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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42121/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av?dso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il ricorrente, a mezzo dei difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ai ricorso.

Alla declaratoria d'inamrnissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 dei 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo detE.,,rminare in euro cinquecento P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciRo 17 ottobre 2024

I. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av?dso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente, a mezzo dei difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ai ricorso. Alla declaratoria d'inamrnissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 dei 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo detE.,,rminare in euro cinquecento P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciRo 17 ottobre 2024 I. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42121/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris