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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05136/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23198/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 7, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.1133/28/2015, depositata il 24 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: notifica

1. L’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte, per redditi relativi al 2005, a seguito di determinazione sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’avviso veniva notificato a mezzo raccomandata e, non avendo l’agente postale trovato il destinatario, in data 27 aprile 2010 lo stesso procedeva a inviare la prescritta raccomandata, che però veniva indirizzata non a Marco ma a [OSCURATO:PERSONA], e non in largo Buonarroti 6 di Cerveteri, bensì in largo Buonarroti 8b; inoltre, l’avviso si riferiva ad un numero di raccomandata differente.

In data 23 giugno 2010 il contribuente procedeva al ritiro dell’avviso di accertamento presso l’ufficio postale di Civitavecchia, presso cui lo stesso giaceva, e proponevaricorso davanti alla CTP, ritenendo e deducendo che il termine per l’impugnazione sarebbe decorso dalla data appunto del 23 giugno. 2.La CTP viceversa dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto vi sarebbe stato un nuovo avviso, datato 28 aprile 2010, e inviato all’indirizzo corretto, per cui decorso il termine di sessanta giorni si era prodotta la decadenza del contribuente dall’impugnazione.

Adita dal contribuente la CTR, quest’ultima confermava la decisione di primo grado.

Il contribuente propone quindi ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In via pregiudiziale il ricorrente chiede la declaratoria di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in quanto avrebbe proposto querela di falso avverso l’avviso di ricevimento indirizzato a “[OSCURATO:PERSONA]”.

2. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 112 3 183, quarto comma, cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., asserendo che la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione un atto mai dedotto o documentato in giudizio, cioè l’asserito secondo avviso.

L’inesistenza del secondo avviso e la relativa deduzione della Commissione comporterebbero la nullità della sentenza.

3. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 153cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR deciso in ordine alla richiesta di remissione in termini, domanda spiegata in via subordinata, pur a fronte di giustificati motivi consistenti a) nell’incongruenza fra quanto riportato dall’addetto alla consegna e quanto ricevuto effettivamente ; b) l’invio dell’avviso a un indirizzo sbagliato; c) l’immissione nella cassetta postale del ricorrente della busta con l’avviso indirizzata erroneamente ad altro soggetto e ad altro recapito in data imprecisata da una condomina dello stabile del civico 8b, tale [OSCURATO:PERSONA]; d) gli errori contenuti nell’avviso sopra indicato, consistenti nel nome sbagliato, indirizzo sbagliato e numero di raccomandata anch’esso errato; e) l’impossibilità di ritiro dell’avviso in quanto indirizzato a soggetto apparentemente differente.

4. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto la notificazione aveva generato incertezze sul destinatario, sul luogo di notificazione, sulla relativa data, fatti non valutati, ed inoltre si rileva l’assoluta carenza di motivazione della sentenza.

5. L’istanza di sospensione per proposizione della querela di falso non è fondata.

Premesso che la sospensione non costituisce un automatismo, ma presuppone comunque una verifica da parte del giudice circa la pregiudizialità in senso giuridico di cui all’art.295 cod. proc. civ. (Cass. 30/11/2017, n. 28671) anche in ipotesi di ritenuta applicabilità al giudizio di cassazione dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992, nella specie neppure deve procedersi a tale disamina poiché non risulta documentata l’effettiva introduzione di un giudizio principale di querela, essendo solo stata prodotta una copia notificata di una citazione davanti al Tribunale di Roma in data remota.

6. Va quindi esaminato il terzo motivo in base all’ordine di priorità logica.

Sebbene lo stesso denunci, come da relativa epigrafe, due diversi profili di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., all’interno del medesimo è ben evidente la differenziazione fra l’asserita mancata considerazione di omesso esame di fatto determinante e vizio di difetto assoluto di motivazione.

In effetti la sentenza è del tutto priva di motivazione, dal momento che dopo aver affermato che il “caso” verte sull’eccezione preliminare di inammissibilità, riporta come “la stessa eccezione è stata accolta dai giudici di prime cure con la conseguente declaratoria di inammissibilità”, per poi aggiungere con incerta prosa – non lasciando neppure tra sparire se si tratti di riportare il decisum di primo grado (come dovrebbe discendere l’uso dei due punti) o di valutare gli elementi dedotti dall’Agenzia -che “il motivo preliminare è stato provato attraverso la dimostrazione del perfezionamento della notifica dell’atto impugnato ed il correlato decorso del termine previsto per impugnare”, cui segue un breve sunto sul meccanismo della preclusione determinata del decorso del termine per impugnare, della pronuncia.

Anche ove la breve riga riportata dovesse consistere nella ritenuta valutazione degli elementi dedotti dall’Agenzia, con essa la CTR in realtà usa espressioni meramente tautologiche, essendo scontato che l’eccezione di inammissibilità per tardività sia provata quando viene dimostrato il perfezionamento della notifica (dell’atto, n.d.r.) e il correlato (o meglio successivo, n.d.r.) decorso del termine previsto per impugnare, ma ancora ciò non costituisce neppure un abbozzo di motivazione, essendo avulsa l’osservazione da ogniaggancio con la concreta fattispecie.

6.1. Versandosi peraltro in ipotesi di questione di carattere processuale, questa Sede giudicante è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e pertanto deve procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. 27/01/2020, n. 1717; Cass. 03/11/2020, n. 24258).

6.2. Venendo dunque al merito, va osservato che la notifica venne effettuata in effetti in data 26 aprile 2010, rilevandosi da parte dell’agente postale l’assenza del destinatario e procedendo egli all’immissione dell’avviso in casella.

Il medesimo poi ha dato atto di aver inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito in data 27 aprile 2010, a mezzo di raccomandata 763725995861-6.

Di tale raccomandata, che il ricorrente assume essere stata inviata all’indirizzo errato (producendo a riprova la copia della busta e la missiva ivi contenuta, che effettivamente riportano il nominativo “[OSCURATO:PERSONA]”), si ha l’avviso di ricevimento, atto fide facente, che riporta l’avvenuto recapito all’indirizzo corretto (seppure con l’imprecisione “via” in luogo di “largo”), portante la data del 28 aprile 2010 con immissione in cassetta.

Nel contrasto fra le indicazioni contenute nella busta, che peraltro riporta il nominativo corretto “[OSCURATO:PERSONA]” e il civico errato (8/b anziché 6), ma poi rettificato (essendo il numero depennato e sostituito con “6”) e le risultanze della ricevuta, occorre dare prevalenza all’atto fide facente, per cui risulta che l’avviso di deposito venne recapitato in data 28 aprile 2010, con conseguente successivo perfezionamento della notifica.

L’aver quindi il ricorrente ritirato l’atto il successivo 23 giugno 2010 non assume rilievo al fine del decorso del termine per l’impugnazione dell’atto.

7. Il primo motivo di ricorso è dunque assorbito dall’esame del terzo motivo.

8. Il secondo motivo è invece infondato, poiché anche se si volesse valorizzare ai fini della rimessione in termini l’erroneità dell’indirizzo nella busta e l’indicazione contenuta nella comunicazione di deposito, che riportava infatti un numero errato di raccomandata (non il 76288682473-9, ma 7628862473-9), è dimostrato che il ricorrente poté egualmente ritirare il plico (seppure in ritardo) e soprattutto l’istanza di rimessione in termini non risulta essere stata formulata – come avrebbe dovuto – contestualmente al ricorso introduttivo.

8.1. In base alla stessa struttura della norma in esame, la rimessione in termini costituisce un presupposto necessario per il compimento tardivo dell’atto, con la conseguenza che quest’ultimo non può certo precedere l’istanza.

Tuttavia, allorché, come nella specie, si tratta di termine decadenziale previsto per la proposizione di un’azione, la rimessione in termini deve essere formulata contestualmente all’atto di cui trattasi, da considerarsi così tempestivo per l’eventualità che la rimessione sia poi concessa, con l’unico limite ovviamente che l’atto sia proposto in un termine pari a quello previsto per la proposizione della stessa a decorrere dalla cessazione dell’impedimento.

In tal senso depone anche la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha ritenuto che “L'appellante che si sia limitato a resistere all'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata ex adverso, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l'atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini” (Cass. 29/09/2016, n. 19290).

8.2. Ora nella specie, ed a prescindere dalla effe ttiva sussistenza dei presupposti per la concessione del termine, non risulta che lo stesso abbia proposto, contestualmente al ricorso in data 6 ottobre 2010, l’istanza di restituzione in termini, ma anzi lo stesso deduce di averla proposta in sede di appello, con la conseguenza che la stessa, alla stregua dei principi sopra esposti, era in ogni caso inammissibile per tardività.

9. Il ricorso dev’essere dunque respinto con aggravio di spese per il ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23198/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 7, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.1133/28/2015, depositata il 24 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: notifica 1. L’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte, per redditi relativi al 2005, a seguito di determinazione sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’avviso veniva notificato a mezzo raccomandata e, non avendo l’agente postale trovato il destinatario, in data 27 aprile 2010 lo stesso procedeva a inviare la prescritta raccomandata, che però veniva indirizzata non a Marco ma a [OSCURATO:PERSONA], e non in largo Buonarroti 6 di Cerveteri, bensì in largo Buonarroti 8b; inoltre, l’avviso si riferiva ad un numero di raccomandata differente. In data 23 giugno 2010 il contribuente procedeva al ritiro dell’avviso di accertamento presso l’ufficio postale di Civitavecchia, presso cui lo stesso giaceva, e proponevaricorso davanti alla CTP, ritenendo e deducendo che il termine per l’impugnazione sarebbe decorso dalla data appunto del 23 giugno. 2.La CTP viceversa dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto vi sarebbe stato un nuovo avviso, datato 28 aprile 2010, e inviato all’indirizzo corretto, per cui decorso il termine di sessanta giorni si era prodotta la decadenza del contribuente dall’impugnazione. Adita dal contribuente la CTR, quest’ultima confermava la decisione di primo grado. Il contribuente propone quindi ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In via pregiudiziale il ricorrente chiede la declaratoria di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in quanto avrebbe proposto querela di falso avverso l’avviso di ricevimento indirizzato a “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 112 3 183, quarto comma, cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., asserendo che la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione un atto mai dedotto o documentato in giudizio, cioè l’asserito secondo avviso. L’inesistenza del secondo avviso e la relativa deduzione della Commissione comporterebbero la nullità della sentenza. 3. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 153cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR deciso in ordine alla richiesta di remissione in termini, domanda spiegata in via subordinata, pur a fronte di giustificati motivi consistenti a) nell’incongruenza fra quanto riportato dall’addetto alla consegna e quanto ricevuto effettivamente ; b) l’invio dell’avviso a un indirizzo sbagliato; c) l’immissione nella cassetta postale del ricorrente della busta con l’avviso indirizzata erroneamente ad altro soggetto e ad altro recapito in data imprecisata da una condomina dello stabile del civico 8b, tale [OSCURATO:PERSONA]; d) gli errori contenuti nell’avviso sopra indicato, consistenti nel nome sbagliato, indirizzo sbagliato e numero di raccomandata anch’esso errato; e) l’impossibilità di ritiro dell’avviso in quanto indirizzato a soggetto apparentemente differente. 4. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto la notificazione aveva generato incertezze sul destinatario, sul luogo di notificazione, sulla relativa data, fatti non valutati, ed inoltre si rileva l’assoluta carenza di motivazione della sentenza. 5. L’istanza di sospensione per proposizione della querela di falso non è fondata. Premesso che la sospensione non costituisce un automatismo, ma presuppone comunque una verifica da parte del giudice circa la pregiudizialità in senso giuridico di cui all’art.295 cod. proc. civ. (Cass. 30/11/2017, n. 28671) anche in ipotesi di ritenuta applicabilità al giudizio di cassazione dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992, nella specie neppure deve procedersi a tale disamina poiché non risulta documentata l’effettiva introduzione di un giudizio principale di querela, essendo solo stata prodotta una copia notificata di una citazione davanti al Tribunale di Roma in data remota. 6. Va quindi esaminato il terzo motivo in base all’ordine di priorità logica. Sebbene lo stesso denunci, come da relativa epigrafe, due diversi profili di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., all’interno del medesimo è ben evidente la differenziazione fra l’asserita mancata considerazione di omesso esame di fatto determinante e vizio di difetto assoluto di motivazione. In effetti la sentenza è del tutto priva di motivazione, dal momento che dopo aver affermato che il “caso” verte sull’eccezione preliminare di inammissibilità, riporta come “la stessa eccezione è stata accolta dai giudici di prime cure con la conseguente declaratoria di inammissibilità”, per poi aggiungere con incerta prosa – non lasciando neppure tra sparire se si tratti di riportare il decisum di primo grado (come dovrebbe discendere l’uso dei due punti) o di valutare gli elementi dedotti dall’Agenzia -che “il motivo preliminare è stato provato attraverso la dimostrazione del perfezionamento della notifica dell’atto impugnato ed il correlato decorso del termine previsto per impugnare”, cui segue un breve sunto sul meccanismo della preclusione determinata del decorso del termine per impugnare, della pronuncia. Anche ove la breve riga riportata dovesse consistere nella ritenuta valutazione degli elementi dedotti dall’Agenzia, con essa la CTR in realtà usa espressioni meramente tautologiche, essendo scontato che l’eccezione di inammissibilità per tardività sia provata quando viene dimostrato il perfezionamento della notifica (dell’atto, n.d.r.) e il correlato (o meglio successivo, n.d.r.) decorso del termine previsto per impugnare, ma ancora ciò non costituisce neppure un abbozzo di motivazione, essendo avulsa l’osservazione da ogniaggancio con la concreta fattispecie. 6.1. Versandosi peraltro in ipotesi di questione di carattere processuale, questa Sede giudicante è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e pertanto deve procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. 27/01/2020, n. 1717; Cass. 03/11/2020, n. 24258). 6.2. Venendo dunque al merito, va osservato che la notifica venne effettuata in effetti in data 26 aprile 2010, rilevandosi da parte dell’agente postale l’assenza del destinatario e procedendo egli all’immissione dell’avviso in casella. Il medesimo poi ha dato atto di aver inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito in data 27 aprile 2010, a mezzo di raccomandata 763725995861-6. Di tale raccomandata, che il ricorrente assume essere stata inviata all’indirizzo errato (producendo a riprova la copia della busta e la missiva ivi contenuta, che effettivamente riportano il nominativo “[OSCURATO:PERSONA]”), si ha l’avviso di ricevimento, atto fide facente, che riporta l’avvenuto recapito all’indirizzo corretto (seppure con l’imprecisione “via” in luogo di “largo”), portante la data del 28 aprile 2010 con immissione in cassetta. Nel contrasto fra le indicazioni contenute nella busta, che peraltro riporta il nominativo corretto “[OSCURATO:PERSONA]” e il civico errato (8/b anziché 6), ma poi rettificato (essendo il numero depennato e sostituito con “6”) e le risultanze della ricevuta, occorre dare prevalenza all’atto fide facente, per cui risulta che l’avviso di deposito venne recapitato in data 28 aprile 2010, con conseguente successivo perfezionamento della notifica. L’aver quindi il ricorrente ritirato l’atto il successivo 23 giugno 2010 non assume rilievo al fine del decorso del termine per l’impugnazione dell’atto. 7. Il primo motivo di ricorso è dunque assorbito dall’esame del terzo motivo. 8. Il secondo motivo è invece infondato, poiché anche se si volesse valorizzare ai fini della rimessione in termini l’erroneità dell’indirizzo nella busta e l’indicazione contenuta nella comunicazione di deposito, che riportava infatti un numero errato di raccomandata (non il 76288682473-9, ma 7628862473-9), è dimostrato che il ricorrente poté egualmente ritirare il plico (seppure in ritardo) e soprattutto l’istanza di rimessione in termini non risulta essere stata formulata – come avrebbe dovuto – contestualmente al ricorso introduttivo. 8.1. In base alla stessa struttura della norma in esame, la rimessione in termini costituisce un presupposto necessario per il compimento tardivo dell’atto, con la conseguenza che quest’ultimo non può certo precedere l’istanza. Tuttavia, allorché, come nella specie, si tratta di termine decadenziale previsto per la proposizione di un’azione, la rimessione in termini deve essere formulata contestualmente all’atto di cui trattasi, da considerarsi così tempestivo per l’eventualità che la rimessione sia poi concessa, con l’unico limite ovviamente che l’atto sia proposto in un termine pari a quello previsto per la proposizione della stessa a decorrere dalla cessazione dell’impedimento. In tal senso depone anche la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha ritenuto che “L'appellante che si sia limitato a resistere all'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata ex adverso, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l'atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini” (Cass. 29/09/2016, n. 19290). 8.2. Ora nella specie, ed a prescindere dalla effe ttiva sussistenza dei presupposti per la concessione del termine, non risulta che lo stesso abbia proposto, contestualmente al ricorso in data 6 ottobre 2010, l’istanza di restituzione in termini, ma anzi lo stesso deduce di averla proposta in sede di appello, con la conseguenza che la stessa, alla stregua dei principi sopra esposti, era in ogni caso inammissibile per tardività. 9. Il ricorso dev’essere dunque respinto con aggravio di spese per il ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese
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