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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24291/2026

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EO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2781 - controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 325/2023 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/202604/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 647/2021 il Tribunale di Firenze avevacosì provveduto: 1) aveva dichiarato “nei rapporti tra ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (giàTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA].) l’inammissibilità del ricorso perintervenuta cessazione della materia del contendere a spese dilite compensate”; 2) aveva dichiarato “l’illegittimità delladecurtazione operata dalla convenuta a decorrere dal 2010 suiratei di tredicesima mensilità e del premio annuo in virtù di unacontabilizzazione annuale delle assenze complessive maturatedai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] persospensione della prestazione per solidarietà e/o per altreassenze non retribuite, risultando a tal fine corretto il diversocriterio di stretta proporzionalità indicato in motivazione”; 3)aveva condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) apagare: - al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.012,47,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alsaldo; - al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.008,73,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alsaldo”; 4) aveva condannato la convenuta a rifondere ai trericorrenti suddetti il pagamento dele spese di lite, comeliquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la suddetta sentenza di primo grado, che confermava,Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026condannando l’appellante a rimborsare ai tre appellati leNu mseproe dsi era ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026processuali del secondo grado, come liquidate.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto:a) di quello che avevano dedotto e richiesto i lavoratori ricorrentinell’atto introduttivo del giudizio; b) di ciò che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) dei tre motivi d’appelloformulati dalla società.4.

Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale la società riproponeva la tesidifensiva avanzata in primo grado, secondo cui il criterioimpiegato, ossia, quello del calcolo su base annua delle assenzerinvenuto nell’art. 42 del CCNL, doveva trovare applicazionepoiché è l’unica disposizione che regola le modalità con cuimatura la tredicesima (e di conseguenza il premio annuo la cuidisciplina alle stesse rinvia), oltre che perché si trattava di prassiconsolidata.6.

La Corte riteneva, altresì, infondato il secondo motivod’impugnazione, a mezzo del quale l’appellante reiterava lacontestazione secondo cui dovrebbe farsi riferimento al numerodegli effettivi giorni lavorati nel mese (20/21) e non ai canonici30 giorni, per operare la riduzione delle voci in discussionesecondo proporzionalità.

Osservava, inoltre, la Corte che nellostesso secondo motivo si introducevano temi, difese e daticontabili nuovi, con riferimento alle buste paga, che non eranostati tempestivamente proposti in primo grado nella memoriadifensiva, peraltro di non chiara comprensione, di talchél’impugnazione in proposito appariva affetta da inammissibilità.Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/20267.

Infine, giudicava infondato il terzo motivo di apNpuemlelroo dii nra ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026punto di prescrizione alla luce della (allora) sopravvenutapronuncia di questa Corte di legittimità n. 26246/2022.8.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.9.

Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e ZaniRiccardo, mentre l’ulteriore intimata [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese in questa sede.10.

Le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia: “violazione e/ofalsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 26 e 42, comma3, CCNL Telecomunicazioni, anche in relazione all’accordo del19 luglio 2000, alla prassi aziendale in vigore e all’art. 1362 C.C.(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)”.

Censura “la sentenzaimpugnata nel capo in cui individua quale criterio base al qualeproporzionare la misura della tredicesima e del premio annuoquello contenuti nei contratti di solidarietà sottoscritti dallasocietà con le OO.SS., con conseguente riferimento, qualeparametro, ai trenta giorni del mese e non a quellieffettivamente lavorati dai controricorrenti”.2.

Il motivo è infondato con taluni profili d’inammissibilità.3.

La Corte territoriale nella propria motivazione hapremesso che la questione oggetto di causa era l’individuazionedel criterio in base al quale “proporzionare” la misura degliistituti in discussione (tredicesima e premio annuo) al tempo diNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026lavoro effettivamente osservato, in conseguenza deiN umgeiroo rdni rai ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026mensilmente non lavorati alla stregua delle previsioni deicontratti di solidarietà in essere dal 2011 al 2017; contratti chefacevano essi stessi riferimento ad una rideterminazione degliistituti “in misura proporzionale” alla effettiva prestazione dilavoro.Ha ricordato che già il primo giudice aveva ritenuto nonpossibile il riferimento all’art. 42 CCNL – dal quale la societàdatrice desumeva il criterio di calcolo delle assenze su baseannua, mentre i lavoratori vi desumevano la base di calcolomensile (tesi poi abbandonata in secondo grado) – perché nonapplicabile in via analogica in quanto riguardante un casodifferente e ben specifico, rispetto al quale non si prospetta unaidentità di ratio.4.1.

Nel giudicare del tutto corretta e condivisibile larelativa motivazione del Tribunale, e nel disattendere il primomotivo d’appello dell’attuale ricorrente, la Corte ha rilevato cheil primo giudice aveva ritenuto che il cit. art. 42 poteva trovareapplicazione solo nei casi specifici ai quali si riferisce, di “inizioo cessazione” del rapporto nel corso dell’anno, per il datotestuale, ma anche per il senso della disposizione, con laconseguenza che la norma applicabile poteva essere solo quellache le stesse parti sociali avevano indicato nei contratti disolidarietà in termini di pura e semplice “proporzione” rispettoalla riduzione delle voci retributive dovute in base alla effettivapresenza in servizio.Secondo la Corte d’appello, non rilevava, quindi, che ilcriterio adottato dall’azienda fosse l’unico evincibile dallacontrattazione collettiva, essendovi comunque un criterioNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026specifico dettato dalle parti che avevano stipulato i contNruametrtoi ddi rai ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026solidarietà, né di conseguenza rilevava la prassi dell’azienda cheper qualche anno aveva applicato con determinazioneunilaterale il criterio del computo su base annua, non potendosidavvero ravvisare una prassi consolidata condivisa.Notava, peraltro, che nell’atto di appello non vi era censuradiretta ed argomentata alla motivazione della sentenza circa ildiverso criterio da adottarsi di stretta proporzionalità secondo laprevisione dei contratti di solidarietà, ma una reiterazione delletesi già proposte in replica all’originaria difesa dei lavoratori.5.

Osserva il Collegio che questi ultimi rilievi dei giudici disecondo grado ben possono valere anche per l’unico motivo diricorso ora in esame, che essenzialmente ripropone, in terminiestesi, ma ripetitivi, le medesime tesi sostenute dalla società nelcorso dei due gradi di merito.6.

L’art. 42 del CCNL Telecomunicazioni in data 1.2.2013,cui si riferisce la ricorrente, sotto la rubrica “13^ mensilità”, alcomma 3 recita: “Nel caso di inizio o di cessazione del rapportodi lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova hadiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesimamensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio pressol’azienda.

La frazione di mese superiore a quindici giorni vaconsiderata a questi effetti come mese intero”.Trattasi, perciò, di previsione collettiva nazionale dettatarispetto ad ipotesi ben precise, ossia quelle di “inizio o dicessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno”(come correttamente constatato dai giudici di merito), e che inmodo coerente al caso disciplinato ai fini della determinazionein “dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità” siNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026riferisce precisamente ai “mesi di anzianità di servizio Npumreeros dsi ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’azienda”, e neppure ai mesi di effettivo e completo “serviziopresso l’azienda”, tanto che specifica in bonam partem per ilavoratori interessati (ossia, quelli non in prova) che: “Lafrazione di mese superiore a quindici giorni va considerata aquesti effetti”, vale a dire sempre ai fini del computo dei “mesidi anzianità” da considerare, “come mese intero”.

Inoltre, l’art.42 cit., anche negli altri due commi di cui si compone, nonrichiama neanche per implicito il precedente art. 26 delmedesimo CCNL, con la rubrica “Orario di lavoro”, che pure laricorrente giudica violato oppure falsamente applicato ointerpretato dalla Corte distrettuale; laddove quest’ultima, perla verità, tale art. 26 del CCNL neanche ha esplicitamentemenzionato in alcun punto della propria sentenza.7.

La ricorrente - riconoscendo “che le assenze effettuatedai lavoratori in ragione della riduzione oraria prevista daicontratti di solidarietà determinano una proporzionale riduzionedella Tredicesima e del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri istituticontrattuali e legali) per espressa previsione delle [OSCURATO:PERSONA]”– e nonostante il su visto ben preciso contenuto dell’art. 42,comma 3, cit. – torna a sostenere che “il criterio di calcoloadottato dalla Società al fine di determinare l’entità effettivadella Tredicesima e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai periodi diassenza dal servizio per solidarietà e per altre causali di assenzanon retribuita, trova origine in una più che ragionevole – ecoerente anche in ottica di “proporzionalità” – interpretazioneanalogica dell’articolo 42, comma 3, del CCNLTelecomunicazioni e delle norme di raccordo del 19 luglio 2000che rispettivamente disciplinano il calcolo dei due emolumentiNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026in caso di assunzione e/o cessazione dal servizio inN umceoror dsi ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026d’anno”.7.1.

Invero, la tesi dell’applicazione analogica dell’art. 42del CCNL era stata sostenuta dalla società sin dal primo gradodella causa (cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza), come delresto si riconosce nella narrativa del ricorso per cassazione inesame (a pag. 4).8.

In termini generali l’applicazione analogica di una normaad una determinata fattispecie presuppone anzitutto chequest’ultima non sia regolata da “una precisa disposizione” (arg.ex art. 12, comma secondo, preleggi).8.1.

Ebbene, il caso in esame per il periodo a far tempodall’anno 2010, cui facevano riferimento le correlative domandedei lavoratori, era invece regolato da apposite regole.In particolare, nel contratto di c.d. solidarietà difensiva indata 21.10.2010, per quanto qui interessa, al punto

11. eraprevisto: “Per effetto della riduzione di orario come sopradefinita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gliistituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrispostiin misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro,eccezion fatta per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] …”.Tale previsione veniva testualmente riprodotta nel punto11. dell’analogo Accordo, sempre a livello aziendale Telecom, indata 27.3.2013.Pressoché sovrapponibile disposizione era contenuta all’art.7 nell’ulteriore contratto di solidarietà in data 27.10.2015: “Pereffetto della riduzione di orario come sopra definita, laretribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativiNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in Nmumiesrou dri ara ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione(n.d.r.: non del trattamento di fine rapporto, ma) del Premio diRisultato”.Infine, quest’ultima disposizione era ripresa tal qualenell’ennesimo accordo di analoga natura in data 11.6.2018.9.

Rileva allora il Collegio anzitutto che di tali disposizionicollettive (ma di livello aziendale), delle quali concordemente igiudici del doppio grado di merito hanno fatto applicazione aifini di cui è causa, la ricorrente non deduce che presentasseroun vuoto normativo agli stessi fini oppure che fossero altrimentiinsufficienti per la corretta quantificazione della tredicesimamensilità e del premio annuo.Al contrario, la ricorrente, riconoscendo che “tutti” quegliaccordi fossero concepiti allo stesso modo (n.d.r.: in realtà,quasi allo stesso modo) nei termini innanzi riportati, deduceche, “per espressa previsione delle [OSCURATO:PERSONA] stipulanti idiversi contratti di solidarietà difensiva succedutisi nel tempo, leassenze fatte registrare dai lavoratori per effetto della relativariduzione oraria su base “verticale” incidono direttamente sullamaturazione dei diversi istituti della retribuzione diretta eindiretta, normativi, contrattuali e di legge, tra cui certamenteanche la Tredicesima mensilità ed il [OSCURATO:PERSONA] (vieneescluso unicamente il Premio di Risultato che è istituto del tuttodifferente dai precedenti), determinando una diminuzione deirelativi importi in misura proporzionale alla prestazionelavorativa effettivamente svolta dai dipendenti” (così alla pag.16 del ricorso per cassazione, ma anche alle precedenti pag. 11e alla pagg. 3-4).Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026Ma è per l’appunto ciò che hanno fatto i giudici delN dumoeprop dii ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026grado del giudizio.Invero, già il Tribunale aveva ritenuto che a riguardo “unicocriterio che risulta conforme alla previsione ed alla ratio dellaclausola”, per così dire, uniforme, sopra riportata, dei contrattidi solidarietà, è quello “di stretta proporzionalità” (v. in extensopagg. 1-2 dell’impugnata sentenza, dove si dà conto delragionamento decisorio del primo giudice che, tra l’altro, nonaveva condiviso anche la tesi dei lavoratori sul criterio di calcoloda seguire).10.

Non si riesce allora a comprendere in che senso i giudicidi merito circa le clausole in questione di detti contratti disolidarietà non avrebbero dato “prevalenza adun’interpretazione letterale” e non avrebbero fatto ricorso al“criterio logico sistematico di cui all’art. 1363 c.c.”, come invecesostenuto dalla ricorrente (tra la pag. 16 e la pag. 17 delricorso).11.

Per altro verso, nota il Collegio che le su trascrittereiterate considerazioni di Telecom implicano il riconoscimentoche le apposite clausole dei contratti di solidarietà fosseroautosufficienti ai fini anche della corretta quantificazione inriduzione rispetto al quantum a regime sia della tredicesimamensilità che del premio annuo; e del resto per l’appunto inaderenza ad esse è stato possibile determinare il dovuto a duedei ricorrenti (per la [OSCURATO:PERSONA], come già riferito in narrativa,il Tribunale non aveva riscontrato un credito in suo favore,limitandosi ad una pronuncia dichiarativa).Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/202612.

Ergo, il ricorso ad un’applicazione analogica inN umcearou dsi ara ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’art. 42 del CCNL del 2013 è privo di qualsiasi fondamento.13.

Per completezza, aggiunge il Collegio, rispetto a quantogià considerato sul contenuto di detto articolo della fontecollettiva nazionale, che, in disparte il rilievo che detto CCNL èsuccessivo al primo contratto di solidarietà del 2010, questocome quelli seguenti, nelle clausole su trascritte non operano ilbenché minimo richiamo esplicito a qualche previsione dellafonte nazionale, compreso il ridetto art. 42.Inoltre, nel senso della sostanziale autonomia, oltre chedell’autosufficienza, delle regole apposite recate nei contratti disolidarietà depone un criterio interpretativo, non solo letterale,ma legato all’intenzione dei contraenti in chiave, per così dire,“storica”, che tenga conto, cioè, del comportamento delle partidi essi anche dopo la “conclusione” di ognuno degli stessi ex art.1362, comma secondo, c.c.Si vuol dire che le parti dei contratti di solidarietà, inoccasione delle varie crisi aziendali che hanno reiteratamenteinteressato Telecom nell’arco di circa 8 anni, hanno concepito laclausola di cui s’è detto (salvo la marginale difformità della giàsegnalata eccezione iniziale del trattamento di fine rapporto, poisostituita dall’eccezione del premio di risultato; all’evidenzaininfluente ai fini di cui è causa) sempre nel medesimo tenoretestuale; il che, a sua volta, depone nel senso le parti contraentistesse non ne avessero riscontrato criticità sul piano operativo.14.

A quest’ultimo proposito, occorre considerare che, nellosvolgimento della censura, la ricorrente ritiene “necessarioribadire quanto inspiegabilmente la Corte d’Appello ha omessodi considerare e, cioè, che la modalità di calcolo su base annuaNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026delle assenze ai fini della maturazione di Tredicesima e NPumreermo dii ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026Annuo costituisce ormai una prassi consolidata della Società,essendo stato adottato in occasione dell’applicazione di tutti icontratti di solidarietà sottoscritti a decorrere dal 2010, senzache i lavoratori, ed in particolare gli odierni controricorrenti,abbiano mai contestato tale modalità di conteggio” (così al § 46.a pag. 21 del ricorso in esame).15.

Ebbene, a prescindere dal reiterarsi delle medesimenorme apposite nei diversi contratti di solidarietà di cui s’è giàdetto, è la ricorrente a non considerare che, come premesso innarrativa, la Corte si è espressamente pronunciata anche suquesto aspetto, reputando, per le ragioni esposte, irrilevante “laprassi dell’azienda che per qualche anno ha applicato condeterminazione unilaterale il criterio del computo su baseannua”, aggiungendo che non si poteva “davvero ravvisare unaprassi consolidata condivisa” (così a pag. 5 della sua sentenza).15.1.

Soggiunge il Collegio che il rilievo attuale dellaricorrente, non solo non si confronta con la motivazione resa inproposito dai giudici d’appello, ma è del tutto generico, e, pergiunta, stando a quanto riferito dalla ricorrente, quest’ultima neigradi di merito neppure aveva sostenuto che la dedotta prassiaziendale fosse divenuta un “uso aziendale”.16.

Infine, la ricorrente deduce che: “deve precisarsi chetutti gli allora appellati, in base a quanto previsto dall’art. 26 delCCNL Telecomunicazioni applicato, lavorano con orariodistribuito su 5 giorni alla settimana e, dunque, effettuano,nell’arco del mese, 20 o 21 giornate lavorative effettive.

Nesegue, dunque, che, ai fini del conteggio di cui sopra, un mesedi lavoro effettivo corrisponde a 20/21 giornate e non a 30 inNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026quanto da tale monte complessivo vanno sottratte le gNiuomrenroa dti era ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026festivo e di libero lavorativo” (così alla pag. 22 del ricorso inesame).17.

Anche in parte qua la censura è inammissibile.18.

Occorre premettere in proposito che la Corte ha datoconto: i) che il Tribunale aveva richiesto ai ricorrenti dieffettuare nuovi conteggi delle differenze retributive secondo ilcriterio di “stretta proporzionalità” espressamente previsto daicontratti di solidarietà (v. pag. 2 della sua sentenza); ii) che talinuovi conteggi erano stati contestati dalla società laddove ladecurtazione di un rateo (di 13^ e di premio annuo) era statalegata ad un numero minimo di assenze di almeno 30 giorniall’anno, mentre tale numero minimo sarebbe dovuto essere di20/21 giorni dato che i ricorrenti osservavano un orariolavorativo distribuito su cinque giorni settimanali; iii) che ilTribunale non aveva accolto quest’ultima contestazione inquanto contraddetta dallo stesso operato della società, chenell’elaborare i propri conteggi ha sempre preso come punto diriferimento una mensilità pari a 30 giorni come base di calcolosu cui verificare il numero delle giornate lavorative svolte daidipendenti; iv) che l’allora appellante, col secondo motivod’appello, aveva appunto contestato i conteggi recepiti dalprimo giudice con riferimento al criterio dallo stesso indicato disottrarre un rateo (di 13esima o premio annuo) a fronte di 30giorni di assenza, e non invece a 20/21 giorni dato che iricorrenti lavoravano per 5 giorni la settimana.19.

Orbene, la ricorrente non si confronta assolutamentecon la diffusa motivazione resa dalla Corte di merito perdisattendere tale censura, che, peraltro, come pure evidenziatoNumero registro generale 22557/2023in narrativa, era stata in parte giudicata inammissibile in ritoN umero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 24291/2026(cfr. pagg. 5-6 dell’impugnata sentenza).Data pubblicazione 31/07/202620.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore deicontroricorrenti, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inoltre, ètenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.

Nulla va disposto quanto alle stesse spese tra laricorrente e l’intimata [OSCURATO:PERSONA], rimasta tale in questa sede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 2.600,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredei controricorrenti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 24291/2026Dat a pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2781 - controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 325/2023 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/202604/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 647/2021 il Tribunale di Firenze avevacosì provveduto: 1) aveva dichiarato “nei rapporti tra ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (giàTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA].) l’inammissibilità del ricorso perintervenuta cessazione della materia del contendere a spese dilite compensate”; 2) aveva dichiarato “l’illegittimità delladecurtazione operata dalla convenuta a decorrere dal 2010 suiratei di tredicesima mensilità e del premio annuo in virtù di unacontabilizzazione annuale delle assenze complessive maturatedai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] persospensione della prestazione per solidarietà e/o per altreassenze non retribuite, risultando a tal fine corretto il diversocriterio di stretta proporzionalità indicato in motivazione”; 3)aveva condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) apagare: - al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.012,47,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alsaldo; - al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.008,73,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alsaldo”; 4) aveva condannato la convenuta a rifondere ai trericorrenti suddetti il pagamento dele spese di lite, comeliquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la suddetta sentenza di primo grado, che confermava,Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026condannando l’appellante a rimborsare ai tre appellati leNu mseproe dsi era ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026processuali del secondo grado, come liquidate.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto:a) di quello che avevano dedotto e richiesto i lavoratori ricorrentinell’atto introduttivo del giudizio; b) di ciò che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) dei tre motivi d’appelloformulati dalla società.4. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale la società riproponeva la tesidifensiva avanzata in primo grado, secondo cui il criterioimpiegato, ossia, quello del calcolo su base annua delle assenzerinvenuto nell’art. 42 del CCNL, doveva trovare applicazionepoiché è l’unica disposizione che regola le modalità con cuimatura la tredicesima (e di conseguenza il premio annuo la cuidisciplina alle stesse rinvia), oltre che perché si trattava di prassiconsolidata.6. La Corte riteneva, altresì, infondato il secondo motivod’impugnazione, a mezzo del quale l’appellante reiterava lacontestazione secondo cui dovrebbe farsi riferimento al numerodegli effettivi giorni lavorati nel mese (20/21) e non ai canonici30 giorni, per operare la riduzione delle voci in discussionesecondo proporzionalità. Osservava, inoltre, la Corte che nellostesso secondo motivo si introducevano temi, difese e daticontabili nuovi, con riferimento alle buste paga, che non eranostati tempestivamente proposti in primo grado nella memoriadifensiva, peraltro di non chiara comprensione, di talchél’impugnazione in proposito appariva affetta da inammissibilità.Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/20267. Infine, giudicava infondato il terzo motivo di apNpuemlelroo dii nra ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026punto di prescrizione alla luce della (allora) sopravvenutapronuncia di questa Corte di legittimità n. 26246/2022.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.9. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e ZaniRiccardo, mentre l’ulteriore intimata [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese in questa sede.10. Le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente denuncia: “violazione e/ofalsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 26 e 42, comma3, CCNL Telecomunicazioni, anche in relazione all’accordo del19 luglio 2000, alla prassi aziendale in vigore e all’art. 1362 C.C.(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)”. Censura “la sentenzaimpugnata nel capo in cui individua quale criterio base al qualeproporzionare la misura della tredicesima e del premio annuoquello contenuti nei contratti di solidarietà sottoscritti dallasocietà con le OO.SS., con conseguente riferimento, qualeparametro, ai trenta giorni del mese e non a quellieffettivamente lavorati dai controricorrenti”.2. Il motivo è infondato con taluni profili d’inammissibilità.3. La Corte territoriale nella propria motivazione hapremesso che la questione oggetto di causa era l’individuazionedel criterio in base al quale “proporzionare” la misura degliistituti in discussione (tredicesima e premio annuo) al tempo diNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026lavoro effettivamente osservato, in conseguenza deiN umgeiroo rdni rai ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026mensilmente non lavorati alla stregua delle previsioni deicontratti di solidarietà in essere dal 2011 al 2017; contratti chefacevano essi stessi riferimento ad una rideterminazione degliistituti “in misura proporzionale” alla effettiva prestazione dilavoro.Ha ricordato che già il primo giudice aveva ritenuto nonpossibile il riferimento all’art. 42 CCNL – dal quale la societàdatrice desumeva il criterio di calcolo delle assenze su baseannua, mentre i lavoratori vi desumevano la base di calcolomensile (tesi poi abbandonata in secondo grado) – perché nonapplicabile in via analogica in quanto riguardante un casodifferente e ben specifico, rispetto al quale non si prospetta unaidentità di ratio.4.1. Nel giudicare del tutto corretta e condivisibile larelativa motivazione del Tribunale, e nel disattendere il primomotivo d’appello dell’attuale ricorrente, la Corte ha rilevato cheil primo giudice aveva ritenuto che il cit. art. 42 poteva trovareapplicazione solo nei casi specifici ai quali si riferisce, di “inizioo cessazione” del rapporto nel corso dell’anno, per il datotestuale, ma anche per il senso della disposizione, con laconseguenza che la norma applicabile poteva essere solo quellache le stesse parti sociali avevano indicato nei contratti disolidarietà in termini di pura e semplice “proporzione” rispettoalla riduzione delle voci retributive dovute in base alla effettivapresenza in servizio.Secondo la Corte d’appello, non rilevava, quindi, che ilcriterio adottato dall’azienda fosse l’unico evincibile dallacontrattazione collettiva, essendovi comunque un criterioNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026specifico dettato dalle parti che avevano stipulato i contNruametrtoi ddi rai ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026solidarietà, né di conseguenza rilevava la prassi dell’azienda cheper qualche anno aveva applicato con determinazioneunilaterale il criterio del computo su base annua, non potendosidavvero ravvisare una prassi consolidata condivisa.Notava, peraltro, che nell’atto di appello non vi era censuradiretta ed argomentata alla motivazione della sentenza circa ildiverso criterio da adottarsi di stretta proporzionalità secondo laprevisione dei contratti di solidarietà, ma una reiterazione delletesi già proposte in replica all’originaria difesa dei lavoratori.5. Osserva il Collegio che questi ultimi rilievi dei giudici disecondo grado ben possono valere anche per l’unico motivo diricorso ora in esame, che essenzialmente ripropone, in terminiestesi, ma ripetitivi, le medesime tesi sostenute dalla società nelcorso dei due gradi di merito.6. L’art. 42 del CCNL Telecomunicazioni in data 1.2.2013,cui si riferisce la ricorrente, sotto la rubrica “13^ mensilità”, alcomma 3 recita: “Nel caso di inizio o di cessazione del rapportodi lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova hadiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesimamensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio pressol’azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni vaconsiderata a questi effetti come mese intero”.Trattasi, perciò, di previsione collettiva nazionale dettatarispetto ad ipotesi ben precise, ossia quelle di “inizio o dicessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno”(come correttamente constatato dai giudici di merito), e che inmodo coerente al caso disciplinato ai fini della determinazionein “dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità” siNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026riferisce precisamente ai “mesi di anzianità di servizio Npumreeros dsi ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’azienda”, e neppure ai mesi di effettivo e completo “serviziopresso l’azienda”, tanto che specifica in bonam partem per ilavoratori interessati (ossia, quelli non in prova) che: “Lafrazione di mese superiore a quindici giorni va considerata aquesti effetti”, vale a dire sempre ai fini del computo dei “mesidi anzianità” da considerare, “come mese intero”. Inoltre, l’art.42 cit., anche negli altri due commi di cui si compone, nonrichiama neanche per implicito il precedente art. 26 delmedesimo CCNL, con la rubrica “Orario di lavoro”, che pure laricorrente giudica violato oppure falsamente applicato ointerpretato dalla Corte distrettuale; laddove quest’ultima, perla verità, tale art. 26 del CCNL neanche ha esplicitamentemenzionato in alcun punto della propria sentenza.7. La ricorrente - riconoscendo “che le assenze effettuatedai lavoratori in ragione della riduzione oraria prevista daicontratti di solidarietà determinano una proporzionale riduzionedella Tredicesima e del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di altri istituticontrattuali e legali) per espressa previsione delle [OSCURATO:PERSONA]”– e nonostante il su visto ben preciso contenuto dell’art. 42,comma 3, cit. – torna a sostenere che “il criterio di calcoloadottato dalla Società al fine di determinare l’entità effettivadella Tredicesima e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai periodi diassenza dal servizio per solidarietà e per altre causali di assenzanon retribuita, trova origine in una più che ragionevole – ecoerente anche in ottica di “proporzionalità” – interpretazioneanalogica dell’articolo 42, comma 3, del CCNLTelecomunicazioni e delle norme di raccordo del 19 luglio 2000che rispettivamente disciplinano il calcolo dei due emolumentiNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026in caso di assunzione e/o cessazione dal servizio inN umceoror dsi ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026d’anno”.7.1. Invero, la tesi dell’applicazione analogica dell’art. 42del CCNL era stata sostenuta dalla società sin dal primo gradodella causa (cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza), come delresto si riconosce nella narrativa del ricorso per cassazione inesame (a pag. 4).8. In termini generali l’applicazione analogica di una normaad una determinata fattispecie presuppone anzitutto chequest’ultima non sia regolata da “una precisa disposizione” (arg.ex art. 12, comma secondo, preleggi).8.1. Ebbene, il caso in esame per il periodo a far tempodall’anno 2010, cui facevano riferimento le correlative domandedei lavoratori, era invece regolato da apposite regole.In particolare, nel contratto di c.d. solidarietà difensiva indata 21.10.2010, per quanto qui interessa, al punto 11. eraprevisto: “Per effetto della riduzione di orario come sopradefinita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gliistituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrispostiin misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro,eccezion fatta per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] …”.Tale previsione veniva testualmente riprodotta nel punto11. dell’analogo Accordo, sempre a livello aziendale Telecom, indata 27.3.2013.Pressoché sovrapponibile disposizione era contenuta all’art.7 nell’ulteriore contratto di solidarietà in data 27.10.2015: “Pereffetto della riduzione di orario come sopra definita, laretribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativiNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in Nmumiesrou dri ara ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione(n.d.r.: non del trattamento di fine rapporto, ma) del Premio diRisultato”.Infine, quest’ultima disposizione era ripresa tal qualenell’ennesimo accordo di analoga natura in data 11.6.2018.9. Rileva allora il Collegio anzitutto che di tali disposizionicollettive (ma di livello aziendale), delle quali concordemente igiudici del doppio grado di merito hanno fatto applicazione aifini di cui è causa, la ricorrente non deduce che presentasseroun vuoto normativo agli stessi fini oppure che fossero altrimentiinsufficienti per la corretta quantificazione della tredicesimamensilità e del premio annuo.Al contrario, la ricorrente, riconoscendo che “tutti” quegliaccordi fossero concepiti allo stesso modo (n.d.r.: in realtà,quasi allo stesso modo) nei termini innanzi riportati, deduceche, “per espressa previsione delle [OSCURATO:PERSONA] stipulanti idiversi contratti di solidarietà difensiva succedutisi nel tempo, leassenze fatte registrare dai lavoratori per effetto della relativariduzione oraria su base “verticale” incidono direttamente sullamaturazione dei diversi istituti della retribuzione diretta eindiretta, normativi, contrattuali e di legge, tra cui certamenteanche la Tredicesima mensilità ed il [OSCURATO:PERSONA] (vieneescluso unicamente il Premio di Risultato che è istituto del tuttodifferente dai precedenti), determinando una diminuzione deirelativi importi in misura proporzionale alla prestazionelavorativa effettivamente svolta dai dipendenti” (così alla pag.16 del ricorso per cassazione, ma anche alle precedenti pag. 11e alla pagg. 3-4).Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026Ma è per l’appunto ciò che hanno fatto i giudici delN dumoeprop dii ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026grado del giudizio.Invero, già il Tribunale aveva ritenuto che a riguardo “unicocriterio che risulta conforme alla previsione ed alla ratio dellaclausola”, per così dire, uniforme, sopra riportata, dei contrattidi solidarietà, è quello “di stretta proporzionalità” (v. in extensopagg. 1-2 dell’impugnata sentenza, dove si dà conto delragionamento decisorio del primo giudice che, tra l’altro, nonaveva condiviso anche la tesi dei lavoratori sul criterio di calcoloda seguire).10. Non si riesce allora a comprendere in che senso i giudicidi merito circa le clausole in questione di detti contratti disolidarietà non avrebbero dato “prevalenza adun’interpretazione letterale” e non avrebbero fatto ricorso al“criterio logico sistematico di cui all’art. 1363 c.c.”, come invecesostenuto dalla ricorrente (tra la pag. 16 e la pag. 17 delricorso).11. Per altro verso, nota il Collegio che le su trascrittereiterate considerazioni di Telecom implicano il riconoscimentoche le apposite clausole dei contratti di solidarietà fosseroautosufficienti ai fini anche della corretta quantificazione inriduzione rispetto al quantum a regime sia della tredicesimamensilità che del premio annuo; e del resto per l’appunto inaderenza ad esse è stato possibile determinare il dovuto a duedei ricorrenti (per la [OSCURATO:PERSONA], come già riferito in narrativa,il Tribunale non aveva riscontrato un credito in suo favore,limitandosi ad una pronuncia dichiarativa).Numero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/202612. Ergo, il ricorso ad un’applicazione analogica inN umcearou dsi ara ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’art. 42 del CCNL del 2013 è privo di qualsiasi fondamento.13. Per completezza, aggiunge il Collegio, rispetto a quantogià considerato sul contenuto di detto articolo della fontecollettiva nazionale, che, in disparte il rilievo che detto CCNL èsuccessivo al primo contratto di solidarietà del 2010, questocome quelli seguenti, nelle clausole su trascritte non operano ilbenché minimo richiamo esplicito a qualche previsione dellafonte nazionale, compreso il ridetto art. 42.Inoltre, nel senso della sostanziale autonomia, oltre chedell’autosufficienza, delle regole apposite recate nei contratti disolidarietà depone un criterio interpretativo, non solo letterale,ma legato all’intenzione dei contraenti in chiave, per così dire,“storica”, che tenga conto, cioè, del comportamento delle partidi essi anche dopo la “conclusione” di ognuno degli stessi ex art.1362, comma secondo, c.c.Si vuol dire che le parti dei contratti di solidarietà, inoccasione delle varie crisi aziendali che hanno reiteratamenteinteressato Telecom nell’arco di circa 8 anni, hanno concepito laclausola di cui s’è detto (salvo la marginale difformità della giàsegnalata eccezione iniziale del trattamento di fine rapporto, poisostituita dall’eccezione del premio di risultato; all’evidenzaininfluente ai fini di cui è causa) sempre nel medesimo tenoretestuale; il che, a sua volta, depone nel senso le parti contraentistesse non ne avessero riscontrato criticità sul piano operativo.14. A quest’ultimo proposito, occorre considerare che, nellosvolgimento della censura, la ricorrente ritiene “necessarioribadire quanto inspiegabilmente la Corte d’Appello ha omessodi considerare e, cioè, che la modalità di calcolo su base annuaNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026delle assenze ai fini della maturazione di Tredicesima e NPumreermo dii ora ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026Annuo costituisce ormai una prassi consolidata della Società,essendo stato adottato in occasione dell’applicazione di tutti icontratti di solidarietà sottoscritti a decorrere dal 2010, senzache i lavoratori, ed in particolare gli odierni controricorrenti,abbiano mai contestato tale modalità di conteggio” (così al § 46.a pag. 21 del ricorso in esame).15. Ebbene, a prescindere dal reiterarsi delle medesimenorme apposite nei diversi contratti di solidarietà di cui s’è giàdetto, è la ricorrente a non considerare che, come premesso innarrativa, la Corte si è espressamente pronunciata anche suquesto aspetto, reputando, per le ragioni esposte, irrilevante “laprassi dell’azienda che per qualche anno ha applicato condeterminazione unilaterale il criterio del computo su baseannua”, aggiungendo che non si poteva “davvero ravvisare unaprassi consolidata condivisa” (così a pag. 5 della sua sentenza).15.1. Soggiunge il Collegio che il rilievo attuale dellaricorrente, non solo non si confronta con la motivazione resa inproposito dai giudici d’appello, ma è del tutto generico, e, pergiunta, stando a quanto riferito dalla ricorrente, quest’ultima neigradi di merito neppure aveva sostenuto che la dedotta prassiaziendale fosse divenuta un “uso aziendale”.16. Infine, la ricorrente deduce che: “deve precisarsi chetutti gli allora appellati, in base a quanto previsto dall’art. 26 delCCNL Telecomunicazioni applicato, lavorano con orariodistribuito su 5 giorni alla settimana e, dunque, effettuano,nell’arco del mese, 20 o 21 giornate lavorative effettive. Nesegue, dunque, che, ai fini del conteggio di cui sopra, un mesedi lavoro effettivo corrisponde a 20/21 giornate e non a 30 inNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026quanto da tale monte complessivo vanno sottratte le gNiuomrenroa dti era ccolta generale 24291/2026Data pubblicazione 31/07/2026festivo e di libero lavorativo” (così alla pag. 22 del ricorso inesame).17. Anche in parte qua la censura è inammissibile.18. Occorre premettere in proposito che la Corte ha datoconto: i) che il Tribunale aveva richiesto ai ricorrenti dieffettuare nuovi conteggi delle differenze retributive secondo ilcriterio di “stretta proporzionalità” espressamente previsto daicontratti di solidarietà (v. pag. 2 della sua sentenza); ii) che talinuovi conteggi erano stati contestati dalla società laddove ladecurtazione di un rateo (di 13^ e di premio annuo) era statalegata ad un numero minimo di assenze di almeno 30 giorniall’anno, mentre tale numero minimo sarebbe dovuto essere di20/21 giorni dato che i ricorrenti osservavano un orariolavorativo distribuito su cinque giorni settimanali; iii) che ilTribunale non aveva accolto quest’ultima contestazione inquanto contraddetta dallo stesso operato della società, chenell’elaborare i propri conteggi ha sempre preso come punto diriferimento una mensilità pari a 30 giorni come base di calcolosu cui verificare il numero delle giornate lavorative svolte daidipendenti; iv) che l’allora appellante, col secondo motivod’appello, aveva appunto contestato i conteggi recepiti dalprimo giudice con riferimento al criterio dallo stesso indicato disottrarre un rateo (di 13esima o premio annuo) a fronte di 30giorni di assenza, e non invece a 20/21 giorni dato che iricorrenti lavoravano per 5 giorni la settimana.19. Orbene, la ricorrente non si confronta assolutamentecon la diffusa motivazione resa dalla Corte di merito perdisattendere tale censura, che, peraltro, come pure evidenziatoNumero registro generale 22557/2023in narrativa, era stata in parte giudicata inammissibile in ritoN umero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 24291/2026(cfr. pagg. 5-6 dell’impugnata sentenza).Data pubblicazione 31/07/202620. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore deicontroricorrenti, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inoltre, ètenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. Nulla va disposto quanto alle stesse spese tra laricorrente e l’intimata [OSCURATO:PERSONA], rimasta tale in questa sede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 2.600,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredei controricorrenti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 22557/2023Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 24291/2026Dat a pubblicazione 31/07/2026
Sentenza Cassazione n. 24291/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris