CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3485/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indic ata : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dei primi; –ricorrente – contro Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] necessario di competenza d'ufficio (art. 42 c.p.c.) – Sentenza declinatoria della competenza in favore di quella arbitrale (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 42, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –resistente – e nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione; –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2023, depositata il 3 gennaio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia che chiede «di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice». Rilevato che: il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza a conoscere della causa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro il Comune di Caserta e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , al fine di ottenere la condanna a pagare, in solido e/o ognuno, in ragione di dedotte responsabilità contrattuali ed aquiliane, per i danni subiti a partire dal 4 settembre 2009, l’importo complessivo di € 22.067.777,04; ha infatti ritenuto fondata l’eccezione in tal senso tempestivamente opposta dal Comune ex art. 819 - ter cod. proc. civ. , in ragione della «convenzione di arbitrato» contenuta nel contratto di appalto stipulato tra la società e l’ente locale , richiamata dalla stessa parte attrice nell’atto introduttivo; in motivazione, per giustificare tale convincimento, ha anzitutto premesso che: ─con la svolta eccezione il Comune aveva precisato che: • per le stesse ed identiche domande, in virtù della convenzione di arbitrato stipulata dalle parti, la relativa controversia era già stata deferita ad arbitri ed era stata decisa con lodo arbitrale depositato in data 24 giugno 2011; • con il predetto l odo era no state scrutinate ed accolte le medesime domande propostedall’attore nel presente giudizio e precisamente: canoni contrattuali scaduti, prestazioni aggiuntive ordinate dal Comune e connesse al servizio svolto, revisione prezzi, risarcimento del danno per aggravio oneri fiscali e finanziari, interessi e rivalutazione monetaria; ─ l’art. XXI del contratto di appalto « servizio igiene urbana e pulizia uffici comunali», stipulato il 29 aprile 1996, prevede espressamente che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del C.S.A. tutte le controversie inerenti (al)l’esecuzione, interpretazione, e (al)la soluzione del presente contratto verranno deferite ad un collegio arbitrale…»; ciò premesso, e dato della natura rituale dell’arbitrato previsto in contratto, ha ritenuto che la controversia rientr asse tra quale contemplate dalla relativa clausola sulla base delle seguenti considerazioni: ─ alla luce delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo, deve ritenersi che l’attrice, con riferimento alla posizione del Comune, miri ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale ed extracontrattuale dell’Ente, nonché l’accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, con condanna al risarcimento del danno causalmente collegato alle dedotte responsabilità;─ nelle conclusioni dell’atto introduttivo, infatti , si legge «accertato e rilevato l’inadempimento contrattuale (così come emerge dal [OSCURATO:PERSONA]), del Comune di Caserta, l’illecito comportamento exart. 2043 c.c. e gli inadempimenti ex art. 1175 c.c., 1206, 1207 e ss. c.c., tenuti dallo stesso Comune e da Equitalia sud S.p.a., accogliere la domanda attorea perché fondata in fatto e diritto, e per l’effetto condannare il Comune di Caserta ed Equitalia sud S.p.a., a pagare, ognuno per le rispettive responsabilità contrattuali ed aquiliane, per i danni subiti a partire dal 4.9.2009 dalla [OSCURATO:PERSONA], le seguenti somme: € 10.377.061,49 a titolo di risarcimento danni per aggravio fiscale maturati; € 1.514.197,67 a titolo di risarcimento dei danni per aggravio finanziario maturati; € 176.517,88 a titolo di risarcimento del danno per maggiori costi sostenuti; € 10.000.000.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;per un totale di € 22.067.777,04»; ─ alla luce del dato testuale l’attrice, allorquando cita nelle conclusioni il lodo arbitrale, non fa riferimento all’inadempimento del lodo arbitrale, bensì all’inadempimento del contratto accertato nel lodo arbitrale; ─ peraltro, il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento del lodo arbitrale, si traduce comunque in un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e da scorrettezza nell’esecuzione del contratto, avendo il l odo accertato quanto dovuto in ragione dell’inadempimento del contratto (canoni non versati) e del danno che è derivato dal predetto inadempimento (in particolare maggiori oneri finanziari e fiscali); ─ in ogni caso, alla luce di una interpretazione del contenuto sostanziale dell’atto introduttivo, emerge che l’attrice abbia domandato proprio il risarcimento del danno causato dall’inadempimento del contratto; infatti, nell’atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] fa espresso riferimento ai danni maturati per esposizioni debitorie dovute al mancato pagamento di imposte, già maturate negli anni precedenti al deposito del lodo, depositato nel 2009; si tratta dunque di danni riconducibili certamente all’inadempimento del contratto e non all’inadempimento del lodo; ─ alla luce di tale prospettazione, l’attrice, con il presente giudizio, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale per gli anni successivi, non presi in considerazione dal lodo; si tratta in definitiva di una domanda identica a quella già accertata nel l odo arbitrale, seppur formulata con riferimento al danno che sarebbe maturato negli anni successivi a quelli già valutati nel lodo arbitrale; avverso tale decisione parte attrice, ora divenuta [OSCURATO:PERSONA] - Industrie per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione , propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando «controricorso» il Comune di Caserta; l’Agenzia delle entrate-Riscossione, pure evocata nel presente procedimento dalla ricorrente quale successore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il ricorso per regolamento di competenza e dichiari la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria; il resistente ha depositato c.d. «brevi note di trattazione scritta»; considerato che: è in fonda ta la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorso in quanto tardivamente depositato al di là del termine di venti giorni dalla notifica dell’istanza di regolamento; secondo indirizzo consolidato, il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 47 cod. proc. civ., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei ventigiorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; detto termine ha però carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali ( v. Cass. n. 34595 del 16/11/2021; n. 6380 del 14/03/2018; n. 17842 del 08/08/2014; n. 25891 del 21 / 12 / 2010, n. 25891; n. 5030 del 18/04/2000); nella specie il deposito tardivo della memoria osta solo al riconoscimento delle spese giudiziali, in presenza, per l’appunto, del rilievo svolto in memoria dalla parte ricorrente; venendo all’esame del ricorso, a fondamento dell’istanza di regolamento parte ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con l’atto introduttivo del giudizio de quo essa ha proposto una domanda risarcitoria per danni da aggravio fiscale e finanziario subiti successivamente al 4 settembre 2009, nonché per i maggiori costi sostenuti e danni perdita di chance: danni che ─ sostiene ─ non trovano la loro origine e fondamento nell’inadempimento del Comune alle obbligazioni a suo carico derivanti dalcontratto; in particolare,rileva che detta domanda trae origine: (i) nel mancato pagamento delle somme espressamente riconosciute dal Comune a [OSCURATO:PERSONA] nel2007 e nel 2008; (ii) nel mancato pagamento dello stesso Comune delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 758/2007 dichiarato definitivamente esecutivo; (iii) nel mancato pagamento di quanto liquidato a vario titolo in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel lodopubblicato in data 24 giugno 2011 (dichiarato esecutivo in data 23.04.2013 e passato definitivamente in giudicato in data 11febbraio 2019); (iv) nella condotta processuale del Comune, quale terzo pignorato, in alcune procedure esecutive presso terzi promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e/o nelle quali quest’ultima era intervenuta; osserva quindi che, in altre parole, l’azione proposta riguarda non i danni subiti a causa degli inadempimenti contrattuali del Comune, bensì i maggiori danni subiti a causa del mancato pagamento da parte del Comune di quanto stabilito nel l odo , il quale (come evidenziato da Cass. n. 6666 del 10/03/2009) è titolo assolutamente distinto dal contratto, di talché ad esso non è riferibile la clausola compromissoria; tanto ─ soggiunge ─ deve affermarsi anche riguardo ai maggiori danni subiti per: il mancato pagamento delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n. 758/2007 dichiarato definitivamente esecutivo ; il mancato pagamento di somme oggetto di espresso riconoscimento da parte del Comune; la condotta processuale tenuta dal Comune, quale terzo pignorato, in alcune procedure esecutive presso terzi promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e/o nelle quali quest’ultima era intervenuta; trattandosi in tutti detti casi di crediti risarcitori su fondamento extracontrattuale che nulla hanno a che vedere con il contratto; l’istanza di regolamento di competenza è infondata; la valutazione del giudice a quo appare effettivamente giustificata dal tenore letterale delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo; dirimente in tal senso si rivela l’inciso posto in apertura di tali conclusioni: «accertato e rilevato l’inadempimento contrattuale (così come emerge dal [OSCURATO:PERSONA])…»; la prima parte di tale proposizione non altrimenti può intendersi, invero,se non come volta a chiedere al giudice adito una pronuncia di accertamento dell’inadempimento contrattuale preliminare e a sua volta fondativa delle successive pure chieste statuizioni di condanna, mentre la seconda parte, tanto per la sua collocazione tra parentesi, evidentemente intesa a evidenziarne la sua funzione meramente incidentale e argomentativa, non può altrimenti intendersi se non come volta a qualificare quell’accertamento (dell’inadempimento contrattuale) richiesto come bensì confermativo di quello già operato dagli arbitri, ma tuttavia esso solo (non già il lodo) comunque posto ad oggetto e a fondamento delle statuizioni tutte richieste; giova soggiungere che è certamente errone a l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui anche una domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale dovrebbe ritenersi devoluta agli arbitri in virtù della clausola compromissoria, e ciò in ragione della ampiezza della sua formulazione riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto; per quanto ampia, infatti, come anche osservato dal P.M. nelle sue conclusioni, tale previsione era pur sempre riferita al contratto e non può pertanto valere ad obliterare il dato ─ che in tale ragionamento rimane trascurato ─ rappresentato dalla ontologica diversità e autonoma del lodo, quale ipotetico fondamento della pretesa risarcitoria, rispetto al contratto (v. Cass. n. 6666 del 10/03/2009); l’errore che, sul punto, contraddistingue la motivazione della sentenza impugnata rimane però ininfluente, riguardando esso affermazione meramente aggiuntiva e subordinata rispetto a quella principale rappresentata dal rilievo dell’essere le domande proposte nell’atto introduttivo del giudizio espressamente riferite, quale fondamento causale, non al lodo ma al contratto; appare in tal senso corretta e condivisibile l’osservazione conclusiva svolta in sentenza secondo cui, in defi nitiva , quella proposta è domanda identica , nel suo fondamento causale, a quella già esaminata nel lodo arbitrale, distinguendosi da questa solo per essere formulata con riferimento al danno maturato negli anni successivi a quelli già valutati nel lodo arbitrale; il riferimento, in sentenza, anche ad un concorrente o alternativo fondamento extracontrattuale delle domande non trova alcun conferente seguito nella analitica illustrazione delle poste creditorie specificamente elencate, sicché nessun rilievo ad esso può assegnarsi ai fini del presente regolamento; in particolare, anche il danno da perdita di chance parrebbe rientrare ─ se fosse corretta la qualific azione ─ nella nozione di controversia «inerente la esecuzione del contratto»: una simile espressione certamente si riferisce alle attività di esecuzione o di mancata esecuzione delle previsioni del contratto stricto sensu, ma, non essendo riferita specificamente all’esecuzione delle prestazioni contemplate dal contratto, è possibile intenderla in senso lato, cioè come comprensiva del danno in questione, essendo semmai questione di merito quella della prevedibilità del danno da perdita di chance ed essendo questione di merito pure quella del concorso della ipotetica responsabilità extracontrattuale con quella contrattuale; in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza va dunque dichiaratal a competenza arbitrale in relazione alle domande tutte poste ad oggetto del giudizio de quo; avuto riguardo al tardivo deposito della scrittura difensiva, fondatamente eccepito in memoria dall’istante, non deve provvedersi –come già rilevato - sulle spese del presente procedimento; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara la competenza arbitrale con riferimento a tutte le domande. Fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut