CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 13838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11152/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2026/2018 depositata il02/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto innanzi al Tribunale di Fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni a causa dell’impossibilità di disporre della volumetria di loro spettanza, lamentando che i convenuti avevano utilizzato per intero la volumetria con riferimento alla zona in cui si trovavano le rispettive proprietà. Il Tribunale accolse la domanda e, per quel che ancora rileva in questa sede, condannò i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dell’impossibilità delle attrici di disporre delle quota di volumetria di loro spettanza a causa della sopraelevazione dell’immobile di proprietà dei convenuti. La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado con sentenza del 2.10.2018. Secondo la Corte distrettuale, i convenuti, indipendentemente dalla circostanza di aver costruito in aderenza e non in sopraelevazione, avevano indebitamente sfruttato l’intera volumetria del lotto di proprietà dei due fratelli, comprensiva anche della quota spettante al fondo finitimo che le attrici avevano ricevuto per successione dal loro dante causa. Dall’indagine condotta dalla Corte d’appello non risultava che vi fosse stata una cessione di cubatura poiché non vi era prova in tal senso di un accordo tra i fratelli risultante dall’atto di compravendita e dall’esame dei testi escussi. Nell’affermare che i convenuti avessero utilizzato l’intera cubatura, la corte d’appello aderì alle conclusione del CTU e ritenne irrilevante il rispetto alle norme urbanistiche in relazione alla legittimità dell’opera dal punto di vista dei rapporti tra privati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Presidente di Sezione, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile, con provvedimento del 27.6.2023, comunicato il 28.6.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD. Lgs n.149 del 2022. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso con istanza del 5.9.2023 In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione della relazione peritale, nella parte in cui ha affermato che il Comune non aveva concesso l’autorizzazione ai ricorrenti in quanto risultavano già esaurite le volumetrie disponibili, senza però affermare che la volumetria era stata utilizzata dai convenuti. I ricorrenti rilevano, inoltre, una discrepanza tra quanto riportato dal CTU e gli allegati, secondo la ripartizione della volumetria in sede di divisione e concludono contestando la valutazione, da parte del giudice di merito, delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla consulenza tecnica. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053; Cassazione civile sez. un., 26/07/2019, n.20399). Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n.34476). Nel caso di specie, la censura non riguarda l’omesso esame della CTU o di una parte della CTU, ma contesta le risultanze della CTU, per un asserito contrasto tra le conclusioni e gli allegati, nonché la valutazione delle conclusioni del perito. Si tratta, evidentemente, della sollecitazione di una rivalutazione delle istanze istruttorie, come, peraltro emerge dallo stesso ricorso nella parte in cui lamenta “l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della consulenza tecnica”. La Corte d’appello, proprio sulla base della CTU, ha accertato che i convenuti avevano indebitamente sfruttato l’intera volumetria del lotto di proprietà dei due fratelli, comprensiva anche della quota spettante al fondo finitimo che le attrici avevano ricevuto per successione dal loro dante causa. Quanto alle contestazioni mosse alla CTU, il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito; ne consegue che il vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione ( cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art.96, comma 4 c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende:Cass. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell' dell'art.13, comma 1 - quater del DPR n.115 del 2002 ,, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell' dell'art.13, comma 1 - quater del DPR n.115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda