CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05DJ56I nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base prossima al minimo edittale, per altro a seguito dell'accoglimento dell'appello sul punto. In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Nessuna concreta contestazione è stata poi elevata rispetto al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore I