CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45824/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, reiterato con la memoria, in ordine alla affermazione di responsabilità non risulta proposto in appello e risulta anche manifestamente infondato alla luce della precisa ricostruzione dei fatti contenuta a p. 2 della motivazione; ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di appello con argomenti esposti a p.4 della impugnata sentenza; ritenuto che analogamente reiterativo appare il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di appello indicato le ragioni del diniego a p.4 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. *1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle .spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il!Consigliere E tensore [OSCURATO:PERSONA]