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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35045/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 101/11/1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1T; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/à020 e successive integrazioni e modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza dell'8 marzo 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha applicato all'indagato la misura cautelare massima in relazione ad una ipotesi di concorso ir rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo con cui si lamentano viblazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di rapina.

Si evidenzia che, a dispetto di quanto sostenuto nell'ordinanza de Tribunale, tra la sottrazione della res furtiva e la successiva resistenza non vi fu alcun vinco o unitario d'azione, poiché i due indagati non furono inseguiti ma semplicemente seguiti e no vi fu alcuna fuga ma un semplice pedinamento, per verificare se i due 'attenztonati' ave sero intenzione di ist commettere ulteriori reati, cogliendoli sul fatto.

Pertanto, è venuto a cessare, o meglio, non si è mai costituito quel vincolo che consente di parlare di azione unitaria e di incolare, sul piano psicologico-teleologico, la sottrazione alla violenza successiva, donsent ndo di parlare di rapina piuttosto che di furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo non consentit

2. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del prov edimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, 1312,3 L;èni, Rv. 212565).

L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertaMenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'appliOazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1l996, Marseglia, Rv. 206104).

Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistena dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 3103 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di lasi, Rv. 26988L9.

3. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla rico renza della rapina impropria dal collegamento tra sottrazione e violenza costituito dall'insegui ento dei correi da parte delle forze dell'ordine poi attinte dalla violenza.

Per quanto basata su poche frasi (pg.3 dell'ordinanza),si tratta di una valutazione fondata su di un giudizio di fatto ;,she non può essere in questa sede contrastato efficacemente adducendo una ricostruzione dei fatti contraria e sostenendo, come vuole la Difesa, che essa sia più logica e quindi da preferirsi ed accogliersi.

Ciò perché, in primo luogo, questa Corte non può ingerirsi nella valutaz one del fatto ed in secondo luogo perché solo la manifesta illogicità (e non la 'mera' illogic tà) integra uno dei parametri motivazionali alla stregua dei quali, ex art.606 lett. c.p.p., può essere attivato lo scrutinio di legittimità proprio di questa Corte.

Per essere rilevante e significativa, la aporia motivazionale deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu ocUti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Solo a tale condizione viene soddisfatto lo standard che consente al giudizio di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità.

Nel ricorso, la manifesta illogicità non vie e né argomentata, né, in vero, dedotta (l'intestazione si 'ferma' alla illogicità) segno di un ricorso che, formula ricostruzioni fattuali alternative, insufficienti a s ardinare la tenuta della motivazione contestata.

4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di puro tremila, così equitativamente fissata.

All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di cOpia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrhende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, 9 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 101/11/1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1T; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/à020 e successive integrazioni e modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza dell'8 marzo 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha applicato all'indagato la misura cautelare massima in relazione ad una ipotesi di concorso ir rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo con cui si lamentano viblazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di rapina. Si evidenzia che, a dispetto di quanto sostenuto nell'ordinanza de Tribunale, tra la sottrazione della res furtiva e la successiva resistenza non vi fu alcun vinco o unitario d'azione, poiché i due indagati non furono inseguiti ma semplicemente seguiti e no vi fu alcuna fuga ma un semplice pedinamento, per verificare se i due 'attenztonati' ave sero intenzione di ist commettere ulteriori reati, cogliendoli sul fatto. Pertanto, è venuto a cessare, o meglio, non si è mai costituito quel vincolo che consente di parlare di azione unitaria e di incolare, sul piano psicologico-teleologico, la sottrazione alla violenza successiva, donsent ndo di parlare di rapina piuttosto che di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo non consentit 2. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del prov edimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, 1312,3 L;èni, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertaMenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'appliOazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1l996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistena dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 3103 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di lasi, Rv. 26988L9. 3. Nella fattispecie, il Tribunale ha tratto il giudizio in ordine alla rico renza della rapina impropria dal collegamento tra sottrazione e violenza costituito dall'insegui ento dei correi da parte delle forze dell'ordine poi attinte dalla violenza. Per quanto basata su poche frasi (pg.3 dell'ordinanza),si tratta di una valutazione fondata su di un giudizio di fatto ;,she non può essere in questa sede contrastato efficacemente adducendo una ricostruzione dei fatti contraria e sostenendo, come vuole la Difesa, che essa sia più logica e quindi da preferirsi ed accogliersi. Ciò perché, in primo luogo, questa Corte non può ingerirsi nella valutaz one del fatto ed in secondo luogo perché solo la manifesta illogicità (e non la 'mera' illogic tà) integra uno dei parametri motivazionali alla stregua dei quali, ex art.606 lett. c.p.p., può essere attivato lo scrutinio di legittimità proprio di questa Corte. Per essere rilevante e significativa, la aporia motivazionale deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu ocUti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Solo a tale condizione viene soddisfatto lo standard che consente al giudizio di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità. Nel ricorso, la manifesta illogicità non vie e né argomentata, né, in vero, dedotta (l'intestazione si 'ferma' alla illogicità) segno di un ricorso che, formula ricostruzioni fattuali alternative, insufficienti a s ardinare la tenuta della motivazione contestata. 4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di puro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di cOpia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrhende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 9 lugl
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