Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15869/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 12/05/2021 del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e minaccia aggravata (per aver portato una pistola, a mezzo della quale esplodeva due colpi in direzione di [OSCURATO:PERSONA]), così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio e per l'effetto - previa esclusione della contestata recidiva, nonché riconoscimento dell'aggravante teleologica e, infine, unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, senza il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, che venivano liquidati - conformemente alla richiesta - in euro uno.

1.1. Stando alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nelle sentenze di merito, nel corso della serata del 23 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno dell'area di sosta per nomadi e giostrai ubicata in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] e stava transitando in auto dinanzi al camper di [OSCURATO:PERSONA].

D'improvviso, l'uomo vide attraverso lo specchietto retrovisore dell'auto che la Icardi stessa aveva due mani protese in avanti, nel gesto tipico di chi impugna una pistola; udì poi, immediatamente dopo, un'esplosione e il sibilo di un proiettile.

Subito si radunarono intorno al camper della Icardi alcune persone, in particolare [OSCURATO:PERSONA], il quale invitò [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi.

Quest'ultimo, invece, si recò a casa e si armò di un fucile a pompa; quindi - fatto ritorno sul posto - esplose diversi colpi di arma da fuoco contro il suddetto camper, provocandone il danneggiamento.

1.2. L'episodio si inquadra in un contesto di rapporti familiari estremamente tesi, originati dall'essere [OSCURATO:PERSONA], figlio del sopra nominato Dario, sentimentalmente legato a [OSCURATO:PERSONA], figlia di Desiderio, a sua volta fratello dell'odierna ricorrente.

1.3. I Giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto provato il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo; quanto alla originaria contestazione ex artt. 56 e 575 cod. pen., hanno ritenuto assente la prova circa i profili della idoneità ed univocità dell'azione, a colpire il [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto non sussistente il dolo omicidiario, hanno derubricato la suddetta imputazione, riconducendo la condotta contestata, come già detto, sotto l'egida normativa del delitto di minaccia aggravata.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 03 ottobre 1967, n. 895, in particolare per aver condannato l'imputata in assenza di validi elementi probatori.

Non vi è alcuna prova, circa il fatto che la Icardi impugnasse una vera e propria arma, dato che questa non è stata rinvenuta, né si sono ritrovati bossoli nelle vicinanze del luogo che è stato teatro dei fatti.

Vero è che [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver sentito il sibilo di un proiettile, ma nulla consente di escludere che si trattasse, ad esempio, di una pistola ad aria compressa.

Nemmeno è stato effettuato un minimo di indagine, in merito alla eventuale presenza di tracce di polvere da sparo addosso all'imputata, così da acquisire una prova sicura, in ordine al fatto che si trattasse di una vera arma, non potendosi neppure escludere che si trattasse di una "scacciacani".

Sul punto, la motivazione è quindi assente e la ricorrente sarebbe stata da assolvere, per mancanza di prova circa la presenza di una pistola propriamente detta.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della motivazione, per aver basato la prova della colpevolezza dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa, che tuttavia non è affatto credibile, non essendo peraltro fondati i riscontri utilizzati per attribuirle maggiore credibilità.

La persona offesa era del tutto inaffidabile, per essere essa stessa sottoposta a procedimento, in relazione a quanto accaduto nel corso della medesima serata; inattendibili sono, altresì, le testimonianze assunte a dibattimento, frutto di una sorta di "passaparola" (si veda quanto dichiarato da Nancy lussi).

Le stesse intercettazioni telefoniche non forniscono prova certa di quanto effettivamente accaduto, per cui l'unico testimone diretto rimane [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, dopo il fatto asseritamente commesso dalla Icardi, è però tornato in loco, una volta munitosi di un fucile ed ha esploso alcuni colpi all'indirizzo del camper dell'odierna ricorrente, venendo poi condannato in rito abbreviato, per tale fatto.

Non attendibili, infine, sono le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il primo motivo è infondato, in quanto la sussistenza della penale responsabilità a carico dell'imputata è motivata, ad opera della Corte territoriale, in base alla valutazione complessiva della condotta, oltre che in forza dell'esistenza di un collegamento, tra le esplosioni e il possesso materiale dell'arma, sebbene non ritrovata.

Quanto alla seconda doglianza, si tratta della integrale riproposizione delle argomentazioni contenute nell'appello, destinate a cedere di fronte a una doppia conforme affermazione di responsabilità, basata su un percorso motivazionale di merito logico e coerente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo, secondo quanto già esposto in parte narrativa, si lamenta l'assenza di motivazione, in ordine al fatto che la Icardi impugnasse una vera e propria arma e non, piuttosto, una arma giocattolo o una scacciacani.

Il motivo è da disattendere.

2.1. Afferma la Corte, anzitutto, non essere inverosimile - in ragione proprio delle circostanze di tempo e luogo - che nessuno, oltre il [OSCURATO:PERSONA], abbia visto l'imputata impugnare la pistola.

Il mancato ritrovamento dei bossoli sul posto, inoltre, può dipendere dal fatto che la Icardi abbia adoperato una rivoltella (ossia, un tipo di pistola che non rilascia bossoli), ovvero essere conseguenza del fatto che - dopo le esplosioni - ella si sia premurata di ripulire la zona da eventuali bossoli caduti sul terreno.

Proseguono i Giudici, poi, affermando che il mancato rinvenimento dei bossoli potrebbe anche essere dipeso dal fatto che i Carabinieri, intervenuti in loco, si siano concentrati esclusivamente sulla ispezione del caravan della donna, che appariva crivellato di colpi, nonché sull'esame del terreno immediatamente circostante a! luogo di presumibile esplosione dei proiettili; in conseguenza di ciò, i militari incaricati della ispezione dei luoghi non si sarebbero soffermati, inevitabilmente, su quanto accaduto poco prima (l'esplosione di colpi, ad opera della Icardi, all'indirizzo della vettura di [OSCURATO:PERSONA]), così non verificando la possibile presenza di bossoli caduti sul terreno.

Ed è del tutto ragionevole - secondo il percorso concettuale e argomentativo dipanato dalla Corte distrettuale - la riferita condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo l'esplosione dei colpi al suo indirizzo; questi infatti ha, in un primo momento, affrontato bellicosamente la donna nell'intento di mostrarsi per nulla impaurito, per poi recarsi a prelevare in casa il fucile e, in tal modo, risolvere autonomamente le divergenze con quella esistenti, senza rivolgersi all'Autorità.

Le dichiarazioni rese dai testi - sempre attenendosi alla lettura degli atti esposta dalla Corte - collimano tra loro alla perfezione, in ordine al fatto che si siano udite delle esplosioni riferibili a colpi di pistola.

Del tutto plausibile, afferma poi la Corte, è il fatto che gli altri testi abbiano udito le esplosioni provocate da [OSCURATO:PERSONA] e non quelle causate dalla Icardi; queste ultime, infatti, sono arrivate in maniera del tutto inattesa.

2.2. I Giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto trattarsi di pistola vera e non, come da ipotesi difensiva, di una pistola giocattolo; tale caratteristica è stata desunta da una pluralità di elementi di conoscenza e valutazione del tutto collimanti tra loro.

In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto espressamente riferimento al sibilo di un proiettile (la Corte di appello menziona tale fatto a pag. 3, nell'ambito della più ampia narrazione della vicenda; il Tribunale si era soffermato su tale profilo in maniera ancor più dettagliata e approfondita, come può leggersi a pag. 21 della sentenza di primo grado, traendone la conclusione che fossero stati esplosi veri proiettili e non fosse stata adoperata un'arma a salve).

Tale dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], del resto, combacia alla perfezione con le testimonianze rese da Cardarelli e Silvestro, ma soprattutto con la mancata allegazione di elementi di segno contrario, da parte della Icardi.

Quest'ultima, infatti, non ha subito dedotto la circostanza, che sarebbe stata sicuramente rilevante a suo discarico, di aver adoperato una pistola giocattolo e nemmeno ha mostrato ai militari intervenuti nell'immediatezza - e neanche in seguito - uno strumento del genere.

2.3. A tali elementi, che appaiono già di univoca significazione, possono essere saldate alcune considerazioni ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa dall'accusa semplicemente trincerandosi dietro l'usbergo di una ostinata e inverosimile negazione, venendo in ciò contraddetta non dal propalato del solo [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testi escussi e, infine, dal contenuto delle intercettazioni versate nell'incarto processuale.

Pacifico è che non gravi sull'imputato un obbligo di verità, come invece accade con riferimento al testimone; altrettanto evidente, però, è che una attribuzionei significato e, nel caso, una valenza anche sfavorevole debba poi attribuirsi anche alle dichiarazioni rese dall'imputato a sua discolpa.

L'argomento difensivo ora sintetizzato, secondo il quale si sarebbe trattato non di arma vera, bensì - in via alternativa - di pistola giocattolo, di scacciacani o, infine, di pistola ad aria compressa, non è stato coltivato in precedenza dalla difesa, come desumibile dalla semplice lettura dei motivi di gravame (ben riassunti a pag. 4 della sentenza impugnata); tale spiegazione, del resto, contrasta addirittura con la versione dei fatti resa dall'imputata, la quale - giova rammentarlo - nega in radice di aver esploso colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Va evidenziato, del resto, come la censura difensiva si dipani sul piano del fatto e sia volta a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnata decisione, piuttosto che a 5 VxN rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, deborda dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, asseritamente da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una più forte attitudine esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

2.5. L'apparato motivazionale adottato dalla Corte distrettuale, infine, è congruente, esaustivo e del tutto conforme ai canoni della logica, nonché privo del pur minimo spunto di contraddittorietà; esso merita, quindi, di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo aggredisce il profilo della ritenuta credibilità della persona offesa, che viene tacciata di essere "intrinsecamente inaffidabile".

Trattasi di motivo meramente confutativo, che attinge le valutazioni di merito, risultando così inammissibile.

In materia, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Costituisce peraltro principio incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo la quale la valutazione in ordine alla attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex N4S‘/ plurímis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

3.1. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale - in punto di valutazione della attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] - si è conformata ai parametri interpretativi indicati.

La motivazione adottata quanto al profilo della credibilità del dichiarante, infatti, ostende in modo approfondito le ragioni di fatto a sostegno della valutazione effettuata e non si espone ad alcuna censura in sede di legittimità.

3.2. L'accusa mossa da [OSCURATO:PERSONA] risulta infatti, secondo quanto esposto - in maniera coerente e puntuale - dalla Corte territoriale, con iter logico-deduttivo del tutto ineccepibile, risulta corroborato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal contenuto delle intercettazioni, relative a conversazioni telefoniche intercorse fra Pasquale lussi, Nancy lussi e [OSCURATO:PERSONA].

