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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01892/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 23788/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale la corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di truffa alla pena mesi sei di reclusione ed euro 500 con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile ed al pagamento di una provvisionale ( al cui versamento, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, veniva subordinata la già disposta sospensione condizionale della pena) - deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale.

Assume che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, non era emersa la prova del fatto tipico di truffa, mancando l'elemento oggettivo costituito dagli artifici e raggiri in quanto non risultava lesa la libertà di consenso della controparte la quale non risultava avere agito con la dovuta diligenza.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata truffa contrattuale in danno della persona offesa per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dalla predetta la quale ha incassato il prezzo per la vendita di un box che in realtà non era di sua proprietà e che era assoggettato a procedure esecutive, circostante entrambe celate alla parte civile promittente acquirente.

In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dalla ricorrente rientra nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato.

La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296.

Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria:(Cass./1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164), apparendo, quindi, del tutto priva di fondamento la tesi circa la sussistenza la asserita mancata compromissione della libertà di consenso della acquirente che, ove diligente, non avrebbe condotto la trattativa di vendita.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 23788/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale la corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di truffa alla pena mesi sei di reclusione ed euro 500 con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile ed al pagamento di una provvisionale ( al cui versamento, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, veniva subordinata la già disposta sospensione condizionale della pena) - deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale. Assume che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, non era emersa la prova del fatto tipico di truffa, mancando l'elemento oggettivo costituito dagli artifici e raggiri in quanto non risultava lesa la libertà di consenso della controparte la quale non risultava avere agito con la dovuta diligenza. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata truffa contrattuale in danno della persona offesa per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dalla predetta la quale ha incassato il prezzo per la vendita di un box che in realtà non era di sua proprietà e che era assoggettato a procedure esecutive, circostante entrambe celate alla parte civile promittente acquirente. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dalla ricorrente rientra nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria:(Cass./1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164), apparendo, quindi, del tutto priva di fondamento la tesi circa la sussistenza la asserita mancata compromissione della libertà di consenso della acquirente che, ove diligente, non avrebbe condotto la trattativa di vendita. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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