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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 10381/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4035-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2721/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'avviso di accertamento ICI, notificato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo all'anno di imposta 2016 avente ad oggetto l'area fabbricabile autonomamente accatastata rispetto all'attiguo fabbricato. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l'appello rilevando che l'area era esente da imposta in quanto di pertinenza del prospiciente immobile.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2,5 e 10, d.lvo 504/92, in relazione all'ad 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non tassabile l'area in quanto Ric. 2020 n. 04035 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- pertinenza in mancanza di una espressa dichiarazione del contribuente. 2 Il motivo è fondato. 2.L'art 10 comma 4 dpr 504/1992 prevede che « í soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso e' iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini». 2.1 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'ente abbia contestato al contribuente l'omessa dichiarazione ICI relativa alla porzione di area edificabile oggetto dell'accertamento. 2.2 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare proprio nella pronuncia citata nella motivazione della sentenza che« Ric. 2020 n. 04035 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- debba guardarsi anzitutto al se lo stesso contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione ICI l'esistenza della pertinenza, a riprova della serietà dell'elemento soggettivo ex art. 817 c.c., con la conseguenza che al contribuente che non abbia dichiarato l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale venga assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (così sez. 6-5, n. 13017 del 2012)» (cfr. Cass. nr 18740/2016 , n. 27573 del 2018;19639/2009 e 19181/2019). 2.3 La CTR non avendo accertato se il preteso asservimento dell'area in questione al fabbricato risultasse evidenziato nella denuncia ICI ritenendo al contrario di « non condividere l'assunto difensivo di parte appellante per cui la pertinenzialità fiscale debba sottostare a requisiti formali da quelli diversi del CC» non si è attenuta ai suesposti principi. 3 In accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] thi CANCELLERIA Dr.

Lycio Nrolitan9 3 1 MAR oggi, 2022 [OSCURATO:PERSONA] Vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4035-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2721/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'avviso di accertamento ICI, notificato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo all'anno di imposta 2016 avente ad oggetto l'area fabbricabile autonomamente accatastata rispetto all'attiguo fabbricato. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l'appello rilevando che l'area era esente da imposta in quanto di pertinenza del prospiciente immobile. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2,5 e 10, d.lvo 504/92, in relazione all'ad 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non tassabile l'area in quanto Ric. 2020 n. 04035 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- pertinenza in mancanza di una espressa dichiarazione del contribuente. 2 Il motivo è fondato. 2.L'art 10 comma 4 dpr 504/1992 prevede che « í soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso e' iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini». 2.1 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'ente abbia contestato al contribuente l'omessa dichiarazione ICI relativa alla porzione di area edificabile oggetto dell'accertamento. 2.2 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare proprio nella pronuncia citata nella motivazione della sentenza che« Ric. 2020 n. 04035 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- debba guardarsi anzitutto al se lo stesso contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione ICI l'esistenza della pertinenza, a riprova della serietà dell'elemento soggettivo ex art. 817 c.c., con la conseguenza che al contribuente che non abbia dichiarato l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale venga assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (così sez. 6-5, n. 13017 del 2012)» (cfr. Cass. nr 18740/2016 , n. 27573 del 2018;19639/2009 e 19181/2019). 2.3 La CTR non avendo accertato se il preteso asservimento dell'area in questione al fabbricato risultasse evidenziato nella denuncia ICI ritenendo al contrario di « non condividere l'assunto difensivo di parte appellante per cui la pertinenzialità fiscale debba sottostare a requisiti formali da quelli diversi del CC» non si è attenuta ai suesposti principi. 3 In accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] thi CANCELLERIA Dr. Lycio Nrolitan9 3 1 MAR oggi, 2022 [OSCURATO:PERSONA] Vi
Sentenza Cassazione n. 10381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris