CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14343/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 5/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 16/9/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria; -vizio di motivazione per travisamento della prova; - vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità; -vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in quanto il giudice avrebbe erroneamente applicato e motivato in ordine alla prova indiziaria. La doglianza è manifestamente infondata. In tema di ricorso per cassazione, infatti, deve ribadirsi che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se eventualmente in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Sotto altro profilo, comunque, nel caso di specie le censure, articolate in termini per lo più astratti, sono generiche e non si confrontano in concreto con le motivazioni dei giudici di merito che, evidenziati gli elementi emersi dalla visione del filmato e la condotta posta in essere dall'imputato, sono pervenuti a una conclusione coerente e logica e, pertanto, non sindacabile in questa sede. 2.2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova. Le doglianze, anche dedotte in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate.A fronte di una doppia conforme di condanna, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare che i giudici avrebbero erroneamente valutato quanto emerso e travisato la prova in quanto il giudizio sarebbe fondato su di una prova inesistente. L'affermazione quanto al presunto travisamento della prova è generica e scollegata da quanto emerso in quanto non si confronta con le motivazioni delle due sentenze di merito. Sotto tale profilo, pertanto, il motivo appare privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono hanno il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi quanto alla dichiarazione di responsabilità In ordine alla responsabilità, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento ai fotogrammi acquisiti e ai modi e ai tempi di avvicinamento del Simeti all'autovettura della persona offesa, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Le attuali censure, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.3. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, considerata anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, fa buon governo della legge penale e, con il riferimento alla personalità negativa del ricorrente, dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il tr1=0:77202 02103/2-02,2 [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA]