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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10130/2026

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S.p.A.,nella qualità di Concessionario per la riscossione coattiva delle EntrateLocali, in persona del Responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 7420/2021 depositata il 18/10/2021.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 7420/2021, depositata il 18/10/2021, la CTR dellaCampania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 5171/20, con cui la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorsodella contribuente per l’annullamento del fermo amministrativo subito acausa del mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all’anno2012.

Il giudice d’appello ribadiva che, essendo stata regolarmentenotificata l’ingiunzione di pagamento, e non impugnata, la contribuentepoteva far valere solo vizi propri dell’atto di cui al ricorso, ex art. 19,comma 3, d.lgs. n. 546/92, essendosi la pretesa erariale cristallizzata, anulla rilevando che tale pretesa si sarebbe prescritta nel successivotermine di tre anni, non ancora decorso alla data di notifica dell’attoimpugnato.2.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneCostantina Florio.3. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, costituito da [OSCURATO:SOCIETA]., si difendeva con controricorso, mentre la RegioneCampania rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92nonché dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art.3 del d.l.n. 2/1986 convertito in legge n. 60/1986, per avere la sentenza d’appelloritenuto inopponibile l’eccezione di prescrizione del credito relativo ad unatassa automobilistica dovuta per l’anno 2012 (prescritta, per decorso deltermine triennale, già alla data di notifica, avvenuta il 14/11/2017, delledue ingiunzioni di pagamento, n. 234401090558 e n. 234401368402,seguite alla notifica dei due avvisi di accertamento in data 24/9/2014) inNumero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026quanto doglianza attinente non al fermo amministrativo ma agli attipresupposti non impugnati, così violando l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, anche in caso di consolidamento del creditotributario portato dalla cartella esattoriale, “se è preclusa al contribuenteogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni didecadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle dipagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizionematurata dopo la notifica della cartella esattoriale….., attraversol'impugnazione dell'avviso di intimazione..” e non tenendo neppure contodel fatto che ”sul provvedimento sanzionatorio, non tempestivamenteimpugnato, non si forma mai il giudicato, stante la naturaextraprocessuale dell’atto ma…soltanto una preclusione dei fattiantecedenti alla sua emissione, non certo delle eccezioni verificatesisuccessivamente, come quella relativa alla prescrizione triennale di cuiall'art. 5 D.L. 953/1982 così come modificato dall'art.3 D.L. 2/1986convertito in L. 60/1986”.2.

Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2946 e2953 c.c., nonché dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982 come modificatodall'art.3 d.l. n. 2/1986, convertito in legge n. 60/1986 e la violazione efalsa applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, con sentenza n. 23397/2016, per avere la CTR ritenutopreclusa alla contribuente ogni eccezione relativa agli atti presupposti, ivicompresa quella di prescrizione, nonchè ritenuto irrilevante la prescrizionenel successivo termine di tre anni, ad avviso della CTR, in ogni caso, nonancora decorso alla data (20/1/2020) della notifica del fermoamministrativo.

In tal modo, il giudice d’appello avrebbe violato il dispostodi cui all’art. 2945, comma 1, c.c., laddove prescrive che “..per effettodell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione..”, nel caso dispecie iniziata a decorrere nuovamente dalla notifica del primo attoNumero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026interruttivo in data 24/9/2014, sicchè il successivo atto interruttivo,notificato il 14.11.2017, sarebbe intervenuto quando oramai laprescrizione era già maturata, ai sensi dell’art. 2945, comma 1 c.c., cosìviolando anche l’art. 2953 c.c., che prevede l’allungamento a 10 anni deltermine di prescrizione dei diritti per i quali è previsto un termine piùbreve, nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di condannairrevocabile, nella fattispecie in esame non intervenuta.

Inoltre, nellaprospettazione della ricorrente, la CTR avrebbe violato anche il principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.23397/2016, successivamente confermato, secondo cui la scadenza deltermine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossionemediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltantol'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd."conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto inquello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudizialedivenuto definitivo.I suddetti motivi, siccome implicanti il medesimo assunto sostanzialedella eccepibilità della prescrizione del credito tributario ove maturataantecedentemente all’atto presupposto non impugnato, vanno esaminaticongiuntamente e sono manifestamente infondati.Invero, proprio in virtù del principio di diritto affermato dalla sentenzadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, secondo il quale «lascadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un attodi riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, producesoltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anchela cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmenteprevisto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.», deveritenersi che, non essendo stato fatto valere, mediante l’impugnazione(omessa) delle ingiunzioni di pagamento, il decorso del termine diprescrizione, nel caso di specie triennale (vedi Cass., n. 10166/24; Cass.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026n. 26062/22), elasso al momento della notifica di dette ingiunzioni, ilcredito tributario, cristallizzatosi per l’effetto, non poteva ritenersiprescritto alla data di notifica del successivo atto di fermo(incontestatamente avvenuta il 20/1/2020), non essendo peraltro decorsoa tale data l’ulteriore termine triennale, interrotto proprio da tale atto.E’ pacifico che, in tema di contenzioso tributario, secondo il fermoprincipio sancito dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, della nonimpugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altrodivenuto definitivo perché rimasto incontestato, qualsiasi eccezionerelativa a vicende estintive anteriori alla notifica dell’atto cosìconsolidatosi, come quella della prescrizione del credito fiscale maturataprecedentemente, è preclusa.

Pertanto, l’eccezione di prescrizione,maturata antecedentemente alle ingiunzioni di pagamento, andava fattavalere impugnando queste ultime, potendosi con opporsi l’impugnazionedel fermo amministrativo solo la prescrizione eventualmente maturata aseguito del decorso dell’ulteriore termine triennale dal precedente attointerruttivo. (vedi Cass.

S.U., n. 23397/2016; Cass., n. 12263/2007;Cass., n. 12200/2018; Cass., n. 11800/2018; Cass., n. 33797/2019; conriferimento all’ingiunzione di pagamento, Cass., n. 3592/2021; Cass., n.6436/2025; Cass., n. 20476/2025).Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parte ricorrente, nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.La manifesta infondatezza in iure della tesi prospettata dallaricorrente, non solo non desumibile dalla giurisprudenza consolidata ma inevidente contrasto con la stessa, come sopra evidenziato, giustifica inoltrela statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026A tal proposito, questa Corte ha chiarito che la condanna ai sensi delsopracitato art. 96, comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi disoccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonomae indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96,commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattivedel contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale.Trattasi di statuizione che, pertanto, “non richiede, quale elementocostitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo odella colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile allastregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistitopretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, CorteCost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).” (v.Cass., n. 36874/2022).

E’ stato pertanto condivisibilmente evidenziato daquesta Corte che anche la palese inammissibilità dei motivi del ricorso percassazione determina “un ingiustificato sviamento del sistemagiurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed allarisposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare ilvolume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare laragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego dellerisorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.”, rendendol’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da unaparte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tuteladei diritti ( cfr. art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener conto dei principiocostituzionalizzato della ragionevole durata del processo e della necessitàdi creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie edefatigatorie (v.

Cass., n. 22208/2021).In ordine alla quantificazione dell’importo dovuto, liquidato come dadispositivo, il rinvio all’equità contenuto nel terzo comma dell’art. 96Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026c.p.c., “richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi equindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misuradei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad unloro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. giàCass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017,n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).” (v.

Cass., n.36874/2022).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquidain 600,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro per esborsi,rimborso spese generali, ed accessori di legge, nonché al pagamento dellasomma equitativamente determinata in 600,00 euro, ex art. 96, comma3, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.p.A.,nella qualità di Concessionario per la riscossione coattiva delle EntrateLocali, in persona del Responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 7420/2021 depositata il 18/10/2021.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 7420/2021, depositata il 18/10/2021, la CTR dellaCampania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 5171/20, con cui la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorsodella contribuente per l’annullamento del fermo amministrativo subito acausa del mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all’anno2012. Il giudice d’appello ribadiva che, essendo stata regolarmentenotificata l’ingiunzione di pagamento, e non impugnata, la contribuentepoteva far valere solo vizi propri dell’atto di cui al ricorso, ex art. 19,comma 3, d.lgs. n. 546/92, essendosi la pretesa erariale cristallizzata, anulla rilevando che tale pretesa si sarebbe prescritta nel successivotermine di tre anni, non ancora decorso alla data di notifica dell’attoimpugnato.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneCostantina Florio.3. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, costituito da [OSCURATO:SOCIETA]., si difendeva con controricorso, mentre la RegioneCampania rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92nonché dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art.3 del d.l.n. 2/1986 convertito in legge n. 60/1986, per avere la sentenza d’appelloritenuto inopponibile l’eccezione di prescrizione del credito relativo ad unatassa automobilistica dovuta per l’anno 2012 (prescritta, per decorso deltermine triennale, già alla data di notifica, avvenuta il 14/11/2017, delledue ingiunzioni di pagamento, n. 234401090558 e n. 234401368402,seguite alla notifica dei due avvisi di accertamento in data 24/9/2014) inNumero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026quanto doglianza attinente non al fermo amministrativo ma agli attipresupposti non impugnati, così violando l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, anche in caso di consolidamento del creditotributario portato dalla cartella esattoriale, “se è preclusa al contribuenteogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni didecadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle dipagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizionematurata dopo la notifica della cartella esattoriale….., attraversol'impugnazione dell'avviso di intimazione..” e non tenendo neppure contodel fatto che ”sul provvedimento sanzionatorio, non tempestivamenteimpugnato, non si forma mai il giudicato, stante la naturaextraprocessuale dell’atto ma…soltanto una preclusione dei fattiantecedenti alla sua emissione, non certo delle eccezioni verificatesisuccessivamente, come quella relativa alla prescrizione triennale di cuiall'art. 5 D.L. 953/1982 così come modificato dall'art.3 D.L. 2/1986convertito in L. 60/1986”.2. Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2946 e2953 c.c., nonché dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982 come modificatodall'art.3 d.l. n. 2/1986, convertito in legge n. 60/1986 e la violazione efalsa applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, con sentenza n. 23397/2016, per avere la CTR ritenutopreclusa alla contribuente ogni eccezione relativa agli atti presupposti, ivicompresa quella di prescrizione, nonchè ritenuto irrilevante la prescrizionenel successivo termine di tre anni, ad avviso della CTR, in ogni caso, nonancora decorso alla data (20/1/2020) della notifica del fermoamministrativo. In tal modo, il giudice d’appello avrebbe violato il dispostodi cui all’art. 2945, comma 1, c.c., laddove prescrive che “..per effettodell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione..”, nel caso dispecie iniziata a decorrere nuovamente dalla notifica del primo attoNumero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026interruttivo in data 24/9/2014, sicchè il successivo atto interruttivo,notificato il 14.11.2017, sarebbe intervenuto quando oramai laprescrizione era già maturata, ai sensi dell’art. 2945, comma 1 c.c., cosìviolando anche l’art. 2953 c.c., che prevede l’allungamento a 10 anni deltermine di prescrizione dei diritti per i quali è previsto un termine piùbreve, nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di condannairrevocabile, nella fattispecie in esame non intervenuta. Inoltre, nellaprospettazione della ricorrente, la CTR avrebbe violato anche il principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.23397/2016, successivamente confermato, secondo cui la scadenza deltermine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossionemediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltantol'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd."conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto inquello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudizialedivenuto definitivo.I suddetti motivi, siccome implicanti il medesimo assunto sostanzialedella eccepibilità della prescrizione del credito tributario ove maturataantecedentemente all’atto presupposto non impugnato, vanno esaminaticongiuntamente e sono manifestamente infondati.Invero, proprio in virtù del principio di diritto affermato dalla sentenzadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, secondo il quale «lascadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un attodi riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, producesoltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anchela cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmenteprevisto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.», deveritenersi che, non essendo stato fatto valere, mediante l’impugnazione(omessa) delle ingiunzioni di pagamento, il decorso del termine diprescrizione, nel caso di specie triennale (vedi Cass., n. 10166/24; Cass.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026n. 26062/22), elasso al momento della notifica di dette ingiunzioni, ilcredito tributario, cristallizzatosi per l’effetto, non poteva ritenersiprescritto alla data di notifica del successivo atto di fermo(incontestatamente avvenuta il 20/1/2020), non essendo peraltro decorsoa tale data l’ulteriore termine triennale, interrotto proprio da tale atto.E’ pacifico che, in tema di contenzioso tributario, secondo il fermoprincipio sancito dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, della nonimpugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altrodivenuto definitivo perché rimasto incontestato, qualsiasi eccezionerelativa a vicende estintive anteriori alla notifica dell’atto cosìconsolidatosi, come quella della prescrizione del credito fiscale maturataprecedentemente, è preclusa. Pertanto, l’eccezione di prescrizione,maturata antecedentemente alle ingiunzioni di pagamento, andava fattavalere impugnando queste ultime, potendosi con opporsi l’impugnazionedel fermo amministrativo solo la prescrizione eventualmente maturata aseguito del decorso dell’ulteriore termine triennale dal precedente attointerruttivo. (vedi Cass. S.U., n. 23397/2016; Cass., n. 12263/2007;Cass., n. 12200/2018; Cass., n. 11800/2018; Cass., n. 33797/2019; conriferimento all’ingiunzione di pagamento, Cass., n. 3592/2021; Cass., n.6436/2025; Cass., n. 20476/2025).Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parte ricorrente, nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.La manifesta infondatezza in iure della tesi prospettata dallaricorrente, non solo non desumibile dalla giurisprudenza consolidata ma inevidente contrasto con la stessa, come sopra evidenziato, giustifica inoltrela statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026A tal proposito, questa Corte ha chiarito che la condanna ai sensi delsopracitato art. 96, comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi disoccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonomae indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96,commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattivedel contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale.Trattasi di statuizione che, pertanto, “non richiede, quale elementocostitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo odella colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile allastregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistitopretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, CorteCost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).” (v.Cass., n. 36874/2022). E’ stato pertanto condivisibilmente evidenziato daquesta Corte che anche la palese inammissibilità dei motivi del ricorso percassazione determina “un ingiustificato sviamento del sistemagiurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed allarisposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare ilvolume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare laragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego dellerisorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.”, rendendol’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da unaparte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tuteladei diritti ( cfr. art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener conto dei principiocostituzionalizzato della ragionevole durata del processo e della necessitàdi creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie edefatigatorie (v. Cass., n. 22208/2021).In ordine alla quantificazione dell’importo dovuto, liquidato come dadispositivo, il rinvio all’equità contenuto nel terzo comma dell’art. 96Numero registro generale 10992/2022Numero sezionale 8386/2025Numero di raccolta generale 10130/2026Data pubblicazione 19/04/2026c.p.c., “richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi equindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misuradei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad unloro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. giàCass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017,n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).” (v. Cass., n.36874/2022). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquidain 600,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro per esborsi,rimborso spese generali, ed accessori di legge, nonché al pagamento dellasomma equitativamente determinata in 600,00 euro, ex art. 96, comma3, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto
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