CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 31635/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4327-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell' Assessore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 1781 - intimato - avverso la sentenza n. 962/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 2165/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 4 agosto 2015, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e Mobilità della Regione Sicilia avente ad oggetto il ricalcolo della tredicesima mensilità con inclusione nella base di calcolo dell'indennità di amministrazione con condanna dell'Assessorato al pagamento delle conseguenti differenze; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata la pretesa azionata in base al disposto dell'art. 62 del contratto collettivo integrativo per la Regione Sicilia, secondo cui l'importo della tredicesima è pari ad un tredicesimo dello stipendio tabellare, della retribuzione individuale di anzianità (comprensiva, in base al richiamato contratto collettivo integrativo recepito con decreto del Presidente della Regione n. 10 del 2001 dell'indennità di amministrazione) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, formula considerata idonea a fiondare una lettura della norma contrattuale per la quale attraverso la mediazione della RIA, che, in base ad essa, concorre per l'intero a formare la base di computo della tredicesima, l'indennità di amministrazione in quella assorbita si configura quale componente utile ai fini del computo di quella voce retributiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'[OSCURATO:PERSONA] e Mobilità, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Faraci, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Assessorato ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine alla sollevata eccezione relativa all'erroneità della data di notifica del ricorso introduttivo, primo atto interruttivo della prescrizione ed alla conseguente erronea identificazione del termine quinquennale di decorrenza della prescrizione (il 9.12.2005 e non il 2.5.2006); che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., l'Assessorato ricorrente, subordinatamente al rigetto del motivo che precede, imputa alla Corte territoriale l'erronea individuazione del termine di decorrenza dell'eccepita prescrizione, per essere erronea l'indicazione della data di notifica del ricorso introduttivo, primo atto interruttivo della prescrizione (9.12.2010 quando la data effettiva sarebbe il 2.5.2011); che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del contratto collettivo integrativo per la Regione Sicilia relativo al biennio economico 2000/2001 recepito nel decreto del Presidente della Regione n. 10/2001, 62 del medesimo contratto, 2, comma 3, 51 e 35, d.lgs. n. 165/2001, l'Assessorato ricorrente lamenta l'erroneità dell'interpretazione della disciplina contrattuale accolta dalla Corte territoriale, non avendo il predetto contratto nulla innovato in ordine all'originaria previsione secondo cui l'importo annuo del'indennità di amministrazione dovuta ai dirigenti era comprensivo della tredicesima mensilità, ciò comportando che la quota mensile a titolo di indennità di amministrazione da incorporare nella RIA ai fini del computo della tredicesima mensilità doveva essere dato dall'importo annuo dell'originaria indennità di amministrazione diviso per 13 e non per 12; che, muovendo, in ragione della sua pregiudizialità logica e giuridica, dall'esame del terzo motivo, è a dirsi come lo stesso si riveli inammissibile, avendo l'Assessorato ricorrente invocato a parametro del dedotto vizio di violazione di norme di legge o di contratto collettivo recate da un contratto collettivo pubblico non relativo ad un comparto ma ad una singola amministrazione qualificabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quale contratto di diritto comune, il cui scrutinio in sede di legittimità può essere condotto esclusivamente laddove risulti dedotto il contrasto con le norme codicistiche sull'interpretazione dei contratti; che parimenti inammissibili devono ritenersi il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, avendo il ricorrente mancato di dar conto, oltre che dell'effettività dell'eccepita erronea datazione da parte della Corte territoriale della notifica del ricorso introduttivo indicato come primo atto interruttivo della prescrizione, della stessa tempestiva proposizione dell'eccezione nei due gradi di merito, viceversa necessaria, stante l'assenza di qualsiasi riferimento ad essa nella motivazione dell'impugnata sentenza; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l'intimato svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso