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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04132/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOctate-avv.ise-al-Fe-~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33977/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 7 marzo 2020 del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi di gravame, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione perché il Giudice si era limitato a conformarsi alla richiesta delle parti senza verificare i presupposti del proscioglimento e la motivazione sulla pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass., Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 33977/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOctate-avv.ise-al-Fe-~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33977/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 7 marzo 2020 del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi di gravame, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato ricorre per cassazione perché il Giudice si era limitato a conformarsi alla richiesta delle parti senza verificare i presupposti del proscioglimento e la motivazione sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato. In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass., Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 33977/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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