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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 22667/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- relativamente aldecreto d ell a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1089/2025, pubblicato il 16/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal PresidenteANTONIETTA SCRIMA.

Rilevato che: in relazione al procedimento R.G. n. 6122/2023, con decreto n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, questa Corte, prendendo atto che nei termini non era stata presentata istanza di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, condannando la parte ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle spese del medesimo giudizio, in favore di ciascuna parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), come liquidate nel dispositivo di quel provvedimento; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo già difensore della stessa nel procedimento R.G. n. 6122/2023, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del già indicato decreto n. 1089/2025 di questa Corte, nella parte in cui con lo stesso decreto non è stata disposta la distrazione delle liquidate spese del giudizio di legittimità in favore del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’istanza proposta in tal senso nel controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hanno svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria; considerato che: effettivamente nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato nel procedimento RGn. 6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis, che richiama pure l’art. 287 c.p.c.; la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, ord. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 – 01; Cass., or d ., n. 5082 del 26/02/2024, Cass. Sez.

U, sent. n. 16037 del 7/07/2010, Rv. 613868 -01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; non vi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U, sent., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 –01) ; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- relativamente aldecreto d ell a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1089/2025, pubblicato il 16/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal PresidenteANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: in relazione al procedimento R.G. n. 6122/2023, con decreto n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, questa Corte, prendendo atto che nei termini non era stata presentata istanza di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, condannando la parte ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle spese del medesimo giudizio, in favore di ciascuna parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), come liquidate nel dispositivo di quel provvedimento; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo già difensore della stessa nel procedimento R.G. n. 6122/2023, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del già indicato decreto n. 1089/2025 di questa Corte, nella parte in cui con lo stesso decreto non è stata disposta la distrazione delle liquidate spese del giudizio di legittimità in favore del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’istanza proposta in tal senso nel controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hanno svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria; considerato che: effettivamente nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato nel procedimento RGn. 6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile ̀ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis, che richiama pure l’art. 287 c.p.c.; la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, ord. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 – 01; Cass., or d ., n. 5082 del 26/02/2024, Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7/07/2010, Rv. 613868 -01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»; non vi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U, sent., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 –01) ; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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