CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 28006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
daenLe ORDINANZA sorss -rigH-PHg nrgposts da: (P[n_APP:;F: P_PDPPPai 't'AUILO, rappresentati O g -g li OKLANPn P P'-71 eietLivame!-Ite g nPH- •orlo H. ,/ i e Colla Corte di Cassazione in Roma, piazza Covo or - ricorrenti - contro Pl\[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici iato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso p/ stadio del3'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e diese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ORIA; [OSCURATO:PERSONA] elettivamente (1n7 lìiato in ROMA 5/0 [OSCURATO:PERSONA], CORSO o RINASCIMENTO N 1J, presso io studio ./c(7at o [OSCURATO:PERSONA],NI, che lo rappresenta e difende; - controricorrentí av/erso la sentenza n. 45/2019 della CORTE 'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2019; ae ia cela i, ce-della causa svolta nella 2 di •conseCHo del •12/04/2021 dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la c;ssazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta l'azione revocatoria contro di loro spiegata dalla curatela del fallimento Deco s.rJ. con l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] ed era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti F3E-:nca, dell'atto di trasferimento di due immobili (di cui erano •:rttivamente proprietari) nel fondo patrimoniale da loro, coniugi, costituito 2U08. Per ciò che interesse in questa sede: Colopi, in qualità di amministratore della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], era state evocato in un separato giudizio, quasi contemporaneo a quello in esame, dalla curatela del fallimento della società, per l'affermazione della sua responsabilità per irregolarità gestionali; separata azione revocatoria venne proposta per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento (avvenuto nel 2008) di un bene ;mmobile nel fondo patrimoniale costituito dal Colopi con la moglie Anna C3labrese: nella controversia intervenne anche la [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere creditrice nel confronti di entrambi i coniugi che si erano costituiti fideiussori, nel 2007, in favore della società successivamente posta in liquidazione (nel 2009) e poi fallita (nel 2011), e chiedendo la dichiarazione di inefficacia sia del trasferimento dello stesso mmobile per il quale aveva agito il fallimento, sia di un altro immobile di proprietà della Calabrese; nelle more veniva accolta (in entrambi i gradi) l'azione di responsabilità spiegata dalla curatela fallimentare nei confronti del Colopi che è stato condannato al pagamento di una ingente somma in favore del fallimento, a titolo di responsabilità per mala gestio. fl O resistito le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] che: i! primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 co 1 n° 2 e 4 cpc, la dell'art. 2 DL 1/2012 convertito con L. 24.3.2012 n. 27 che aveva il Tribunale delle Imprese. 3. Assumono, al riguardo, che ciò, determinava "la violazione non solo della npetenza funzionale territoriale dell'azione di responsabilità proposta dalla curatela con atto di citazione del 15/09/2012 ma anche della competenza fu: nzionale territoriale dell'azione pauliana proposta dalla medesima curatela r.Hrnentare con atto di citazione del 29/09/2012 (procedimento il seguito al si è proposto il giudizio di secondo grado e quindi l'odierno ricorso per Ciò in considerazione del fatto che ai fini della individuazione della ete..nza della causa connessa con quelle attribuite al Tribunale delle Imprese ar2, chiesta alcuna effettiva riunione dei procedimenti, ma solo la presenza di connessione. E' sufficiente, a tal fine, solo ed esclusivamente una chiara vis attractiva a favore del giudice competente per la causa principale ,c.n,7i-a che ad essa sia stata data attuazione mediante la riunione dei ( cfr. pag. 6 u. cpv del ricorso). 2. Lamentano, pertanto, che per l'azione pauliana proposta dalla curatela -nentare doveva ritenersi competente la sezione specializzata in materia di ;-esa dei Tribunale di Bari, "non certo altro giudice territoriale" ( cfr. pag. 7 cpv del ricorso). motivo - declinato con riferimento all'art. 360 co 1 n° 2 e n° 4 cpc - è osserva, infatti, 1233 in primo luogo che non è stato riprodotto nel corpo - corso il corrispondente motivo spiegato in appello, con violazione dell'art. 3(1,5 co i n° 6 cpc, tenuto anche conto del fatto che la sentenza impugnata non h ; affatto menzionato la questione qui prospettata. 1.5. La doglianza, pertanto, è del tutto priva di autosufficienza ( cfr. Cass.'2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017).1.6. Ma esiste un secondo profilo di evidente inammissibilità derivante dal fatto che, ex art. 38 cpc, l'eccezione di incompetenza territoriale, anche per le ipotesi ekn uff, ci i inderogabilità di cui all'art. 28 cpc, può essere o non oltre 'udienza di cui all'art. 183 cpc: nel caso in esame, nulla è stato dedotto in ordine '..,,52ntuale eccezione proposta e disattesa: pertanto, la censura risulta essere nuova. LO il secondo motivo, il ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, deduce la ..),71zione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c , 2697 c.c , 115 cpc , 345 cpc 421 cpc ,..i.. Assume che l'elemento costituivo dell'actio pauliana era costituito dalla scientia damni in capo al soggetto disponente il cui onere probatorio doveva farsi ;3dere sulla parte attrice che, in thesi, nei caso in esame non lo aveva affatto lamenta che, tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 345 cpc per la oduziorte di nuove prove in appello, "dalla documentazione prodotta entro i ni del giudizio di primo grado non emergeva alcuna chiara ed inequivoca i sull'esistenza della consapevolezza del danno in capo ai disponenti ai .i•mento della costituzione del fondo patrimoniale" ( cfr. pag. 12 ultimo cpv del 2. Lamenta altresì che la Corte aveva fondato la decisione su un inammissibile ionamento presuntivo fondato anche sulla sentenza, sopravvenuta, con la (.:uale era stata affermata la sua responsabilità, tenuto conto che i due . uocedimenti dovevano essere connessi al fine di consentire la dimostrazione proprie ragioni anche sulla base della documentazione prodotta nell'azione 2.2 Anche questa censura è inammissibile. le primis ricorre, anche per essa, un assoluto difetto dì autosufficienza. In seconda luogo, la censura manca di specificità - con violazione dell'art. n° 6 cpc - in quanto non sono stati affatto riportati i documenti prodotti dai sarebbe derivato il vizio lamentato. - ;l terzo motivo, il ricorrente lamenta, infine, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc„ la 'ir-larie e falsa applicazione degli artt. 2901 c. c, 2697 c.c, 2727 cc, 2728 e 2729 c.c nonché la violazione dei precetti di cui all'art. 40 e 43 cpc. Lamenta che la Corte aveva errato nel fondare la propria decisione su r.iesunzioni semplici al fine di dimostrare la scientia damni del Colopi al momento della costituzione del fondo patrimoniale, ponendosi in contrasto con la consoiidata giurisprudenza di legittimità che esclude l'automatico collegamento mala gestio con la responsabilità dell'amministratore ed anche fra la sua condotta e la consapevolezza di arrecare danno alla società. 2. Lamenta, in sostanza, una erronea applicazione dell'art. 2697 c.c in punto della prova, con particolare riferimento alla concatenazione dì numerose cy. esunzioni non desumibili da fatti concreti e, soprattutto, alla assenza di _ffiche argomentazioni volte a dimostrare la scientia damni ìn capo al coniuge (Miopi, [OSCURATO:PERSONA]. motivo è inammissibile, 3.4. In primo luogo, anche la censura in esame manca di autosufficienza, per le stesse ragioni già rappresentate nei precedenti motivi: non è dato sapere come --ato conformato in appello il corrispondente motivo e se è stato proposto attraverso le medesime argomentazioni in questa sede prospettate. 1. ln secondo luogo, con essa si contesta genericamente la valutazione delle rdenze istruttorie che, come è noto, rappresentano appannaggio dei giudice :aarto e sono insindacabili in sede di legittimità ove sostenute da motivazione — ua logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale. ( cfr. al riguardo C:7:i55. 16598/2016 quanto alla modalità di deduzione della violazione dell'art. '" 7 c.c. e Cass., Sez. Un., 1785/2018 a proposito della modalità di deduzione cmia violazione del 2729 c.c.). Ne caso in esame, la Corte territoriale, ha reso una motivazione ben al di r;3 della sufficienza costituzionale, ricostruendo temporalmente la cronologia eventi sui quali ha fondato un irreprensibile ragionamento presuntivo: :mando, infatti, la sentenza del Tribunale di Lecce ( n° 1922/2016) larmata in appello, la Corte ha affermato che poteva ritenersi accertato che e! 2006 e, cioè, in epoca antecedente alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il Colopi aveva contezza delle gravi perdite della società che calero imposto lo scioglimento di essa e che gli avrebbero dovuto impedire ..Tnplere nuove operazioni. Da ciò la presunzione, correttamente affermata, i, consapevolezza che l'impoverimento del proprio patrimonio attraverso la Hizione del fondo patrimoniale si riverberava anche sulla possibilità di ,,diúisfare le ragioni di eventuali azioni risarcitorie. 3.7. Né la motivazione può ritenersi carente rispetto alla posizione del coniuge [OSCURATO:PERSONA], evocata in giudizio dalla BPP per la fideiussione prestata in -vore della società fallita, insieme al marito: la questione che dalla sentenza :su!ta proposta attraverso la contestazione dell'intervento spiegato dalla Banca stata correttamente affrontata dalla sentenza impugnata che ha reso una motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. 5621/2017) ,:-.nente condivisa da questo Collegio. In conclusione, il ricorso è inammissibile. spese seguono la soccombenza. sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei :resupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma Ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM :nammissiNe il ricorso. Je:nna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi in favore di ciascun .:-:::-_,.roricorrente, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella Ol legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore e:erco a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso Losl.:o, a norma del comma Ibis dello stesso art. 13, se dovuto. dec