CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 15913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Esclusione ORDINANZA R.G.N. 21232/2019 sul ricorso 21232-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, cron.)5`03 [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria di questa Corte, rappresentati Rei). e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] LIMATA; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ricorrenti - A contro tUUI [OSCURATO:PERSONA] Il O [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] 7TIflT. I 'J , - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2803/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del z-s4g 16/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di quattro Imotivi, per !a ,..cc.,ione della »sentenza n. 280:3/18, dell'il giugno 2018, della Corte di Appello di Napoli, che - pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6906/12, dell'8 maggio 2012 - ha rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 136/06, del 18 gennaio 2006, del Tribunale di Benevento, condannandoli a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l'importo di C 24.009,83, r *r ir 1.1.r_ssi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, a titdo di risarcimento danni derivati dal taglio di alberi di un bosco ceduo. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il Mazzarelli, con scrittura privata del 13 luglio 1991, acquistava dal loro genitore - [OSCURATO:PERSONA] - un fondo sito nel Comune di al nn rimecifirni-n e-ntmci-n I meani-ca r•nr-rtn hnce-r e-nrit ir rnen- il ‘1...4 11{..1 1 I J.21 I %..4.4 Il I 1¼.I I t. .0 I I L"..0 I Il prezzo di £. 40.000.000. L'alienante si riservava, tuttavia, la facoltà del taglio del bosco, da esercitarsi "lasciando gli alberi ad alto fusto innestati per la produzione di castagne". Con successivo rogito notarile del 15 settembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] vendeva il predetto cespite, trasferendone la proprietà ad un omonimo del Mazzarelli ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Russia, il 30 settembre 1973), che manteneva, perteinto, su di esso il solo diritto di usufrutto. Tanto premesso, e non senza rammentare che il loro genitore ebbe a decedere "ab intestato" il 25 agosto 1994, gli odierni ricorrenti riferiscono, altresì, di aver comunicato - con missiva del 9 dicembre 1994 - la propria intenzione di procedere, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], all'esercizio del diritto di taglio che il loro "de cuius" si era riservato, invitando il Mazzarelli a richiedere la necessaria autorizzazione al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Eseguito il taglio, diritto nato "ex contractu" e tramesso "iure IF)ereditatis", i! Mazzarelli riterleva che !o stesso nnn fnecca I avvenuto secondo le pattuizioni negoziali, né in modo conforme alle "leges artis", radicando, pertanto, un giudizio risarcitorio, nel 1996, innanzi alla Pretura di Benevento, sezione distaccata di Solopaca, convenendo, tuttavia, i soli Mario e [OSCURATO:PERSONA], e non pure il terzo fratello Antonio, sebbene anch'egli successore "mortis causa". Ritenute, da! Pretore la propria competenza, Ma ciò all'esito della precisazione dell'attore di voler contenere la domanda entro il limite dalla competenza per valore del giudice adito, la causa veniva istruita anche attraverso lo svolgimento di CTU. In particolare, al consulente era demandato di determinare "l'importo del danno arrecato al fondo per tagli abusivi (extra- contratto, o comunque non consentiti") e/o incaute operazioni materiali". L'esito del giudizio di primo grado - definito dal Tribunale beneventano, stante l'avvenuta soppressione "ex lege" degli uffici di Pretura - consisteva nell'accoglimento della domanda risarcitoria, con condanna dei due convenuti al pagamento di C 18.340,00. Esperivano gravame i convenuti soccombenti, sul rilievo dell'erroneità della tesi attorea - a loro dire, smentita dalla CTU - che l'importo di C 2.148,00 identificasse il danno conseguente all'errata modalità di taglio, mentre quello di C 15.992,00 si riferisse a quello cagionato al bosco ceduo e ai castagni non oggetto della facoltà di taglio. Più in generale, essi lamentavano l'esorbitanza della condanna inflitta - oltre che la non rispondenza alla stessa domanda attorea - visto che l'ausiliario aveva stimato C I I • J no li I I V " ".2l I Ore dell'intero bosco ne! 1.9.9,5, come anche confermato dal fatto che il Mazzarelli, proprio nel marzo di quell'anno, aveva offerto di rivenderlo ad essi Martone per il prezzo di £. 45.000,00 (ovvero C 23.240,56). Accolto il gravame dal giudice di appello con sentenza n. 3182/09 del 15 novembre 2009 (che limitava la condanna risarcitoria al solo importo di C 2.418,00), questa Corte - su ricorso del Mazzarelli - cassava la decisione impugnata, rilevando un difetto motivazionale. Secondo questa Corte, infatti, la sentenza allora impugnata non dava "adeguatamente conto delle ragioni della riduzione del ricnre-irrInni-^ tini rimnrtn" rht3 I I I 1 ,.....1111.-V Li \-.1 SAS-411%1M i V 1.,JI-V la domanda giludiziale comprendeva il risarcimento di tutti i danni causati dai Martone all'intero bosco ceduo, non solo quelli provocati dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, ma anche quelli prodotti agli alberi di castagno che andavano invece preservati". Instaurato ad iniziativa del Mazzarelli il giudizio di rinvio, l'esito dello stesso consisteva nel rigetto del gravame, e dunque nnIlm rnrtrl=nnn I rin i M tu Iannrimmcintr. ti Il c nn-Innn e-n nrn I I 11 LA •-n %../ I (1/4.11 %A I I I I k.1 LI L. I I 1‘41 I I ‘11 I i./ %A <LA I I IL. I I LLi LI L. I I 4.1 li meglio identificata. 3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorrono per cassazione i Martone, sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, co ni ma l_ , n • .3) e n • 5), c o ci . p roc c.:i v • - ci enunci ata c) ne e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ.", e ciò per "difetto di interesse ad agire per carenza della titolarità del diritto azionato" in capo al Mazzarelli. Deducono, infatti, i ricorrenti che il Mazzarelli, lungi dall'essere proprietario degli alberi presenti sul fondo, è un mero usufruttuario, non potendo dunque richiedere il risarcimento dei danni ad essi causati, appartenendo gli stessi - ex art. 812 cod. civ. - al nudo proprietario. Sussiste, dunque, un difetto di legittimazione attiva, rilevabile - come da costante gitrisprudenza di questa Corte - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità. 3.2. Il secondo motivo - proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., nonché degli artt.812, 981, 984 e 989 cod. civ., ovvero "nullità della sentenza per ri ifni-l-n MIIM I. n I. '.d M I M I k. I t./ M M I L. L. M I M I I I in i r-nnfrnni-i tini n ii /in nrnnrini-m rin" [OSCURATO:PERSONA] v v %.A.4 I I LI • Assumono i ricorrenti che la mancata partecipazione al giudizio del nudo proprietario - l'omonimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1973 - avrebbe viziato l'intero processo, per carenza di un contraddittore necessario. L'usufruttuario, infatti, titolare solo del diritto di godimento della "res" e alla percezione dei frutti, non avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno agli alberi, appartenenti al solo "dominus". Di qui, pertanto, la richiesta di questa Corte di provvedere a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 3.3. Il terzo motivo - proposto anch'esso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., ovvero "nullità della cc' ni-c3 nes r rli fe:31-1-n di n \[OSCURATO:PERSONA].M n..A..0 ELI Li M L L IM I IL. I l. cl i r-nnfrnni-i rini r•racArnri li I [OSCURATO:PERSONA] I i.. M L. I [OSCURATO:PERSONA]". Si dolgono, in questo caso, i ricorrenti del fatto che l'azione risarcitoria sia stata esperita solo nei loro confronti, e non pure del loro fratello (e ulteriore coerede del comune genitore) [OSCURATO:PERSONA], anch'egli titolare del diritto di taglio, già appartenuto al "de cuius" [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza, questa, peraltro nota al Mazzarelli, da! momentc,, che tutti e tre. i _successori "MOrtis causa" - nella missiva inviatagli il 9 dicembre 1994 - comunicavano di voler esercitare tale diritto. Risultando, dunque, il contraddittorio carente "ab origine", la enni-nn-yn I ELLA resa a ppa leserebbe "ThUtiliter 3.4. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nell'evidenziare che la sentenza rescindente, la quale ha dato origine al giudizio ex art. 394 cod. proc. civ., rilevò - come, del t- " t^ i- n r, e^ e- iI II-n 14 •n Il I I Is-AJI 1-1U111U sentenza rescissoria, oggi impugnata - un semplice vizio motivazionale nella precedente decisione di appello, senza dunque enunciare alcun principio di diritto, i ricorrenti sostengono che il giudice del rinvio dovesse riesaminare tutti i fatti, anche quelli processuali, tra i quali il contenuto della domanda e le risultanze della CTU espletata. Orbene, anche in ragione del fatto che nel giudizio di rinvio le parti conservano le rispettive posizioni originarie, la Corte napoletana avrebbe dovuto tenere conto dell'estensione del "petitum" attoreo, nonché del tenore del primo motivo di appello con cui essi blar'one invocavano !a riforma della sentenza resa in prime cure, deducendo la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. L'assunto è che, sulla base di tali elementi, il giudice del rinvio si sarebbe dovuto avvedere della artificiosa duplicazione del danno prospettata dal Mazzarelli, quello provocato dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, stimato in C 2.148,00, e quello prodotto al bosco ceduo e pari a C 15.992,00, il quale andava tenuto fuori da iale quantificazion ,e. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza.5. I ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie censure ed eccependo la tardività del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. In via preliminare va rilevata la tardività del controricorso del Mazzarelli. 6.1. Lo stesso, infatti, risulta essere stato notificato ai ricorrenti in data 19 settembre 2019, e dunque oltre il termine di venti giorni cui all'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., essendo stato il ricorso dei Mattone notificato al Mazzarelli il 6 luglio 2.'01.9„ sicché il termine per il deposito dello stesso - che si pone come "dies a quo" del termine per la notificazione del controricorso, ai sensi della norma dianzi richiamata - veniva a scadere il 26 luglio 2019. Il termine per la notificazione del controricorso veniva, pertanto, a scadere il 15 settembre 2019, prorogato al giorno successivo, essendo il giorno 15 una domenica. 7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 7.1.1. Al riguardo, va innanzitutto premesso che quello eccepito dai Martone, in relazione alla posizione del Mazzarelli, è un difetto non di legittimazione attiva in senso processuale, ma, semrrn ì di ri . I I MAI/ %Al %Alt-11141 diritt.o I 1...“..A1 r-irtà di Inniitimm-7innen 1/4.11 1 ,..911....1111111tALIMI in senso sostanziale. Difatti, secondo quanto affermato da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica, mentre "la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore", all'opposto, la "titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda", sicché i relativi "regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi" (Cc IJn., sent. 16 febbraio )016, n. 2951). Ed invero, "mentre il difetto di legittimazione ad agire si traduce in una (sicura) pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione", all'opposto "chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona", di talché "sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 cod. civ., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, chIe della domanda costituisce il fondamento", fatto che può essere accertato anche da questa Corte ma, beninteso, "entro i limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che" - come risulta avvenuto nel caso di specie, per le ragioni di cui si dirà - "non si sia formato il giudicato" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016, cit.). In ogni caso, infatti, la disamina della questione relativa alla posizione del Mazzerelli - comunque la si intenda, ovvero in termini di legittimazione processuale o sostanziale - deve ritenersi inibita nell'odierna sede, essendo questa Corte investita di il ryi nnovata decisione, .s;ulla vicenda in oggetto, all'esito di ti n giudizio di rinvio, ex art. 394 cod. proc. civ. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di rinvio, "per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la tgrima in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2017, n. 403, Rv. 642356- 01), e ciò in quanto tutte le questioni, e dunque anche quelle di merito, neppure esclusa quella sull'effettiva titolarità del diritto azionato, "deducibili dalle parti o rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento, qualora non siano state dedotte o rilevate neppure in sede di legittimità, non possono dedursi o essere rilevate in sede di rinvio, dovendo considerarsi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte di cassazione quale presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito ed ha fissato i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa" (Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 1968, n. 2902, Rv. 335644-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 12 agosto 1996, n. 7494, Rv. 499189-01; Cass. Sez. Lav., sent. 16 novembre 2001, n. 14353, Rv. 550312-01). 7.1.2. La questione oggetto del primo motivo, ad ogni buon conto, se il suo esame non fosse precluso dal profilo di inammissibilità testé illustrato, sarebbe pure infondata, come si reputa di dover evidenziare, anche a fini nomofilattici. Questa Corte, infatti, ha già da tempo affermato che "non v'è alcuna ragione per negare all'usufruttuario un'autonoma legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto, e quindi, direttamente o indirettamente, al suo diritto di godimento", e ciò perché, se "l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (art. 981 cod. civ.) nella sua integrità, non v'è chi non veda come, a difesa di tale suo diritto, oltre alla tutela in petitorio o in possessorio, gli si debba riconoscere il diritto di agire anche con la generale azione aquiliana, contro chiunque, attentando all'integrità del bene, provochi l'ingiustificata lesione del suo godimento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2000, n. 10733, Rv. 539537-01). Invero, "l'usufruttuario, quale titolare di un diritto reale, vanta nL; confronti di tutti i terzi una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sulla sfera di godimento e di uso a lui spettante", sicché, correlativamente, "i terzi hanno l'obbligo di non effettuare sulla cosa, oggetto di usufrutto, ingerenze (comprese quelle che si traducano in un danneggiamento della cosa stessa) che facciano venir meno, in tutto o in parte, le facoltà costituenti il contenuto del diritto di cui trattasi o ne diminuiscano l'esercizio". È su tali basi, dunque, che va "riconosciuto all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro tutti coloro che tali ingerenze effettuano" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 10733 dei 2000, cit.); non senza osservare che "se ciò non fosse e non fosse dato all'usufruttuario il suddetto potere, le facoltà di usare la cosa, di godere, di farla produrre frutti e di farli propri avrebbero scarso valore pratico" (Cass. Sez. 2, sent. 11 gennaio 