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna della r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 12/05/2021 del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e minaccia aggravata (per aver portato una pistola, a mezzo della quale esplodeva due colpi in direzione di [OSCURATO:PERSONA]), così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio e per l'effetto - previa esclusione della contestata recidiva, nonché riconoscimento dell'aggravante teleologica e, infine, unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, senza il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, che venivano liquidati - conformemente alla richiesta - in euro uno. 1.1. Stando alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nelle sentenze di merito, nel corso della serata del 23 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno dell'area di sosta per nomadi e giostrai ubicata in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] e stava transitando in auto dinanzi al camper di [OSCURATO:PERSONA]. D'improvviso, l'uomo vide attraverso lo specchietto retrovisore dell'auto che la Icardi stessa aveva due mani protese in avanti, nel gesto tipico di chi impugna una pistola; udì poi, immediatamente dopo, un'esplosione e il sibilo di un proiettile. Subito si radunarono intorno al camper della Icardi alcune persone, in particolare [OSCURATO:PERSONA], il quale invitò [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi. Quest'ultimo, invece, si recò a casa e si armò di un fucile a pompa; quindi - fatto ritorno sul posto - esplose diversi colpi di arma da fuoco contro il suddetto camper, provocandone il danneggiamento. 1.2. L'episodio si inquadra in un contesto di rapporti familiari estremamente tesi, originati dall'essere [OSCURATO:PERSONA], figlio del sopra nominato Dario, sentimentalmente legato a [OSCURATO:PERSONA], figlia di Desiderio, a sua volta fratello dell'odierna ricorrente. 1.3. I Giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto provato il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo; quanto alla originaria contestazione ex artt. 56 e 575 cod. pen., hanno ritenuto assente la prova circa i profili della idoneità ed univocità dell'azione, a colpire il [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto non sussistente il dolo omicidiario, hanno derubricato la suddetta imputazione, riconducendo la condotta contestata, come già detto, sotto l'egida normativa del delitto di minaccia aggravata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 03 ottobre 1967, n. 895, in particolare per aver condannato l'imputata in assenza di validi elementi probatori. Non vi è alcuna prova, circa il fatto che la Icardi impugnasse una vera e propria arma, dato che questa non è stata rinvenuta, né si sono ritrovati bossoli nelle vicinanze del luogo che è stato teatro dei fatti. Vero è che [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver sentito il sibilo di un proiettile, ma nulla consente di escludere che si trattasse, ad esempio, di una pistola ad aria compressa. Nemmeno è stato effettuato un minimo di indagine, in merito alla eventuale presenza di tracce di polvere da sparo addosso all'imputata, così da acquisire una prova sicura, in ordine al fatto che si trattasse di una vera arma, non potendosi neppure escludere che si trattasse di una "scacciacani". Sul punto, la motivazione è quindi assente e la ricorrente sarebbe stata da assolvere, per mancanza di prova circa la presenza di una pistola propriamente detta. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della motivazione, per aver basato la prova della colpevolezza dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa, che tuttavia non è affatto credibile, non essendo peraltro fondati i riscontri utilizzati per attribuirle maggiore credibilità. La persona offesa era del tutto inaffidabile, per essere essa stessa sottoposta a procedimento, in relazione a quanto accaduto nel corso della medesima serata; inattendibili sono, altresì, le testimonianze assunte a dibattimento, frutto di una sorta di "passaparola" (si veda quanto dichiarato da Nancy lussi). Le stesse intercettazioni telefoniche non forniscono prova certa di quanto effettivamente accaduto, per cui l'unico testimone diretto rimane [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, dopo il fatto asseritamente commesso dalla Icardi, è però tornato in loco, una volta munitosi di un fucile ed ha esploso alcuni colpi all'indirizzo del camper dell'odierna ricorrente, venendo poi condannato in rito abbreviato, per tale fatto. Non attendibili, infine, sono le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il primo motivo è infondato, in quanto la sussistenza della penale responsabilità a carico dell'imputata è motivata, ad opera della Corte territoriale, in base alla valutazione complessiva della condotta, oltre che in forza dell'esistenza di un collegamento, tra le esplosioni e il possesso materiale dell'arma, sebbene non ritrovata. Quanto alla seconda doglianza, si tratta della integrale riproposizione delle argomentazioni contenute nell'appello, destinate a cedere di fronte a una doppia conforme affermazione di responsabilità, basata su un percorso motivazionale di merito logico e coerente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, secondo quanto già esposto in parte narrativa, si lamenta l'assenza di motivazione, in ordine al fatto che la Icardi impugnasse una vera e propria arma e non, piuttosto, una arma giocattolo o una scacciacani. Il motivo è da disattendere. 2.1. Afferma la Corte, anzitutto, non essere inverosimile - in ragione proprio delle circostanze di tempo e luogo - che nessuno, oltre il [OSCURATO:PERSONA], abbia visto l'imputata impugnare la pistola. Il mancato ritrovamento dei bossoli sul posto, inoltre, può dipendere dal fatto che la Icardi abbia adoperato una rivoltella (ossia, un tipo di pistola che non rilascia bossoli), ovvero essere conseguenza del fatto che - dopo le esplosioni - ella si sia premurata di ripulire la zona da eventuali bossoli caduti sul terreno. Proseguono i Giudici, poi, affermando che il mancato rinvenimento dei bossoli potrebbe anche essere dipeso dal fatto che i Carabinieri, intervenuti in loco, si siano concentrati esclusivamente sulla ispezione del caravan della donna, che appariva crivellato di colpi, nonché sull'esame del terreno immediatamente circostante a! luogo di presumibile esplosione dei proiettili; in conseguenza di ciò, i militari incaricati della ispezione dei luoghi non si sarebbero soffermati, inevitabilmente, su quanto accaduto poco prima (l'esplosione di colpi, ad opera della Icardi, all'indirizzo della vettura di [OSCURATO:PERSONA]), così non verificando la possibile presenza di bossoli caduti sul terreno. Ed è del tutto ragionevole - secondo il percorso concettuale e argomentativo dipanato dalla Corte distrettuale - la riferita condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo l'esplosione dei colpi al suo indirizzo; questi infatti ha, in un primo momento, affrontato bellicosamente la donna nell'intento di mostrarsi per nulla impaurito, per poi recarsi a prelevare in casa il fucile e, in tal modo, risolvere autonomamente le divergenze con quella esistenti, senza rivolgersi all'Autorità. Le dichiarazioni rese dai testi - sempre attenendosi alla lettura degli atti esposta dalla Corte - collimano tra loro alla perfezione, in ordine al fatto che si siano udite delle esplosioni riferibili a colpi di pistola. Del tutto plausibile, afferma poi la Corte, è il fatto che gli altri testi abbiano udito le esplosioni provocate da [OSCURATO:PERSONA] e non quelle causate dalla Icardi; queste ultime, infatti, sono arrivate in maniera del tutto inattesa. 2.2. I Giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto trattarsi di pistola vera e non, come da ipotesi difensiva, di una pistola giocattolo; tale caratteristica è stata desunta da una pluralità di elementi di conoscenza e valutazione del tutto collimanti tra loro. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto espressamente riferimento al sibilo di un proiettile (la Corte di appello menziona tale fatto a pag. 3, nell'ambito della più ampia narrazione della vicenda; il Tribunale si era soffermato su tale profilo in maniera ancor più dettagliata e approfondita, come può leggersi a pag. 21 della sentenza di primo grado, traendone la conclusione che fossero stati esplosi veri proiettili e non fosse stata adoperata un'arma a salve). Tale dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], del resto, combacia alla perfezione con le testimonianze rese da Cardarelli e Silvestro, ma soprattutto con la mancata allegazione di elementi di segno contrario, da parte della Icardi. Quest'ultima, infatti, non ha subito dedotto la circostanza, che sarebbe stata sicuramente rilevante a suo discarico, di aver adoperato una pistola giocattolo e nemmeno ha mostrato ai militari intervenuti nell'immediatezza - e neanche in seguito - uno strumento del genere. 2.3. A tali elementi, che appaiono già di univoca significazione, possono essere saldate alcune considerazioni ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa dall'accusa semplicemente trincerandosi dietro l'usbergo di una ostinata e inverosimile negazione, venendo in ciò contraddetta non dal propalato del solo [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testi escussi e, infine, dal contenuto delle intercettazioni versate nell'incarto processuale. Pacifico è che non gravi sull'imputato un obbligo di verità, come invece accade con riferimento al testimone; altrettanto evidente, però, è che una attribuzionei significato e, nel caso, una valenza anche sfavorevole debba poi attribuirsi anche alle dichiarazioni rese dall'imputato a sua discolpa. L'argomento difensivo ora sintetizzato, secondo il quale si sarebbe trattato non di arma vera, bensì - in via alternativa - di pistola giocattolo, di scacciacani o, infine, di pistola ad aria compressa, non è stato coltivato in precedenza dalla difesa, come desumibile dalla semplice lettura dei motivi di gravame (ben riassunti a pag. 4 della sentenza impugnata); tale spiegazione, del resto, contrasta addirittura con la versione dei fatti resa dall'imputata, la quale - giova rammentarlo - nega in radice di aver esploso colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Va evidenziato, del resto, come la censura difensiva si dipani sul piano del fatto e sia volta a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnata decisione, piuttosto che a 5 VxN rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, deborda dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, asseritamente da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una più forte attitudine esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.5. L'apparato motivazionale adottato dalla Corte distrettuale, infine, è congruente, esaustivo e del tutto conforme ai canoni della logica, nonché privo del pur minimo spunto di contraddittorietà; esso merita, quindi, di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo aggredisce il profilo della ritenuta credibilità della persona offesa, che viene tacciata di essere "intrinsecamente inaffidabile". Trattasi di motivo meramente confutativo, che attinge le valutazioni di merito, risultando così inammissibile. In materia, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Costituisce peraltro principio incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo la quale la valutazione in ordine alla attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex N4S‘/ plurímis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 3.1. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale - in punto di valutazione della attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] - si è conformata ai parametri interpretativi indicati. La motivazione adottata quanto al profilo della credibilità del dichiarante, infatti, ostende in modo approfondito le ragioni di fatto a sostegno della valutazione effettuata e non si espone ad alcuna censura in sede di legittimità. 3.2. L'accusa mossa da [OSCURATO:PERSONA] risulta infatti, secondo quanto esposto - in maniera coerente e puntuale - dalla Corte territoriale, con iter logico-deduttivo del tutto ineccepibile, risulta corroborato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal contenuto delle intercettazioni, relative a conversazioni telefoniche intercorse fra Pasquale lussi, Nancy lussi e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna della r
Sentenza Cassazione n. 15869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris