Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03666/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31235/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2) e 223, comma 1, L.F.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è reiterativo in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la tesi secondo cui il ricorrente avesse un mero ruolo di prestanome della società, e non la qualifica di amministratore rivestita ufficialmente, sia frutto di una mera prospettazione difensiva, che ha trovato un addentellato solo su una generica e non circostanziata affermazione del curatore; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine al profilo del ruolo rivestito dall'imputato - è innanzitutto denso di argomentazioni meramente teoriche e poi incontra gli stessi limiti di cui al primo motivo di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag 4).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv, 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31235/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2) e 223, comma 1, L.F.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è reiterativo in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la tesi secondo cui il ricorrente avesse un mero ruolo di prestanome della società, e non la qualifica di amministratore rivestita ufficialmente, sia frutto di una mera prospettazione difensiva, che ha trovato un addentellato solo su una generica e non circostanziata affermazione del curatore; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine al profilo del ruolo rivestito dall'imputato - è innanzitutto denso di argomentazioni meramente teoriche e poi incontra gli stessi limiti di cui al primo motivo di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag 4). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv, 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 03666/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris