CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 novembre 2023
Cassazione n. 36324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06.11.2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2023 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n.4 del 2019 per aver dichiarato, ex art. 7-bis d.l. n. 4 del 2019, l'assenza di ragioni ostative alla concessione del beneficio e, in particolare, per aver omesso di segnalare la vigenza della misura cautelare degli arresti domiciliari in capo a lei e al compagno (in procedimento penale nel cui ambito è stata poi pronunciata sentenza di condanna in primo grado depositata il 20.10.2020). 2. Con sentenza del 6 novembre 2023 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 maggio 2023, convertiva la pena detentiva sopraindicata con quella sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 uno e 4 mesi di reclusione, fissando le relative prescrizioni e confermando, nel resto, la sentenza del GUP. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 2, comma 2, cod.pen.. Assume la difesa che la Corte di Appello di Messina avrebbe dovuto emettere • sentenza assolutoria, previa applicazione ex affido dell'art. 2, comma 2, cod.pen.. Il delitto di cui all'art. 7 d.l. n.4 del 2019 è stato abrogato con legge n. 197 del 2022, entrata in vigore alla data del 1 gennaio 2023, sia pure con efficacia sospesa al 1 gennaio 2024, con la conseguenza che il disposto dell'art. 2, comma 2, cod.pen., avrebbe costituito ostacolo alla perdurante applicazione del contestato art. 7 d.l. n.4 del 2019 sicché il fatto attribuito all'imputata non costituiva più reato alla data del giudizio di appello, 6 novembre 2023, e non costituisce reato al presente momento. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 20-bis cod.pen., legge n. 689 del 1981, artt. 53, 545-bis cod.proc.pen., nonchè, già eccepita con motivi nuovi ritualmente depositati prima della celebrazione del giudizio di appello la nullità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina il 9 maggio 2023, per omissione, dopo la lettura del dispositivo, degli avvisi contemplati dall'art. 545- bis c.p.p., pur in presenza delle condizioni legittimanti la sostituzione della pena ai sensi degli artt. 20-bis cod.pen., legge n. 689 del 1981, art. 53, e dell'avviso circa la possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa, la Corte di appello di Messina aveva rigettato l'eccezione, a prescindere dalla sua fondatezza, perché dedotta nei motivi nuovi. Precisa la difesa che i motivi nuovi erano stati presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione con le stesse forme previste dall'art. 582 cod.proc.pen., costituendo dunque parte integrante dell'impugnazione stessa, e che pertanto la deduzione della descritta nullità -di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod.proc.pen. , lett.c), in quanto attinente alla completezza dell'assistenza intesa quale completa informazione sulle facoltà difensive a tutela dell'imputato, soggetta al regime delle nullità a regime intermedio e perciò da eccepirsi con la impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 182 co 2 c.p.p. - doveva intendersi tempestiva. Invoca, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza emarginata in accoglimento del ricorso. 3. Con requisitoria scritta del 10 aprile 2024 il Sost. Proc. Generale concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] LI1 primo motivo di ricorso è infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 -Rv. 285964 - 01 , e Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al di. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti; sicché, nella specie, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, secondo il quale non può riconoscersi effetto, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 10 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è stato infatti emanato il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto- legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per ì fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ma questa deroga - % che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non in contrasto con questi, deve rispettare la disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8d.l. n. 48 del 2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro Introdotti in sostituzione del reddito dì cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. Deve innanzi tutto rilevarsi, come già affermato da questa Corte (cfr Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 -Rv. 285710 — 01), che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, •cod. proc. pen., non comporta la nullità • della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. È stato, pure, rilevato (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv 285412) sulla base della premessa appena esplicitata, e della lettura congiunta degli artt. 545-bis e 597 co 1 cod. proc. pen., che il difensore che nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo non abbia sollecitato l'esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545 cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia" stato dato l'avviso previsto dal primo comma di tale disposizione. La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattamento più favorevole secondo il dettato dell'art. 545-bis cod. proc. pen., relativo a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve poi essere contemperata con le norme che disciplinano il rito dì appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. laddove lo stesso limita l'ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti. Il che comporta che l'istanza deve essere introdotta con modalità compatibili col rito delle impugnazioni e dell'appello in particolare, ossia coi motivi, anche aggiunti (cfr Sez 6 n. 41313/2023). 4 L. 41/4 Se non è dubbio che la questione sia stata posta all'attenzione della Corte di appello nelle forme rituali, va rilevato, comunque, che nulla risulta in atti, né la difesa deduce, a proposito della circostanza che nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo sia stato sollecitato l'esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545 cod. proc. pen. Si rileva, peraltro e da ultimo, che la Corte ha comunque disposto la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenti disposizioni in tema di spese processuali.