CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per CATTARINI Moreno, ha depositato memoria, con la quale ha rilevato la infondatezza del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale CATTARINI Moreno era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) codice strada (in Trieste il 20/10/2017), ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena e confermato nel resto, rigettando l'appello, con il quale il Procuratore generale aveva impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di dover riqualificare il fatto originariamente contestato quale ipotesi di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), codice strada, nella ipotesi di cui alla lett. b), norma citata. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, con riferimento al punto devoluto con il gravame. In particolare, ha censurato il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale il presunto andamento della curva di assorbimento dell'acool nell'organismo (considerata in fase ascendente al momento della misurazione, come testimoniato dai valori crescenti) consentiva di ricalcolare a posteriori il tasso alcolemico al momento della condotta. Tale ragionamento si tradurrebbe in una violazione di legge, la cui ratio è precipuamente quella di scongiurare che le persone si pongano alla guida in condizioni tali da incidere sulle prestazioni dell'organismo, la norma di riferimento essendo quella di cui all'art. 186 comma 4, codice strada, a mente del quale l'accertamento fornisce il valore da considerare ai fini della configurabilità del reato, rispetto alle differenti soglie di rilevanza. Secondo il deducente, la norma porrebbe una presunzione legale assoluta, fatto salvo il caso di prova di vizi dello strumento misuratore o di allegazione di elementi attestanti errori nello svolgimento della misurazione o tali da inficiare l'attendibilità del risultato. Pertanto, nessun rilievo può accordarsi ad argomentazioni che facciano leva sulla curva di assorbimento dell'alcool nel sangue (o di Widmark) o sui margini di errore delle metodologie impiegate (metodo enzimatico e gascromatografico), ponendosi tali temi fuori dall'oggetto del processo. Infine, ha contestato la pertinenza del richiamo operato dalla Corte triestina alla giurisprudenza di questa Corte, il caso riguardando una ipotesi del tutto diversa, nella quale l'accertamento era seguito a distanza di ore dalla condotta, mentre, in quello all'esame, la misurazione era intervenuta in un lasso temporale del tutto fisiologico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, nel rilevare la infondatezza del ricorso, ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il ricorrente, con riferimento alla condotta tipica (che è quella di guida in stato di alterazione alcolica secondo soglie prestabilite) e richiamato il principio per il quale la responsabilità penale deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio, principio al quale i giudici del doppio grado si sarebbero uniformati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha respinto l'appello proposto sul punto devoluto dal Procuratore generale, rilevando che il primo giudice, nel procedere alla contestata riqualificazione della condotta, aveva valorizzato, oltre alla distanza temporale (pari a circa 45 minuti), anche l'esito ascendente del risultato della misurazione, la seconda (effettuata alle 20:03 e pari a 1,84 g/l) essendo stata effettuata a distanza di dieci minuti dalla prima (pari a 1,67 g/I alle ore 19:52), registrando un valore sensibilmente maggiore. Da qui la condivisa deduzione che, al momento della guida, la concentrazione fosse ancora inferiore e che, nel dubbio, dovesse procedersi in favor rei. Sul punto, ha poi richiamato un precedente di questa Sezione della Corte di legittimità, ritenendo di rinvenirvi il principio, per il quale, in caso di distanza temporale tra la condotta e la misurazione (in quel caso pari a tre ore), l'andamento crescente della curva tra i venti e i sessanta minuti dall'assunzione e il successivo andamento decrescente imporrebbero l'acquisizione di altri elementi sintomatici. Nella specie, i giudici del merito, pur tenuto conto della presenza di elementi sintomatici, così come apprezzati da parte degli operanti (alito alcolico e occhi arrossati) e dell'esito positivo del test speditivo, hanno tuttavia reputato corretta la valutazione operata dal primo giudice, alla luce di tutti gli elementi disponibili (avendo quel giudice ricavato dalla incertezza sulla soglia rilevante nel caso di specie la giustificazione della operata riqualificazione). 3. Il motivo è manifestamente infondato. In via preliminare, questa Corte ritiene di dover ribadire il principio secondo il quale, in materia, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532; n. 42004 del 19/9/2019, Milutinovic, Rv. 277689, in cui si è ritenuta immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), codice strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in motivazione avendo la Corte precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test; sez. 7, ordinanza n. 8875 del 122/2020, Cr/varo, Rv. 279091). In realtà, anche il caso richiamato dai giudici del merito e nello stesso ricorso va in questa, avendo i giudici di legittimità specificamente affermato, in relazione al caso esaminato (nel quale, occorre ricordare, il lasso temporale - pari a tre/quattro ore, dato neppure accertato in maniera esaustiva - era stato ritenuto tale da poter introdurre un elemento di incertezza sui risultati dell'accertamento), il principio, secondo il quale la considerazione dell'elemento probatorio inerente all'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test. Di qui l'affermazione per la quale, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata (sez. 4, n. 39725 del 6/6/2019, Angeli, Rv. 277618). 4. Una volta ribadito il principio di diritto affermato dall'orientamento sopra richiamato, tuttavia, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del vizio denunciato (una violazione di legge) che, in realtà, si atteggia quale censura del percorso motivazionale svolto in maniera conforme dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che le evidenze del caso concreto, lette alla stregua di quei principi di diritto, pur confermando la rilevanza penale della condotta, non consentissero tuttavia di ritenere acquisita la prova certa del superamento della soglia più alta prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada. In difetto, però, di una deduzione specifica ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., non è consentito a questa Corte di pronunciarsi sulla eventuale sussistenza di una contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dai giudici del doppio grado di merito, ma neppure di una sua illogicità manifesta, non indicate, né argomentate dal ricorrente, le doglianze avendo riguardato piuttosto l'apprezzamento delle evidenze utilizzate per la ricostruzione del caso concreto. In tal modo, hanno finito per tradursi nella prospettazione di una lettura alternativa di esse e dei parametri di ricostruzione e valutazione della fattispecie, censure che, come tali, attengono al giudizio di merito, insindacabile in questa sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 29 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia ampí