CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1945
Cassazione n. 30984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), commesso il 24 ottobre 2013, mentre, riqualificato il fatto di cui al capo B) come bancarotta semplice documentale, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, procedendo alla rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3. Il ricorso non è inammissibile alla luce dell'ordito motivazionale della sentenza impugnata non sempre chiaro e coerente con i principi che regolano la responsabilità omissiva. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di periodi di sospensione, il termine di prescrizione del reato è decorso il 24 aprile 2026, tenuto conto che la recidiva è stata esclusa. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo A) è estinto per prescrizione. P.Q. P.Q.M