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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2005

Cassazione n. 18926/2026

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Lecco il 24/03/2005 avverso la sentenza del 20/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza del 20 novembre 2025, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 (comma 4e 1DPR 309/90 (detenzione di hashish e marijuana) la pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa, disponendo la confisca della somma di denaro (13.470 euro, cfr. verbale di sequestro allegato al ricorso).

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], - tramite il suo difensore ha proposto ricorso per K.,assazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con i primi due motivi la difesa deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di mancata correlazione tra reato contestato e reato presupposto per la confisca.

Si osserva che il [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per la mera detenzione di sostanza stupefacente, mentre la confisca è stata pronunciata sui presupposto che il denaro costituisse profitto della £tVpregressa attività di spaccio.

Si sottolinea che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, il denaro rinvenuto può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240—bis cod. pen., confisca che, nel caso in esame, non poteva essere disposta, a fronte delle ampie giustificazioni rese dall'imputato. 2.2 Con il terzo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato con le indagini difensive, riversate in atti, che hanno consentito di appurare che [OSCURATO:PERSONA], all'età di 16 anni, ha svolto attività lavorativa e ha ricevuto regali in denaro da parte dei parenti, complessivamente 2000/3000 euro all'anno.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ritualmente trasmessa ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, in quanto la giurisprudenza di legittimità considera il reato di detenzione di sostanze stupefacenti incompatibile con la produzione di un profitto, con la conseguente illegalità della misura di sicurezza.

4. La difesa ha trasmesso motivi nuovi con cui si condividono e si fanno proprie le considerazioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).

L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca del denaro sia stata oggetto di accordo tra le parti.

Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra I reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. 2Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su ouellt per cui non ritiene attendibili !e giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, Gomez; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, Forcari, Rv. 242688), con la precisazione che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574).

2. Rileva il Collegio che la confisca della somma di denaro è stata disposta perché ritenuta profitto della pregressa attività di spaccio.

L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie che occupa, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez.

U, n. 31617 dei 26/06/2015, Lucci, Rv.264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941-01).

È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Tuttavia, nei caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio, e non la vendita di sostanze stupefacenti.

Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01; Sez. 4, n. 20130 dei 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).

Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro3 ()(trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza ^1k, ' del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.RA09/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

3. Nella fattispecie, come già detto, è contestata la detenzione della sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra i reati ascritti all'imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.

Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto), né l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, facente anch'esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto) (Sez. 3, n. 9454 del 20/2/2026).

4. Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato si dispone la confisca della somma di denaro, in quanto provento della pregressa attività di spaccio, sostanzialmente affermando che si tratta di un'illecita accumulazione di denaro.

La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato.

Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd.

"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd.

"reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al 4reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitoia, Rv. 282687 - 01), La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. rappresenta infatti n• Le.A.4.112,.. un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come itIiòIsIui il / comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. i, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); !a titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01; Sez. 1, Taverniti, cit.).

5. Ebbene, nel caso in esame, al ricorso sono state allegate le indagini RI difensiveYdirette a dimostrare la lecita provenienza delle somme di denaro in sequestro e l'assenza di sproporzione con i redditi leciti provenienti dall'attività lavorativa regolarmente svolta dal ricorrente e dal coniuge. [OSCURATO:PERSONA], nel disporre la confisca della somma di denaro, non si è confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa.

Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire con riferimento al denaro in sequestro la sussistenza o meno dei presupposti di nv cui all'art. 85 bis DPR 309/90 e, in particolare, dovrà accertare se la somma di denaro rinvenuta e sequestrata risulti sproporzionata rispetto al reddito dei condannato.

6. Va disposto, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lecco il 24/03/2005 avverso la sentenza del 20/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza del 20 novembre 2025, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 (comma 4e 1DPR 309/90 (detenzione di hashish e marijuana) la pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa, disponendo la confisca della somma di denaro (13.470 euro, cfr. verbale di sequestro allegato al ricorso). 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], - tramite il suo difensore ha proposto ricorso per K.,assazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con i primi due motivi la difesa deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di mancata correlazione tra reato contestato e reato presupposto per la confisca. Si osserva che il [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per la mera detenzione di sostanza stupefacente, mentre la confisca è stata pronunciata sui presupposto che il denaro costituisse profitto della £tVpregressa attività di spaccio. Si sottolinea che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, il denaro rinvenuto può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240—bis cod. pen., confisca che, nel caso in esame, non poteva essere disposta, a fronte delle ampie giustificazioni rese dall'imputato. 2.2 Con il terzo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato con le indagini difensive, riversate in atti, che hanno consentito di appurare che [OSCURATO:PERSONA], all'età di 16 anni, ha svolto attività lavorativa e ha ricevuto regali in denaro da parte dei parenti, complessivamente 2000/3000 euro all'anno. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ritualmente trasmessa ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, in quanto la giurisprudenza di legittimità considera il reato di detenzione di sostanze stupefacenti incompatibile con la produzione di un profitto, con la conseguente illegalità della misura di sicurezza. 4. La difesa ha trasmesso motivi nuovi con cui si condividono e si fanno proprie le considerazioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca del denaro sia stata oggetto di accordo tra le parti. Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra I reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. 2Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su ouellt per cui non ritiene attendibili !e giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, Gomez; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, Forcari, Rv. 242688), con la precisazione che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). 2. Rileva il Collegio che la confisca della somma di denaro è stata disposta perché ritenuta profitto della pregressa attività di spaccio. L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie che occupa, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 dei 26/06/2015, Lucci, Rv.264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nei caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio, e non la vendita di sostanze stupefacenti. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01; Sez. 4, n. 20130 dei 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro3 ()(trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza ^1k, ' del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.RA09/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. 3. Nella fattispecie, come già detto, è contestata la detenzione della sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra i reati ascritti all'imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto), né l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, facente anch'esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto) (Sez. 3, n. 9454 del 20/2/2026). 4. Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato si dispone la confisca della somma di denaro, in quanto provento della pregressa attività di spaccio, sostanzialmente affermando che si tratta di un'illecita accumulazione di denaro. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al 4reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitoia, Rv. 282687 - 01), La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. rappresenta infatti n• Le.A.4.112,.. un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come itIiòIsIui il / comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. i, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); !a titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). 5. Ebbene, nel caso in esame, al ricorso sono state allegate le indagini RI difensiveYdirette a dimostrare la lecita provenienza delle somme di denaro in sequestro e l'assenza di sproporzione con i redditi leciti provenienti dall'attività lavorativa regolarmente svolta dal ricorrente e dal coniuge. [OSCURATO:PERSONA], nel disporre la confisca della somma di denaro, non si è confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa. Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire con riferimento al denaro in sequestro la sussistenza o meno dei presupposti di nv cui all'art. 85 bis DPR 309/90 e, in particolare, dovrà accertare se la somma di denaro rinvenuta e sequestrata risulti sproporzionata rispetto al reddito dei condannato. 6. Va disposto, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica. P.Q P.Q.M
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