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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33014/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Catania il 18 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il21 novembre 2020;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., nonché vizio di motivazione riguardo all’omessa concessione delleritenuto che le doglianze, ripetitive dei motivi di appello, sonomanifestamente infondate;ritenuto che l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. è stata adeguatamente motivata dal giudice di merito in ragionedell’abitualità della condotta (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591 - 01; Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01),annoverando l’imputato “numerosissimi precedenti specifici” per aver violato leprescrizioni di due distinti decreti di applicazione della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di P.S., dato non specificamente contestato nella suaoggettività;considerato che in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche,giustificato dalla Corte territoriale in ragione, oltre che del contegno processuale,della non occasionalità della condotta criminosa, la motivazione è da reputarsicongrua e adeguata in base all’orientamento di legittimità, secondo cui «in temadi attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Catania il 18 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il21 novembre 2020;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., nonché vizio di motivazione riguardo all’omessa concessione delleritenuto che le doglianze, ripetitive dei motivi di appello, sonomanifestamente infondate;ritenuto che l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. è stata adeguatamente motivata dal giudice di merito in ragionedell’abitualità della condotta (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591 - 01; Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01),annoverando l’imputato “numerosissimi precedenti specifici” per aver violato leprescrizioni di due distinti decreti di applicazione della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di P.S., dato non specificamente contestato nella suaoggettività;considerato che in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche,giustificato dalla Corte territoriale in ragione, oltre che del contegno processuale,della non occasionalità della condotta criminosa, la motivazione è da reputarsicongrua e adeguata in base all’orientamento di legittimità, secondo cui «in temadi attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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