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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2021

ECLI:EU:C:2021:312
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0592_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑592/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera b), e articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale di un volo in coincidenza – Unica prenotazione – Cancellazione di un segmento di volo da parte di un vettore diverso da quello presso cui il passeggero ha effettuato l’unica prenotazione – Vettore aereo operativo – Distanza da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria»

1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Vettore aereo operativo – Nozione – Vettore aereo che non ha concluso alcun contratto con il passeggero interessato e che ha cancellato il segmento di volo che doveva essere da lui assicurato nell’ambito del volo in coincidenza oggetto di tale contratto – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, b) e 3, § 5, seconda frase] (v. punti 22, 24, 26-28)

2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo – Volo in coincidenza, composto da due voli operati da vettori aerei diversi e che è stato oggetto di un’unica prenotazione – Ritardo prolungato subito a causa della cancellazione del secondo volo, assicurato da un vettore che non ha concluso il contratto di trasporto – Possibilità per il passeggero vittima del ritardo di esperire un ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria avverso tale vettore – Calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria – Distanza da prendere in considerazione – Presa in considerazione della distanza totale del volo, dal luogo di partenza del primo volo fino alla destinazione finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, b) e 7, § 1) (v. punti 29, 32, 33, 35, 36 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di un collegamento aereo in coincidenza, composto da due segmenti di volo ed oggetto di un’unica prenotazione, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale pari o superiore a tre ore, causato dalla cancellazione del secondo segmento di volo, il quale avrebbe dovuto essere assicurato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha concluso il contratto di trasporto, può esperire un’azione di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nei confronti di detto vettore e chiedere, a spese di quest’ultimo, il versamento della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione, determinata sulla base della distanza totale di tale volo con corrispondenza dal punto di partenza del primo segmento di volo sino al punto di arrivo della seconda tratta del volo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0592_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑592/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera b), e articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale di un volo in coincidenza – Unica prenotazione – Cancellazione di un segmento di volo da parte di un vettore diverso da quello presso cui il passeggero ha effettuato l’unica prenotazione – Vettore aereo operativo – Distanza da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria» 1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Vettore aereo operativo – Nozione – Vettore aereo che non ha concluso alcun contratto con il passeggero interessato e che ha cancellato il segmento di volo che doveva essere da lui assicurato nell’ambito del volo in coincidenza oggetto di tale contratto – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, b) e 3, § 5, seconda frase] (v. punti 22, 24, 26-28) 2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo – Volo in coincidenza, composto da due voli operati da vettori aerei diversi e che è stato oggetto di un’unica prenotazione – Ritardo prolungato subito a causa della cancellazione del secondo volo, assicurato da un vettore che non ha concluso il contratto di trasporto – Possibilità per il passeggero vittima del ritardo di esperire un ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria avverso tale vettore – Calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria – Distanza da prendere in considerazione – Presa in considerazione della distanza totale del volo, dal luogo di partenza del primo volo fino alla destinazione finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, b) e 7, § 1) (v. punti 29, 32, 33, 35, 36 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di un collegamento aereo in coincidenza, composto da due segmenti di volo ed oggetto di un’unica prenotazione, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale pari o superiore a tre ore, causato dalla cancellazione del secondo segmento di volo, il quale avrebbe dovuto essere assicurato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha concluso il contratto di trasporto, può esperire un’azione di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nei confronti di detto vettore e chiedere, a spese di quest’ultimo, il versamento della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione, determinata sulla base della distanza totale di tale volo con corrispondenza dal punto di partenza del primo segmento di volo sino al punto di arrivo della seconda tratta del volo.
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