CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 815/2023, depositatail 22 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale di Potenza, depositata il 22 giugno 2023, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Giudice di PaceNumero registro generale 1784/2024Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 23125/2026Data pubblicazione 13/07/2026di Bella che la aveva condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 5.000,00, a titolo dirisarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi inrelazione a un buono postale fruttifero;- la sentenza impugnata ha riferito che il giudice di prime cure avevaosservato che la mancata consegna ai sottoscrittori del FoglioInformativo, prevista dall’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, non impedivaall’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, ma abilitava ilrisparmiatore, in tali casi, ad agire – nel quinquennio a partire dalmomento di richiesta della liquidazione rimasta insoddisfatta – per ilrisarcimento del danno derivante dalla violazione di tale obbligo;- ha, quindi, disatteso il gravame confermando la decisione appellata;- il ricorso è affidato a un motivo;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa degli artt.3, primo comma, e 6 d.m. 19 dicembre 2000 e 2697 cod. civ., per averla sentenza impugnata ritenuto la responsabilità dell’appellante peromessa consegna del [OSCURATO:PERSONA] senza che talemancata consegna fosse stata provata dalla parte attrice e, comunque,ponendo a carico dell’appellante medesima l’onere di dimostrarel’avvenuta consegna di tale documento;- evidenzia, altresì, che i diritti spettanti ai titolari dei buoni sonodisciplinati dai decreti ministeriali emanati in materia, le cui previsioniintegrano ab externo il contenuto dei titoli;- il motivo è fondato;- con riferimento al disposto dell’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, il qualeprevede la consegna al sottoscrittore del titolo del Foglio InformativoAnalitico contenente la descrizione delle caratteristichedell’investimento, questa Corte ha osservato che tale obbligo non èNumero registro generale 1784/2024Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 23125/2026Data pubblicazione 13/07/2026preordinato al riequilibrio di un’asimmetria del patrimonio conoscitivoinformativo delle parti in favore dell’investitore, ma assolve a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa,estranea alla fase della formazione del contratto (cfr. Cass. 12 marzo2026, n. 5578; Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686);- ha aggiunto che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, cometali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina èintegrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne ilprezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altroelemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA];- ha, quindi, affermato, muovendo dalla considerazione che ilsottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità,deve essere – a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cuiquello controverso della data di scadenza, ossia della durata, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (soloquest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio delgiudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propriadella fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nessocausale tra essi –, come tale certamente verificabile da questa Corte),la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimentodell’obbligo informativo e il danno lamentato per la estinzione del dirittoal rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessacomunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita partelesa;- ha, poi, ritenuto che l’inadempimento del debitore ad obblighicontrattuali che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare laprescrizione non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoriaavente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso deltempo; ciò in quanto l’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede, quale causadi sospensione della prescrizione, esclusivamente il comportamentoNumero registro generale 1784/2024Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 23125/2026Data pubblicazione 13/07/2026doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose deldebitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto daparte del creditore;- ne ha fatto conseguire che l’omessa consegna del Foglio InformativoAnalitico, ex art. 3 d.m. 19 dicembre 2000 al sottoscrittore – il qualelamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni diconoscere la data di scadenza dei titoli – non determina l’insorgenza diun diritto risarcitorio che abbia per contenuto l’oggetto del diritto nonesercitato in favore del sottoscrittore medesimo il quale lamenti che laprescrizione predetta, e dunque l’estinzione del suo diritto di credito alrimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenzadella loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dallamancata consegna del Foglio suddetto;- la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettandosi la domandadi condanna originaria;- appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti dellespese di entrambi i gradi merito e di quelle di questo giudizio dilegittimità avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata conriferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge ladomanda originaria; compensa integralmente tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il Presidente