CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3867-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 26160/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 26160/2020 (o la sua revocazione), depositata il 17.11.2020, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 21376/2014, mediante sostituzione, nelle pagina 6 del provvedimento ed in dispositivo, della locuzione "Corte d'Appello di Roma" con la locuzione "Corte d'Appello di Perugia", individuata quale giudice di rinvio a seguito della sentenza cassata n. 138/2013 della Corte di appello di Perugia; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti; CONSIDERATO che: la richiesta è da rigettare; questa Corte di cassazione ha espresso il consolidato principio secondo il quale nel vigente sistema processuale, al di fuori dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione né al giudice di rinvio, né alla stessa Corte ulteriormente adita; in particolare, è inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la 2021 n. 03867 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell'indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato» (v. Cass. n. 3009 del 1975; n. 6074 del 1978; n. 3795 del 1981; n. 2119 del 1985; n. 8404 del 1996; n. 628 del 1998; n. 2510 del 2001; n. 2407 del 2004; n. 8786 del 2005; Cass. n. 1553/2017; Cass.n. 17803 del 2020); nel caso di specie, però, non si verte in ipotesi di errore materiale perché non è ravvisabile un difetto di corrispondenza tra la ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass.16877/2020). P.Q.M. La Corte rigetta l'istanza di correzione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 nove 21. sidente Margherit a Leone [OSCURATO:PERSONA] 1 8 GEN 2027 CACELLIERE [OSCURATO:PERSONA] IL