CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 3 febbraio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni in data 22 febbraio 2022, con cui il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], brevemente replicando alle richieste del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di DURI Alberto, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 25 settembre 2020 con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 25 maggio 2015 del Tribunale di Velletri, appellata dal Duri, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato al medesimo ascritto al capo E) della rubrica perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena inflittagli ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 14.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Per ragioni di chiarezza, conviene anticipare che, a mente delle decisioni della Corte d'appello e del Tribunale di Velletri, nel presente grado di giudizio si verte esclusivamente dei capi A), B) e D) della rubrica, i quali riguardano plurimi episodi di usura pluriaggravata (dell'aver agito nei confronti di persona che svolge attività imprenditoriale ed in stato di bisogno), ascritti al Duri in concorso con la moglie ROZERA Italia (giudicata separatamente), rispettivamente ai danni di FORTINI Gianluca [capo A)], di MAGLI Cosimo [capo B)] e CIMINO Giuseppe [capo C)]. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo articolato motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644, comma 1, cod. pen. e dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'accertamento della sussistenza del delitto di usura e della penale responsabilità dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, con motivazione assertiva di quanto addotto dal giudice di primo grado, senza scrutinare le censure mosse con l'atto di appello ed ignorando quelle relative all'inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese dalle persone offese per intrinseca genericità ed indeterminatezza ed estrinseco difetto di adeguati riscontri, il giudice di secondo grado erroneamente conferma il giudizio di sussistenza degli episodi di usura. A fronte di tale premessa, il motivo si articola in ulteriori partizioni interne. 3.1.1. In quella sub 1), relativa all'usura in danno del Fortini, si rileva che: i) in assenza di una compiuta e dettagliata ricognizione, da parte del Fortini, degli importi di denaro che effettivamente avrebbe ricevuto dall'imputato e corrisposto al medesimo, la stessa sussistenza del rapporto usurario deve essere ritenuta, quantomeno, incerta. È stato omesso alcun accertamento investigativo dei conti correnti del Fortini e dei propri familiari, al fine di verificare l'effettiva entità dei trasferimenti di denaro tra la stessa persona offesa e l'imputato; il) dal punto di vista documentale, il giudice d'appello ha valorizzato gli accertamenti compiuti dalla GdF in tema di ricostruzione dei rapporti di "avere" e di "dare" intercorsi tra la persona offesa e l'imputato. Nondimeno, le analisi compiute dalla GdF hanno avuto ad oggetto esclusivamente i rapporti di conto corrente dell'imputato o, comunque, allo stesso riconducibili. Il giudice d'appello si sofferma poi sul divario tra le somme corrisposte alla persona offesa e quelle dalla medesima trasferite all'imputato. Risulta tuttavia che la partita contabile delle erogazioni effettuate dall'imputato alla persona offesa era costituita, oltre che dagli assegni, da erogazioni in contanti. 3.1.2. Nella partizione sub 2), relativa all'usura in danno del Magli, si rileva che il giudice di secondo grado si limita a riferire come la deposizione della persona offesa, nonostante il continuo rimando a quanto già dichiarato in sede di acquisizione di sommarie informazioni davanti alla polizia giudiziaria, trovi riscontro nella documentazione reperita dalla GdF, tuttavia, per le ragioni già evidenziate a proposito del Fortini, incompleta. Incerto è rimasto l'effettivo svolgimento del rapporto di finanziamento intercorso tra le parti, visto che - in relazione all'originario importo di euro 30.000,00, di cui il Magli era debitore verso il Monderna, sulla base di tre assegni bancari emessi in favore dello stesso e girati al Duri, a fronte dei quali sarebbero stati emessi altri tre assegni di euro 12.000,00 ciascuno, è la stessa sentenza impugnata a dichiarare che detto rapporto si sarebbe estinto per la restituzione degli assegni in questione al traente. 3.1.3. Nella partizione sub 3), relativa all'usura in danno del Cimino, si rileva che privi di risposta, nella sentenza impugnata, sono rimasti i rilievi circa la genericità delle dichiarazioni della persona offesa, l'assenza di idonei accertamenti sui conti correnti della medesima idonei a confermarne estrinsecamente le accuse, la non univocità delle analisi dei conti correnti bancari dell'imputato o a lui riconducibili effettuata dalla GdF, in quanto non ricomprendente le dazioni in contanti, come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644, comma 5, numeri 3) e 4), C.P. e dell'art. 192, comma 1, c.p.p., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'accertamento della sussistenza delle circostanze aggravanti dell'aver commesso il delitto di usura in danno di chi si trova in stato di bisogno e di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. Dall'esame delle dichiarazioni delle persone offese (parzialmente riprodotte in ricorso), emerge che nessuna, allorquando è ricorsa alle erogazioni di denaro dell'imputato, versava in stato di bisogno. Esse, infatti, si sono limitate a riferire di una generica difficoltà di carattere finanziario. Inoltre la loro qualifica di imprenditore, professionista o artigiano non risulta accertata univocamente, alla luce delle loro stesse dichiarazioni (parimenti parzialmente riprodotte). 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 133 C.P., circa la determinazione del trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.:mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'applicazione dei criteri di determinazione della pena principale e accessoria. La sentenza impugnata esclude la concedibilità delle generiche ed il contenimento della pena nel minimo senza tener conto di tutti i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e senza adeguatamente motivare sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile. 2. Tale è il primo motivo, in quanto proposto per ragioni non consentite. 2.1. Premesso che si verte in ipotesi di cd. doppia conforme e che pertanto la sentenza impugnata costituisce un corpo unico con quella di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), il motivo di cui si tratta è completamente vertito in fatto, reiterando dinanzi a questa Suprema Corte questioni già devolute ed ineccepibilmente risolte dalla Corte d'appello, senza tenere in conto le ragioni da questa addotte a fondamento della decisione ed inammissibilmente pretendendo da questa Suprema Corte una riedizione del giudizio di merito in senso più favorevole all'imputato, al di fuori dei canoni del controllo di mera legittimità degli atti oggetto di ricorso cui la medesima è astretta [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01]. 2.2. In particolare, quanto all'usura in danno del Fortini, il Tribunale dapprima e la Corte d'appello dappoi, tenuto conto dei suoi interessi astrattamente confliggenti, in quanto costituitosi parte civile, con quelli dell'imputato, sottopongono ad un serrato vaglio di critico la sua deposizione, rimarcando segnatamente il Tribunale come egli non possa dirsi in alcun modo mosso da intenti calunniosi, atteso che le indagini hanno preso avvio dall'analisi, ad opera della Guardia di Finanza, delle numerosissime movimentazioni bancarie effettuate dai coniugi Duri-Razera in totale assenza di capacità economica e non già dalle dichiarazioni accusatorie del Fortini, sentito solo in un secondo momento dai militari al fine di verificare l'iniziale ipotesi investigativa, nonostante che, quando era cominciata l'indagine, il rapporto usurario fosse ancora pienamente in essere, viepiù con modalità intimidatorie violente (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado). È in tale contesto che la sentenza impugnata riprende ed approfondisce il tema, già ampiamente sviluppato dal Tribunale, dei riscontri estrinseci al racconto del Fortini, rappresentati principalmente, ma non esclusivamente, dalle movimentazioni bancarie intercorse tra l'imputato, il medesimo ed anche il cugino acquisito GRIZZI Umberto. A fronte dell'eloquente affermazione del Fortini, non contestata in quanto tale in ricorso, di aver corrisposto direttamente od indirettamente all'imputato oltre 400.000 euro, in cambio di circa 220.000 euro ricevuti in prestito (cfr. nuovamente p. 7 della sentenza di primo grado), la ricostruzione dei singoli episodi, tra gli innumerevoli, per i quali il medesimo ed i militari della Guardia di Finanza sono riusciti a recuperare le prova documentale costituita dagli assegni è effettuata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello in via meramente esemplificativa (è significativo come a p. 8 della sentenza di primo grado leggasi che "... il Fortini passava nel dettaglio a esaminare alcune singole operazioni di finanziamento, così come erano state ricostruite ..."). Talché non coglie minimamente nel segno l'obiezione - reiterata ancora dinanzi a questa Suprema Corte - secondo cui lo sbilancio in sfavore del Fortini sconterebbe, in specie quanto alla determinazione del tasso d'interesse, la mancata considerazione delle corresponsioni elargitegli dall'imputato in contanti. Rilevato come in chiave difensiva non sia stata indicata l'entità di tali elargizioni né sia stato allegato che alle stesse corrispondessero comunque restituzioni mediante assegni, fornendo indicazioni circa le relative riconciliazioni (ciò che di per sé fa incorrere il rilievo in aspecificità, autonomamente foriera della sanzione dell'inammissibilità), nella condivisibile motivazione di entrambe le sentenze di merito, con cui il ricorrente omette alcun confronto, è l'analisi dei suddetti unitari ed esemplificativi rapporti di dare ed avere, regolati in assegno, a serialmente corroborare l'ipotesi accusatoria. Né peraltro la Corte d'appello neglige di soffermarsi su un'apparente contraddizione nel racconto del Fortini circa l'indicazione del tasso d'interesse, rilevando come lo stesso abbia riferito che le condizioni del prestito erano stabilite dal Duri ed egli si limitava ad accettarle, talvolta chiedendo "di 'levare' C 50,00 o C 100,00", con la conseguenza di doversi considerare superato "il contrasto esistente fra la deposizione della parte civile, che ha sostenuto che usualmente Duri gli applicava un interesse mensile del 5%, e il tasso usuraio individuato dal Tribunale, sensibilmente più elevato". La Corte d'appello, per vero, neppure si ferma a tanto, poiché pertinentemente evidenzia anche la significativa "convergenza" sul punto tra quanto riferito dal Fortini e quanto riferito dal Monderna, viepiù, quanto a quest'ultimo, "nell'ambito di una deposizione cosi smaccatamente orientata in favore della difesa" da essere stata già dal Tribunale giudicata totalmente inattendibile, in quanto volta a ritrattare le affermazioni compiute in sede di indagine, sostenendo la tesi che le maggiori somme corrisposte all'imputato erano da ascriversi a semplici regalie. Ulteriormente, la Corte d'appello individua a conferma del narrato del Fortini la testimonianza del Grizzi, che, confutando le doglianze riguardo ad essa devolutele, dimostra essere combaciante con quella del Fortini, tanto più che lo stesso Grizzi, al fine di finanziare il Fortini, "emise assegni confluiti sui conti di Duri" per la somma di per se stessa ragguardevole di oltre 116.000 euro. 2.3. Quanto all'usura in danno del Magli, medesimamente la Corte d'appello - chiarito in premessa come di per sé egli, neppure costituitosi parte civile, sia scevro "da risentimento o astio", tanto da aver riconosciuto di essere ancora debitore dell'imputato e da aver definito gli esosi interessi da questi pretesi "paragonandoli a 'un caffè"' - annota che la sua testimonianza trova preciso ed inconfutato riscontro nella documentazione reperita dalla Guardia di Finanza, attestante come due dei tre gli assegni, recanti l'importo di 12.000 euro ciascuno, provenienti dal Magli, siano stati dall'imputato posti all'incasso: stante la precisazione contenuta nella sentenza di primo grado (a p. 11), il terzo, quello cioè in data 20 gennaio 2009, era tornato insoluto e pertanto l'imputato l'aveva restituito al Magli, che conseguentemente era in grado di versarlo agli atti del procedimento. Peraltro il Tribunale si perita di aggiungere come il Magli abbia dichiarato che l'imputato gli aveva più volte chiesto il pagamento del debito, informandolo finanche che gli assegni erano stati sequestrati, ragion per cui il Magli stesso gli aveva prospettato la possibile emissione di cambiali. Stante quanto precede, del tutto infondatamente il ricorso propugna la tesi secondo cui non sarebbe stata acquisita finanche la prova in sé del rapporto usurario, poiché la stessa sentenza impugnata ne riconoscerebbe l'estinzione a ragione della restituzione dei titoli. In realtà, la sentenza impugnata afferma il contrario, da un lato, rilevando come l'imputato non abbia fornito alcuna giustificazione dei due assegni pacificamente posti all'incasso e, dall'altro, spiegando, in risposta ai rilievi difensivi, che la sola ragione per cui, non gli assegni, ma "i titoli che gli assegni sopra descritti erano destinati a coprire" non sono stati reperiti dalla Guardia di Finanzia risiede in ciò che, come riferito dal Magli, essi gli erano stati dall'imputato restituiti: tale restituzione dei titoli, tuttavia, all'evidenza non revoca in dubbio l'effettiva esecuzione del prestito con tanto di almeno parziale effettivo pagamento del debito (comprensivo degli interessi usurari), l'una e l'altro risultando comprovati dall'incasso (senza un titolo legittimo) dei due assegni in effetti risultanti dalla documentazione bancaria e, a ben vedere, anche dal ritorno in sé come insoluto di quello del 20 gennaio 2009, perciò solo, esso pure, medesimamente negoziato. 2.4. Quanto all'usura in danno del Cimino, devono richiamarsi le considerazioni già svolte a proposito dell'usura in danno del Fortini, alle quali pertanto si rinvia.La piena attendibilità del Cimino era già stata evidenziata dal Tribunale nel ricordare che solo nel 2012 egli aveva sporto denuncia, perché ancora nel 2009 era sotto usura ed aveva paura, ragion per cui inappuntabile è l'implicita conferma al riguardo della Corte d'appello. Ineccepibile è altresì il richiamo da questa compiuto all'evidente sproporzione, rimasta priva di una spiegazione alternativa, tra quanto incassato dal Cimino e quanto da questi versato all'imputato ed alla moglie (87.000 euro contro 331.000 euro, secondo il prospetto della Guardia di Finanza) a "significativo riscontro della ricostruzione resa dal teste", secondo il quale le risultanze bancarie rappresentavano soltanto "la punta dell'iceberg": tale modus opinandi è infatti pienamente coerente con quanto riferito dal Cimino, che - indicato il tasso d'interesse praticatogli dall'imputato nel 10% mensile - ha spiegato come, alla scadenza degli assegni consegnati all'imputato a fronte dei prestiti ricevuti (spesso in contanti), al fine di ottenerne la restituzione, giacché diversamente l'imputato li avrebbe versati in conto, doveva corrispondergli l'importo degli stessi in contanti ovvero, se non aveva la disponibilità di denaro, doveva novare il debito mediante l'emissione di ulteriori assegni. Donde la censura rinnovata dinanzi a questa Suprema Corte secondo cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dei prestiti in contanti dell'imputato al Cimino omette completamente di considerare che ad essere regolati in contanti erano, non solo i prestiti, ma anche le restituzioni e che, ciò nonostante, lo sbilancio maturatosi in sfavore del Cimino è assai consistente. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Scevra da censure è la motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza dello stato di bisogno delle persone offese, disvelato dal continuo ricorso, da parte di queste, in situazione di altrimenti insuperabile e talvolta continuo bisogno di liquidità, sia a prestiti caratterizzati da tassi d'interesse estremamente elevati, che alla rinnovazione di quelli pur usurari già in essere, tra l'altro persino al fine (come nel caso del Fortini) di restituire finanziamenti di soggetti terzi finalizzati a coprire gli stessi debiti contratti con l'imputato. Trova dunque applicazione il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a termini del quale lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064-01). 3.2. D'altronde - e si passa qui a considerare altresì l'aggravante dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte delle persone offese, configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242-01) - dalla sentenza di primo grado emerge che: - il Fortini - gestore, sia in proprio sia attraverso una società formalmente amministrata dalla madre, di alcune pasticcerie ben note all'imputato, il quale vi si presentava prelevando i prodotti come ulteriore corrispettivo dei prestiti - s'era rivolto al medesimo perché, siccome protestato, non poteva accedere al credito bancario e versava "in una situazione di difficoltà finanziaria, per carenza di liquidità" (p. 7); - il Magli - responsabile degli acquisti e delle vendite di una società attiva nel settore dell'abbigliamento - aveva conosciuto l'imputato per il tramite del Monderna (avendo questi in precedenza consegnato all'imputato "assegni firmati dall'amico/imprenditore Magli") ed aveva pagato all'imputato il prestito ricevuto mediante i tre assegni di 12.000 euro, di cui poc'anzi s'è detto, tratti da un commerciante di [OSCURATO:PERSONA], precisando che "in certi momenti, come quelli che aveva passato lui, pur di risolvere in banca, si poteva dire o accettare qualsiasi cosa" (pp. 10 e 11);- il Cimino - imprenditore edile - da venticinque anni conosceva l'imputato in quanto a sua volta attivo nell'edilizia, ma solo più recentemente s'era rivolto a lui, dietro presentazione parimenti del Monderna, "per altre cose", in quanto, cioè, in crisi di liquidità (p. 12). 3.3. Ciò rende conto dell'avere entrambi i giudici di merito correttamente ritenuto le contestate circostanze aggravanti, avendo l'imputato sicura contezza, per la natura dei rapporti intrattenuti con le persone offese, delle condizioni soggettive ed oggettive riguardanti le medesime. 4. Anche il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato. 4.1. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata richiama espressamente le valutazioni contenute in quella di primo grado, facendole proprie. A sua volta, la sentenza di primo grado, congruamente ed efficacemente, evoca quali elementi ostativi ad un trattamento sanzionatorio di favore sia la notevole gravità dei fatti (desumibile dall'entità del volume d'affari e dalla durata per svariati anni dell'attività illecita) che la spiccata inclinazione delinquenziale dell'imputato (tradita dalle modalità intimidatorie dal medesimo usate nei confronti delle vittime, "anche all'indomani dell'acquisita consapevolezza della pendenza del procedimento penale a suo carico"). 4.2. In ordine alla pena irrogata all'imputato dal Tribunale, la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ne ritiene la congruità, evidenziando come essa sia stata determinata in misura assai prossima al minimo, con proporzionato contenimento degli aumenti di pena per la continuazione, nonostante sia la notevole entità degli importi lucrati e la protrazione delle condotte nel tempo, sia la pluralità delle vittime e l'impiego di minacce (ma par vero anche di forme eclatanti di violenza: cfr. p. 7 della sentenza di primo grado) per coartare la volontà delle vittime. 5. In considerazione di tutto quanto detto sin qui, il ricorso, come anticipato in apertura, deve essere dichiarato inammissibile.6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamen- to della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende