CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37962/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale Paola del 11.10.2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il capo A), alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 6 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1,2,4,5 cod. pen., esclusa l'aggravante di cui al comma 3, oltre al risarcimento nei confronti delle parti civili e al pagamento della provvisionale e per le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), di cui agli artt. 186 bis comma 1 e 3 in relazione all'art. 186 comma 1,2 lett. b 2 bis e 2 sexies CDS e 187 comma 1,1bis e 1 quater CDS, previo riconoscimento del concorso formale alla pena di mesi 8 di arresto e 2000,00 euro di ammenda. 2. All'imputato si rimprovera, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto, in qualità di conducente della propria autovettura Fiat 500 tg490PE, il 14.07.2017 alle 5,45, mentre in centro abitato del Comune di [OSCURATO:PERSONA], procedeva in direzione di marcia SS 18-Centro storico, percorrendo Via degli Ulivi, in condizioni di tempo sereno, traffico scarso e pavimentazione stradale asciutta, ad una velocità di 70 km/h, disattendendo quindi il segnale di pericolo di una curva destrorsa e nonostante il limite di velocità di 40 Km/h, oltre che in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione da sostanze stupefacenti del tipo cocaina, andava ad invadere repentinamente la corsia di marcia opposta, impattando frontalmente con la parte anteriore della [OSCURATO:PERSONA] tg CS 506809, condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva regolarmente nella sua direzione, provocandogli lesioni che ne cagionavano la morte. Perrone, sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolinnetrici, risultava positivo all'effetto di sostanze stupefacenti tipo cocaina e in stato di ebbrezza alcolica con tasso del 1,192 gr/l. 3. La ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei Giudici di merito e, in particolare della direzione di marcia tenuta dall' imputato, avveniva sulla base dei rilievi fotografici e planimetrici, dei danni riportati dai veicoli per effetto della collisione nei rispettivi settori frontali in corrispondenza della zona angolare sinistra con rilevante accartocciamento a carico della sola autovettura dell'Adduci oltre che sulla base della distribuzione dei frammenti di cristalli e plastica conseguenti alla collisione in via prevalente nella carreggiata di pertinenza dell'autovettura delle persona offesa, della consulenza tecnica effettuata dal Pubblico ministero, dell'acquisizione delle testimonianze. L' addebito di colpa generica e specifica è stato ritenuto, quindi, in relazione alla violazione delle norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata, di commisurare la velocità ai limiti e alle condizioni della strada, di comportarsi in modo da non costituire pericolo e intralcio alla circolazione e di conservare il controllo del veicolo. 4. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 4.1. Con il promo motivo lamenta violazione di legge in quanto è stata applicata la disciplina del concorso formale di reati anziché quella del reato complesso ( art. 84 cod.pen) in contrasto con quanto ritenuto recentemente dalla Corte di Cassazione a proposito del reato di omicidio stradale aggravato dalla condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. All'imputato è stato addebitato più volte in sede di terminazione della pena lo stesso fatto storico. 4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in quanto non è stata assunta la perizia e vizio di motivazione con travisamento della prova in relazione alle concliisioni del consulente tecnico del PM che ha ricostruito il sinistro in termini ipotetici mentre la Corte di appello ha dato per certo i contenuti che il perito aveva ritenuto solo probabili. Inoltre lamenta che è stato ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], che si è presentato in caserma solo il giorno successivo all'incidente, ritenendo plausibili le giustificazioni addotte. 4.3. Violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio e in particolare dell'art. 68 cod. pen. in particolare il Giudice avendo operato l'aumento di cui al comma 2 dell'art. 589 bis non poteva aumentare ulteriormente la pena in relazione all'applicazione delle circostanze ad effetto speciale di cui agli art. 186 bis e 187 CDS. Errore è stato commesso anche nella determinazione della pena per i reati di cui ai capi B e C con violazione dell'art. 63 e 68cod.pen. in base al quale nel caso di più aggravanti si applica la pena solo per la più grave con facoltà per il giudice di aumentarla mentre nel caso di specie ha applicato due aggravanti concorrenti.5. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente ali ai capi B) e C) della imputazione, da ritenersi assorbiti in quello di cui nella contestazione di cui al capo A), con l'eliminazione delle relative pene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e conseguentemente anche il terzo motivo deve ritenersi assorbito. Infatti questa Sezione ha affermato che «Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati» (in tal senso, fra le altre, vds. Sez. 4, n. 50325 del 10/10/2018 - dep. 07/11/2018, K, Rv. 274050; Sez. 4, n. 2403 del 15/12/2016, dep. 2017, Minutillo, non mass., sub punti nn. 4 e 5 del "considerato in diritto"; e, nel caso di guida in stato di alterazione psico- fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi) Invero la legge n.41 del 2016 ha introdotto nel codice penale una nuova e autonoma figura di reato, l'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis cod.pen., la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all'omicidio colposo di cui all'art. 589 ( Sez.4 n.29721 del 1.03.2017 rv. 270918 ). La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un'articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l'evento mortale. In particolare il comma 4 dell'art. 589bis, fa riferimento alla condotta di chi, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett.b) (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/I) del D.Igs n.285/1992, cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione. La pena prevista è da otto a dodici anni di reclusione quando il tasso oltrepassi1,4 gr/L o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope( art. 589 bis comma cod.pen.). Analoga disciplina è prevista per gli artt. 590 bis e 590 ter cod.pen.. E' chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all'illecito contravvenzionale di cui all'art. 186 citato ( cfr. Sez.4 26857 del 29.05.2018 n.m). Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso. La disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod.pen. definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento democratico e cioè quello di non addebitare più volte all'imputato lo stesso fatto storico, purchè esso sia il momento di emersione di un'unica contrapposizione cosciente e consapevole dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale. Pare chiaro che a livello di fattispecie astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l'azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia. Consegue da tutte le considerazioni svolte l'annullamento, da operarsi senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per le contravvenzioni di cui ai capi B e C pena che deve essere eliminata. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché reitera i motivi di appello (fol 2) ed è volto ad una diversa e alternativa, generica e aspecifica ricostruzione della dinamica dell'incidente che non tiene conto dei dati obiettivi e delle argomentazioni puntuali utilizzate dalla Corte territoriale e dal Giudice di primo Grado. 2.1. Va osservato che sul punto ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto. Giova considerare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). 2.2. Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). La selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione: nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464). 2.3. Tanto chiarito, si osserva che il secondo motivo di ricorso non si confronta in realtà con le puntuali e logiche argomentazioni della Corte territoriale che, come il GUP, ha ritenuto provato con certezza che l'urto è avvenuto nella semicarreggiata di percorrenza della [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla persona offesa proprio a causa dell'invasione della corsia da parte dell'imputato; la dinamica dell'incidente è stata ricavata da una serie di elementi oggettivi analiticamente descritti dalla Corte d'Appello rilevati dal consulente tecnico del Pubblico ministero e riscontrati dai rilievi fotografici e planimetrici oltre che dalle testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha visto l'invasione della carreggiata dal parte del Perrone e ha giustificato il fatto di essersi presentato a rendere le dichiarazioni solo il giorno dopo in quanto nell'immediatezza, dopo i soccorsi, si era recato a casa dei familiari della vittima per accompagnare la moglie sul luogo dell'incidente, l'Adduci nel frattempo era stato portato in ospedale dove è morto nella stessa serata. In conclusione entrambi i Giudici di merito, con una motivazione completa logica e coerente, hanno delineato correttamente l' addebito di colpa generica e specifica (artt. 140, 141, 142, 116 CDS) e la sussistenza di nesso causale a carico della imputato che si è posto alla guida dell'autovettura in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti e non ha tenuto il controllo del proprio veicolo, stante anche la velocità non adeguata in relazione alla conformazione della strada, curva destrorsa, e ai limiti di velocità e ha invaso la semicarreggiata da cui proveniva la [OSCURATO:PERSONA] guidata da Adduci. 3.Quanto poi al motivo riguardante l'omessa assunzione della perizia la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene lo accertamento peritale un mezzo di prova cd. neutro (ex pluribus Sez. 4, sent. n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, Rv. 236191; Sez. 4, sent. n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229665; Sez. 6, sent. n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406; Sez. 6, sent. n. 17629 del 12/02/2003, Zandri, Rv. 226809; Sez. 5, sent. n. 12027 del 06/04/1999, Man- dalà G., Rv. 214873), come tale insuscettibile di produrre effetti sia a carico che a discarico dell'imputato, il cui espletamento è rimesso al prudente apprezza- mento del giudice ed i cui tempi di esecuzione risultano in genere incompatibili con le esigenze di speditezza da cui è connotato il rito abbreviato. Quest'ultimo si caratterizza essenzialmente per lo scambio che intercorre tra imputato e ordinamento processual penale, il quale contempla la rinunzia da parte del primo ad articolare, in tutto o in parte, mezzi di prova a discarico, con l'impegno a consentire una rapida acquisizione del compendio probatorio e una celere definizione del giudizio, in cambio della riduzione di pena stabilita dall'art.442, comma 2 cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta di perizia trattandosi tra l'altro di rito abbreviato non condizionato è, dunque, avvenuto nella fattispecie in maniera del tutto legittima, mediante una approfondita valutazione di tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e soggettivi, sulla cui base i Giudici del merito hanno ritenuto di non attivare i poteri d'integrazione probatoria. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B e C in quanto assorbiti nel capo A con conseguente eliminazione della relativa pena e la rideterminazione della pena finale in anni 3 e mesi 6 e giorni 20 di reclusione irrogata dal Giudice nella sentenza di primo grado per il reato di cui al capo A) ( fol 11 sentenza Tribunale Paola). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B e C in quanto assorbiti nel capo A e conseguentemente elimina la pena di mesi 8 di arresto ed euro duemila di ammenda, rideterminando la pena finale in anni