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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 43341/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria scritta, che la difesa dichiara di conoscere e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione della condotta omissiva contestata fino al dicembre 2013; ha rideterminato la pena finale in 3 mesi di reclusione ed C 900 di multa e confermato nel resto la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ex art. 2, commi 1 e 1 -bis, d.l. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, perché quale legale rappresentante della Piccoli alla grande s.r.l. omise di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per C 32.550,22 nel periodo gennaio-ottobre 2014.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con unico motivo si deduce il vizio della motivazione: la Corte territoriale avrebbe omesso la risposta ai motivi aggiunti con i quali l'imputato chiese la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire le prove documentali relative ad un incendio avvenuto nel 2012 che avrebbe generato, negli anni 2012- 2014, oltre alla crisi imprenditoriale, una sopravvenuta causa di incapacità economica derivante da un evento accidentale, a causa dei danni subiti per un importo superiore a 2 milioni di euro.

La documentazione, depositata in cancelleria, mirava a dimostrare l'esistenza della forza maggiore.

La Corte di appello avrebbe motivato solo sui motivi principali; avrebbe fatto riferimento alla presentazione dei motivi aggiunti ed alla richiesta difensiva ma non avrebbe dato alcuna risposta, violando il diritto alla prova contraria.

La richiesta difensiva emergerebbe anche dal verbale dell'udienza del 25 febbraio 2021, poiché il Procuratore generale non si oppose all'acquisizione dei documenti depositati in cancelleria.

Né potrebbe nel caso in esame ritenersi avvenuto un rigetto implicito, tenuto conto della risposta apparente al primo motivo di appello sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della questione dedotta con i motivi aggiunti sulla sussistenza della forza maggiore.

2.2. È stata poi depositata una memoria in replica alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.1,1.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita, come nel caso in esame, al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della «non decidibilità allo stato degli atti», esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata.

Si è però chiarito, che nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal comma 2, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, Cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; così Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01, che ha ribadito l'orientamento della giurisprudenza per cui, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto.

La motivazione di rigetto implicito esiste quando la Corte territoriale abbia evidenziato la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (così Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01).

Si è altresì affermato che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01).

1.2. Orbene, la Corte di appello, che ha dato atto della richiesta di rinnovazione istruttoria, ha in sostanza ritenuto irrilevanti ai fini della decisione i documenti di cui si è richiesta l'acquisizione e ritenuto che il processo fosse decidibile allo stato degli atti.

La decisione è del tutto corretta perché, oltre a rilevarsi che l'esistenza della forza maggiore non era stata dedotta con l'appello, le condotte sono state commesse nel 2014 mentre l'evento a cui si fa riferimento è del 2012: la tesi difensiva, ribadita anche nella memoria, non tiene conto della condotta in cui si sostanzia il reato de quo.

1.3. Va infatti ricordato che il debito verso il fisco è collegato all'obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico il dovere di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Come affermato da Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189, In motivazione, la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato.

Il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.

Di conseguenza, lo stato di insolvenza, la crisi economica o le difficoltà economiche, non liberano il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte.

In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per Invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto, in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute.

1.4. La violazione dell'obbligo di accantonamento pone l'imputato nella condizione di aver dato luogo all'inadempimento, mentre l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01).

Dunque, l'invocata forza maggiore non sarebbe stata applicabile neanche ove la documentazione fosse stata acquisita.

1.5. Corretta è anche la valutazione della Corte di appello sull'irrilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del dolo.

Per la concretizzazione del delitto è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato (per tutte, Sez.

U, n. 37425 del 28/3/2013, Favellato, Rv. 255759).

Il dolo generico è ravvisabile anche nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Casella, Rv. 258056; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917).

Si è anche affermato che il reato sussiste quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione 'dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269 del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237827).

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta, che la difesa dichiara di conoscere e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione della condotta omissiva contestata fino al dicembre 2013; ha rideterminato la pena finale in 3 mesi di reclusione ed C 900 di multa e confermato nel resto la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ex art. 2, commi 1 e 1 -bis, d.l. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, perché quale legale rappresentante della Piccoli alla grande s.r.l. omise di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per C 32.550,22 nel periodo gennaio-ottobre 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con unico motivo si deduce il vizio della motivazione: la Corte territoriale avrebbe omesso la risposta ai motivi aggiunti con i quali l'imputato chiese la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire le prove documentali relative ad un incendio avvenuto nel 2012 che avrebbe generato, negli anni 2012- 2014, oltre alla crisi imprenditoriale, una sopravvenuta causa di incapacità economica derivante da un evento accidentale, a causa dei danni subiti per un importo superiore a 2 milioni di euro. La documentazione, depositata in cancelleria, mirava a dimostrare l'esistenza della forza maggiore. La Corte di appello avrebbe motivato solo sui motivi principali; avrebbe fatto riferimento alla presentazione dei motivi aggiunti ed alla richiesta difensiva ma non avrebbe dato alcuna risposta, violando il diritto alla prova contraria. La richiesta difensiva emergerebbe anche dal verbale dell'udienza del 25 febbraio 2021, poiché il Procuratore generale non si oppose all'acquisizione dei documenti depositati in cancelleria. Né potrebbe nel caso in esame ritenersi avvenuto un rigetto implicito, tenuto conto della risposta apparente al primo motivo di appello sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della questione dedotta con i motivi aggiunti sulla sussistenza della forza maggiore. 2.2. È stata poi depositata una memoria in replica alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.1,1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita, come nel caso in esame, al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della «non decidibilità allo stato degli atti», esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata. Si è però chiarito, che nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal comma 2, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, Cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; così Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01, che ha ribadito l'orientamento della giurisprudenza per cui, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto. La motivazione di rigetto implicito esiste quando la Corte territoriale abbia evidenziato la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (così Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01). Si è altresì affermato che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01). 1.2. Orbene, la Corte di appello, che ha dato atto della richiesta di rinnovazione istruttoria, ha in sostanza ritenuto irrilevanti ai fini della decisione i documenti di cui si è richiesta l'acquisizione e ritenuto che il processo fosse decidibile allo stato degli atti. La decisione è del tutto corretta perché, oltre a rilevarsi che l'esistenza della forza maggiore non era stata dedotta con l'appello, le condotte sono state commesse nel 2014 mentre l'evento a cui si fa riferimento è del 2012: la tesi difensiva, ribadita anche nella memoria, non tiene conto della condotta in cui si sostanzia il reato de quo. 1.3. Va infatti ricordato che il debito verso il fisco è collegato all'obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico il dovere di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Come affermato da Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189, In motivazione, la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. Il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. Di conseguenza, lo stato di insolvenza, la crisi economica o le difficoltà economiche, non liberano il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per Invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto, in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute. 1.4. La violazione dell'obbligo di accantonamento pone l'imputato nella condizione di aver dato luogo all'inadempimento, mentre l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01). Dunque, l'invocata forza maggiore non sarebbe stata applicabile neanche ove la documentazione fosse stata acquisita. 1.5. Corretta è anche la valutazione della Corte di appello sull'irrilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del dolo. Per la concretizzazione del delitto è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato (per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/2013, Favellato, Rv. 255759). Il dolo generico è ravvisabile anche nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Casella, Rv. 258056; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917). Si è anche affermato che il reato sussiste quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione 'dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269 del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237827). 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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