CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s.. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo che lo ha condannato in relazione alla contravvenzione di cui all'art.4, comma 1, L. 300/1970 per avere installato, nei locali retrostanti luogo in cui si svolge l'attività di parrucchiere, impianti audiovisivi e altre apparecchiature idonee a consentire il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori senza previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità non avendo il giudice verificato l'effettivo funzionamento delle telecamere e neppure le finalità dell'installazione delle videocamere, collocate al fine di preservare il patrimonio aziendale. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha constatato l'installazione e il Oregolare 'funzionamento, all'interno dei locali aziendali, di un impianto di .videosorveglianza composto da quattro telecamere che riprendevano la sala parrucchiera e i corridoi di accesso all'interno del locale, nonchè un dispositivo posizionato nell'ufficio retrostante «gli ambienti lavorativi, e che l'impianto è stato predisposto in assenza dell'accordo sindacale o di preventivo autorizzazione della sede dell'ispettorato territoriale competente. Il giudice ha evidenziato il funzionamento del sistema di videosorveglianza e affermato che non vi è neppure prova che il sistema di videosorveglianza fosse funzionale alla tutela del patrimonio aziendale e che si sia verificato un controllo solo occasionale dell'attività lavorativa dei dipendenti. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. i• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere esten