1967, n. 106, Rv. 325787-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2, sent. 26 ottobre 1973, n. 2777, Rv. 366323-01). Del resto, come è già stato osservato, "questa Corte di legittimità ha costantemente ammesso all'esercizio dell'azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. colui che, per circostanze rt-srvhirn rleir-vi-;ci 4-p-, si a nele-f-irtn [OSCURATO:PERSONA] .n nrvi-"e^^ e-nita rd-^ ILI, [OSCURATO:PERSONA] V I 9G-[OSCURATO:PERSONA] Z/VI I ILV I sulla cosa e possa dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che vi sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà", di talché, a maggior ragione, "non si potrà negare l'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale a chi, come l'usufruttuario, vanti sulla cosa danneggiata un potere giuridicamente qualificato, come quello nascente dalla titolarità di un diritto reale limitato, tutelabile «erga omnes»" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 10733 del 2000, cit.). 7 A n •-• k n i e ri n n i I 4-n n rn n i- i n • • rni II ri i i n re. n t- n n LA 1.,./ L. I I LA,.n I L.4J III li LI V LI I I I LAJ I .7 li .DLI I I nJ inammissibili. 7.2.1. Per vero, le stesse ragioni illustrate nello scrutinare il primo motivo escludono che, nella (rinnovata) sede di legittimità conseguente ad un giudizio di rinvio, si possa porre anche una questione di difetto "ah origine" di integrazione del contraddittorio, se è vero che risulta ivi preclusa la rilevazione della "nullità della costituzione del rapporto processuale" (Cass. Sez. 3, sent. n. 403 del 2017, cit.), nonché, più in generale, "ogni elr...ne-A-oinr, n i ne I i I vi- n /A i inn t- i ni-n n -7.n rl i retenrirese.e I IL. LII I I [OSCURATO:PERSONA] LI ‘..1 I I I UL. 1-11 [OSCURATO:PERSONA] L. Il L. I L. y fasi di merito" (Cass. Sez. 2, sent. 7494 del 1996, cit.). Principio, questo, specificamente ribadito con riferimento all'assenza di un contraddittore ritenuto necessario, essendosi affermato che "nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato rif-c3n i 11-n i ni-nn rn in ne inl I cnrin rv-In I Il I %A %A./ Il I L4.. I 41 inn rinn Il I li %A I I nn •.• I I I 4...4 4.. \../ I k..4 nnl I I 4...1 4.. I I 4... I IL. I giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione" (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 settembre 2017, n. 21096, Rv. 645482-01). 7.3. Infine, inammissibile è pure il quarto motivo di ricorso. 7.3.1. Il motivo, come detto, ipotizza violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché il giudice del rinvio si sarebbe dovuto avvedere, sulla base del contenuto della domanda del Mazzarelli, della relaZiOne del (TIJ e dello stesso motivo di appello con ¼.. Li essi Martone lamentavano l'ultrapetizione, della artificiosa duplicazione del danno prospettata dal Mazzarelli, quello provocato dall'illecito esercizio della facoltà di taglio, stimato in C 2.148,00, e quello prodotto al bosco ceduo e pari a C 15.992,00, il quale andava tenuto fuori da tale quantificazione. La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, però, inammissibile. Premesso, infatti, che il "dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la ricirtli Inrrinni-i rint-i i %.4%....9 II %....11%-.111'1/4,1 IL@ mnni-nli n ne-r-trneci eml i nne-ncen ri I I MI [OSCURATO:PERSONA], I per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni", persino quelle concordi, "espresse in proposito dai contendenti" (Cass. Sez. 6-1, ord. 11 giugno 2021, n. 16608, Rv. 661686-01), deve osservarsi come i ricorrenti non pongano questa Corte in condizione di verificare l'effettiva osservanza dell'art. 112 cod. proc., non avendo riprodotto compiutame.nte il conte.nuto delle. domanda, di modo da consentire l'identificazione del suo esatto "petitum". Difatti, sebbene l'interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa resta sindacabile in sede di legittimità, "qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio 4-1-i ",-i4-e lin ir,r4i.rirle i richl titi s r-rn r s IUI 11-U II V [OSCURATO:PERSONA]. \AGI I !r-, FJLJLI Li U V violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-01), ma sempre a condizione che la parte Li bbia provved Uto a soddisfare la condizione di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Resta, infatti, inteso che anche quando "col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaIminare direttamente gli ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", principio ribadito con riferimento proprio ad una fattispecie "relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dI rirrtrrorf i ennci n nnr rdi caffnfl-i rinli'mri- 11 e^nri nrnt- " .4 MI I I I M I I I I Li I M I I I I S., L %A 4.11 M I L. • i -L MM• !JIM • I V . (Cass. Sez. Lav., ord. 24 dicembre 2021, n. 41465, Rv. 663411- 01). 8. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio, data la tardività del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la definizione dello stesso in assenza di pubblica discussione alla quale abbia preso parte il suo difensore (cfr. Cass. Scz. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554-01). 9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, d % II ' IF. r ir r import