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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13721/2022

Testo disponibile della fonte

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________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32207 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M52 F839P), tito- lare dell’omonima impresa individuale (P.l.: 07680700635) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B25 F839K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3361/2019, pubblicata in data 27 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA]. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 bunale di Napoli con il quale era stata dichiarata improcedibile Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022 una precedente opposizione dalla stessa avanzata in relazione Data pubblicazione 02/05/2022 a una cartella di pagamento dell’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’[OSCURATO:PERSONA]), fondata su crediti iscritti a ruolo dal Comune di Napoli, qualificata essa stessa come opposizione agli atti esecutivi e ritenuta tardiva.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Napoli.

Ricorre la Maresca, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso (oggetto del resto di espressa ec- cezione sollevata dall’amministrazione controricorrente).

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 27 marzo 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorso è, dunque, scaduto in data 27 settembre 2019.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale e tra le più recenti: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Ric. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022– 01).

Data pubblicazione 02/05/2022 Il ricorso è datato 24 ottobre 2019 e la notificazione dello stesso (avvenuta a mezzo del servizio postale) è stata richie- sta in data 25 ottobre 2019.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre spe- se prenotate a debito ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32207 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M52 F839P), tito- lare dell’omonima impresa individuale (P.l.: 07680700635) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B25 F839K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3361/2019, pubblicata in data 27 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA]. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 bunale di Napoli con il quale era stata dichiarata improcedibile Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022 una precedente opposizione dalla stessa avanzata in relazione Data pubblicazione 02/05/2022 a una cartella di pagamento dell’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’[OSCURATO:PERSONA]), fondata su crediti iscritti a ruolo dal Comune di Napoli, qualificata essa stessa come opposizione agli atti esecutivi e ritenuta tardiva. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Napoli. Ricorre la Maresca, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso (oggetto del resto di espressa ec- cezione sollevata dall’amministrazione controricorrente). La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 27 marzo 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è, dunque, scaduto in data 27 settembre 2019. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale e tra le più recenti: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Ric. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32207/2019 Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 Numero sezionale 839/2022Numero di raccolta generale 13721/2022– 01). Data pubblicazione 02/05/2022 Il ricorso è datato 24 ottobre 2019 e la notificazione dello stesso (avvenuta a mezzo del servizio postale) è stata richie- sta in data 25 ottobre 2019. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre spe- se prenotate a debito ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. n. 32207/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A
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