CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 27174-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., e LEVI’S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp.te e dif.se, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elett.te dom.te in ROMA, al V.LE G. MAZZINI, n. 140; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2203/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sost. P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita per l’Agenzia delle Dogane l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per le controricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., quale rappresentante doganale indiretto, alla LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t., quale importatrice e alla VALBIANCHI S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. , quale rappresentante fiscale, gli avvisi di rettifica prot. n. 71233/RU del 29.11.2018, n. 16/2019 del 17.1.2019 e n. 17/2019 del 17.1.2019, con contestuale irrogazione di sanzioni, per maggiori diritti doganali ed I.V.A. all’importazione, conseguente all’esclusione, dal valore doganale dei capi di abbigliamento importati dalla LEVI ’ S attraverso la [OSCURATO:PERSONA] , dei diritti di licenza corrisposti alla prima per l’utilizzo del proprio marchio. Le contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 176/2019, accolse il ricorso. L‘ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3665/13/2018, depositata il 27/12/2018 rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – insussistenti, nella specie, i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza in questione, come evincibili dalla “normativa dell’Unione in materia e [da] quanto indicato nel Taxud/B/4/2016-IT n. 808771” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 5, ultimo rigo e 6) ed interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte (richiamata mediante relatio all’ordinanza n. 21069/2020). Avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si sono costituite con controricorso, illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] . S . R . L . in persona del legale rappresentante p.t. , e la LEVI ’ S [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo la parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 70, 71, 69-76 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione (CDU) Reg. (UE) 952/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, entrato in vigore il 1° maggio 2016, nonché dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, degli artt. 136, 127-146 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2014/2447 della Commissione ed, infine, dell’art. 1362 c.c. e della specifica disciplina fissata al punto 22 della TAXUD/B4/2016-IT n. 80871” (cfr. ricorso, pp. 13-14), per avere la C.T.R. erroneamente escluso dal valore delle merci in dogana le royalites benché queste siano dovute “anche a un terzo licenziante se sono condizione della relativa vendita al licenziatario dall’esportatore … a prescindere da un accordo tra licenziante ed esportatore” (cfr. p. 14). Il ricorso è inammissibile. La controversia investe la tematica della determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione, ponendo in apice l’esigenza di appurare se l'obbligatorietà del pagamento delle royaltiesvenga in rilievo o meno quale condizione della vendita. Nella disamina del caso di specie, il dato contrattuale si presentava, ab initio, all’evidenza centrale e non obliterabile, nemmeno parzialmente, alla luce del perimetro normativo entro cui si collocava la controversia. Come noto l'art. 70 del vigente codice doganale dell’Unione (CDU) –applicabile ratione temporis alla fattispecie - pone, al comma 1, la regola generale per cui il valore in dogana è quello di transazione, ossia "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci", mentre il comma successivo dispone che questo "è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate". Con riguardo alla questione in esame, poi, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione "e) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare", mentre il Reg. di esecuzione (n. 2015 del 2447), all’art. 136, precisa che "I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante" (comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza (comma 5). Il TAXUD/B4/2016 prevede, a propria volta, che "il criterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi"; la norma, del resto, come precisato anche nel citato documento TAXUD del 2016, rispecchia le indicazioni del Commentario 25.1 del 12 2011 del [OSCURATO:PERSONA] (WCO), che, a loro volta, sono congruenti con quelle del TAXUD/800/2002. Nel ridisegnato recinto di regole mantiene la propria rilevanza la nozione di "controllo", presa in considerazione dall’art. 147 del Reg. (UE) n. 2015 del 2447, per cui, ai fini della determinazione del valore in dogana, "si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda". I riferimenti normativi evocati dall’Agenzia ricorrente non comportano, peraltro, solo una valutazione di merito sul significato e le implicazioni delle specifiche clausole contrattuali stipulate fra le parti, ma investono in via immediata i margini e i limiti di sussumibilità concreta delle pattuizioni contrattuali – e più in generale della dinamica negoziale – nella cornice della disciplina vigente in tema di daziabilità delle royalties. Ora, a fronte del dato fondamentale costituito dalla lettura e comprensione del contratto, le clausole di questo sono state ricapitolate dalla ricorrente in modo sommario, tanto da lasciare in ombra il reale e complessivo contenuto complessivo del negozio. Il tessuto contrattuale non è stato, del resto, precisamente riportato, mostrandosi esposto in maniera parcellizzata e sfilacciata. Men che meno il testo delle pattuizioni negoziali è stato, in effetti, allegato. L’Agenzia non ha neppure chiarito mediante quale atto e in quale momento processuale si sarebbe peritata di dedurre con precisione le clausole contrattuali. Viene, quindi, in apice una carenza radicale di specificità del ricorso, posto che l’Agenzia – nell’evocare, tra l’altro, il solo art.1362 c.c., tralasciando di contestare la violazione degli altri criteri ermeneutici di interpretazione del contratto – trascura di dedurre con esattezza e puntualità il tessuto contrattuale. Il principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi – in relazione alle recenti pronunzie della Corte di Strasburgo (menzionate nella più recente Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia), benché escluda la sussistenza di un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, non esonera la parte ricorrente dall’indicare il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950). In definitiva, la ricorrente, nell'enucleare i motivi di ricorso, non ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito. Appare evidente, sulla base delle regole testualmente compendiate, che il vaglio giudiziale sulla ricomprensione o meno delle royalties nell’alveo del valore della transazione debba incentrarsi precipuamente – come premesso – sulle concrete condizioni della vendita, implicando la necessità di scandagliare le pattuizioni contrattuali e/o le clausole negoziali che detta vendita hanno articolato e contrassegnato. Nel caso di specie, l’Agenzia ha, tuttavia, completamente omesso di riprodurre il testo contrattuale, sia nella sua integrità, sia con riguardo alle singole clausole. L’ente ha, infatti, ritenuto di invocare soltanto alcune delle clausole dell’accordo di licenza fra licenziante e licenziatario in luogo di tutte le altre che lo componevano. In particolare, l’attenzione dell’ente è appuntata sulla clausola 4.1., in punto di debenza delle royalties a prescindere modalità approvvigionamento li licenziatario; sulla clausola 8.2., contenente la clausola risolutiva espressa in ipotesi di mancato pagamento delle royalties; sulla clausola 8.3. (lett. a e b), preclusiva in via immediata della possibilità di commercializzare i prodotti nell’evenienza della risoluzione del contratto. Inoltre, secondo la parte ricorrente, la previsione contrattuale contrassegnata dal punto 3.2. del contratto, che pure esplicitamente considera il pagamento delle royalties irrilevante ai fini dell’acquisto, importazione e vendita dei prodotti da parte del licenziatario, si sarebbe prestata di una lettura necessariamente coordinata rispetto alle menzionate clausole del contratto, diversamente finendo per confliggere con esse. L’inammissibilità affiora, tuttavia, dall’omessa specificazione di quale sia stato il vizio logico nell’interpretazione del contratto. In tal senso, più che contestare una carenza di logicità dell’approccio interpretativo, la contribuente finisce per prospettare una ricostruzione del merito della controversia più rispondente al nucleo delle proprie aspettative e dei propri interessi. Il ricorso esibisce un tratto d’inammissibilità anche nella parte in cui contesta la violazione dei canoni ermeneutici, limitando la censura allo spettro applicativo dell’art. 1362 c.c., e trascurando di considerare ogni riferimento ai criteri contemplati dalle norme immediatamente successive e, segnatamente, all’interpretazione sistematica di cui all’art. 1363 c.c. Ora, se’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità perviolazione dei canoni ermeneutici, tuttavia il carattere prioritario dell'elemento letterale – che nella doglianza della ricorrente diviene assorbente ed esclusivo –non va inteso, secondo il formante giurisprudenziale nomofilattico in senso assoluto; il richiamo nell'art.1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone, infatti, di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici esistematici; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazioneletterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematicodi cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 26 luglio 2019, n. 20294; Cass.2 luglio 2020, n. 13595). Con buona evidenza, l’Agenzia, attraverso la contestazione sulla violazione del solo criterio ermeneutico dell’art. 1362 c.p.c., tende allora, non finisce per fornire un quadro dell’accordo contrattuale monco e disgregato, ma a sostituire, trascurando l’approccio interpretativo-sistematico all’accordo stesso, le proprie valutazioni a quelle espresse dalla CTR nell’esercizio riservato del suo sindacato di merito. Nel denunciare la violazione di legge con riferimento alle norme unionali e alla norma codicistica interna l’Agenzia sostiene, infatti, che le conclusioni da trarre nel caso di specie fossero suscettibili di rivelarsi divaricate rispetto a quelle tratte dalla CTR. A ben vedere, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, l’Agenzia trascende, tuttavia, il paradigma del vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., per addivenire, di fatto, alla richiesta a questa Corte di una diversa e più appagante ricostruzione del merito della controversia. Il motivo di ricorso impinge, poi, in un profilo d’inammissibilità pure nella porzione in cui contesta la clausola 4.2., limitandosi ad addurre che la stessa sarebbe stata sintomatica di un controllo penetrante della licenziante sulla licenziataria, non solo finalizzato alla verifica qualitativa, ma teso ad esercitare la prerogativa di impedire la distribuzione e la vendita di prodotti non ottemperanti agli standard qualitativi, alle caratteristiche e ai requisiti tecnici stabiliti dalla licenziante medesima. Con riguardo al controllo l’inammissibilità è vistosa in quanto si limita a contestare l’interpretazione della clausola 4.2., proponendone una alternativa e più appagante, in tal guisa sostituendo l’apprezzamento svolto dalla parte processuale al sindacato di merito riservato al giudice. L’esame capillare dell’intero contratto di vendita era, in definitiva, imprescindibile per acclarare se il versamento delle royalties facesse o meno parte integrante del prezzo. L’inammissibilità si scorge pure nell’omessa indicazione dell’atto e del luogo processuale in cui la questione dell’interpretazione del contratto sarebbe stata sottoposta alla CTR. Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile i