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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00336/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RASA Federico deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma, in data 30/05/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena (tra i quali vi era, appunto, quello concernente il comma 5 dell'art. 73); ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della gassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RASA Federico deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma, in data 30/05/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena (tra i quali vi era, appunto, quello concernente il comma 5 dell'art. 73); ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della gassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 00336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris