Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 36960/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e in contrasto palese con la prevalente giurìsprudenza di legittimità.

2. Il provvedimento impugnato rileva l'assenza di forza maggiore inevitabile, per la proposizione dell'opposizione al decreto penale.

Il ricorrente invece ritiene la sussistenza della forza maggiore nell'avere subito una visita e due interventi alla vista (visita il 19 ottobre 2021 e interventi dell'8 novembre e 22 novembre 2021).

Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili" (Sez. 1, Sentenza n. 12712 del 28/02/2020 Cc. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 278706 - 01).

Alla dichiarazìone di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e in contrasto palese con la prevalente giurìsprudenza di legittimità. 2. Il provvedimento impugnato rileva l'assenza di forza maggiore inevitabile, per la proposizione dell'opposizione al decreto penale. Il ricorrente invece ritiene la sussistenza della forza maggiore nell'avere subito una visita e due interventi alla vista (visita il 19 ottobre 2021 e interventi dell'8 novembre e 22 novembre 2021). Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili" (Sez. 1, Sentenza n. 12712 del 28/02/2020 Cc. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 278706 - 01). Alla dichiarazìone di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Decreto Cassazione n. 36960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris