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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2018

ECLI:EU:T:2018:806
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 19 novembre 2018 ( * ) «Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Termine di ricorso – Tardività - Eccezione d’illegittimità – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑661/16,

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati, ricorrente, sostenuta da Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, A. Villani e M. Caccialanza, avvocati, convenuto, sostenuto da: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da

V. [OSCURATO:PERSONA], A. Steiblytė e K.‑Ph.

Wojcik, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto una domanda fondata, da un lato, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, e, dall’altro, sull’articolo 277 TFUE, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da A.M.

Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti 1 Con decisione del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), il [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB), in sessione esecutiva, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). 2 L’SRB ha notificato tale decisione alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori. 3 Con nota n. 585762/16 del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, la Banca d’Italia (in prosieguo: l’«ARN italiana») ha informato la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo. 4 Con decisione del 20 maggio 2016 sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), l’SRB ha aumentato il contributo della ricorrente. 5 L’SRB ha parimenti notificato la seconda decisione impugnata alle ARN. 6 Con nota n. 709489/16 del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016, l’ARN italiana ha informato la ricorrente della necessità di versare l’importo della maggiorazione indicata al punto 4 supra. 7 La ricorrente ha chiesto ai competenti uffici dell’ARN italiana chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle ragioni dell’ammontare, particolarmente elevato, del suo contributo. 8 Il 15 giugno 2016, la ricorrente ha notificato all’ARN italiana e all’SRB il ricorso iscritto al numero di R.G. 6964/2016 da essa proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, delle note n. 585762/16 e n. 709489/16 dell’ARN italiana. 9 Nelle more del giudizio nazionale, l’ARN italiana ha depositato la propria memoria difensiva l’8 luglio 2016, allegando le decisioni impugnate. 10 Con ordinanza del 14 luglio 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la domanda di misure cautelari.

Procedimento e conclusioni delle parti 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 12 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 13 gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] europea è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’SRB. 13 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 19 gennaio 2017, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 14 Con ordinanza del 14 dicembre 2017, il Tribunale ha ordinato all’SRB, a titolo di misure istruttorie, di produrre, nelle versioni riservata e non riservata, le copie integrali degli originali delle decisioni impugnate, ivi compresi i loro allegati. 15 Il 15 gennaio e il 16 febbraio 2018, l’SRB ha ottemperato a tale ordinanza. 16 Con lettera del 12 marzo 2018, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha posto taluni quesiti all’SRB. 17 Il 27 marzo 2018, l’SRB ha parzialmente risposto a tali quesiti, sostenendo, riguardo alla parte restante, la necessità di adottare una misura istruttoria a causa della presenza di informazioni riservate. 18 Con ordinanza del 2 maggio 2018, il Tribunale ha adottato una misura istruttoria. 19 Con lettera del 18 maggio 2018, regolarizzata il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato a tale ordinanza. 20 Con decisione del 16 luglio 2018, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo di causa le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB, ad eccezione dei files in formato TXT contenuti nelle chiavette USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e non contenenti alcun dato riservato; detti files sono stati versati agli atti in formato cartaceo. 21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare, nelle parti in cui la riguardano, le decisioni impugnate; – dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), incompatibile con i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della certezza del diritto, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – dichiarare l’allegato I del regolamento delegato n. 2015/63 incompatibile con i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della certezza del diritto, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali; – dichiarare il regolamento delegato n. 2015/63 incompatibile con il principio della libertà di impresa, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali; – condannare l’SRB alle spese. 22 L’SRB chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile; – in via alternativa, respingere il ricorso in quanto infondato; – in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese; – in subordine, qualora il Tribunale dovesse accogliere uno o più motivi dedotti dalla ricorrente, limitare l’effetto temporale della dichiarazione di illegittimità a partire dalla scadenza del primo semestre successivo al passaggio in giudicato della emandanda sentenza. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 24 La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile e fondato. 25 Nella replica, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’SRB.

In diritto 26 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sull’irricevibilità del ricorso di annullamento 27 L’SRB sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto gli atti impugnati non riguardano direttamente e individualmente la ricorrente.

Soltanto l’atto adottato dall’ARN italiana sulla base della decisione dell’SRB produrrebbe un effetto giuridico nei confronti della ricorrente.

Quest’ultima dovrebbe adire il giudice nazionale, il quale potrebbe sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. 28 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica italiana, contesta tali argomenti. 29 Per quanto riguarda il termine, la ricorrente osserva che la nota dell’ARN italiana del 3 maggio 2016 si limitava ad informarla dell’importo da versare, menzionando un regolamento di riferimento errato e senza notificarle né renderle «altrimenti» nota la prima decisione impugnata.

Allo stesso modo, neppure la seconda decisione impugnata le è stata notificata.

Nelle more del giudizio nazionale, detta ARN ha depositato la propria memoria difensiva l’8 luglio 2016, allegandovi le decisioni impugnate.

La ricorrente afferma che è solo in quel momento che ne ha preso conoscenza. 30 In primo luogo, si evince chiaramente dalla normativa applicabile al caso di specie, in particolare dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto delle decisioni impugnate che approvano e rettificano detti contributi.

Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ARN non modifica questa constatazione. 31 In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (GU 2015, L 15, pag. 1), gli organi ai quali l’SRB, autore delle decisioni che fissano gli importi dei contributi ex ante, comunica dette decisioni sono le ARN e non le banche.

Le ARN sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, le sole entità alle quali l’autore delle decisioni in argomento è tenuto ad inviare queste ultime, e, pertanto, in ultima analisi, i destinatari di tali decisioni ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 32 La constatazione che le ARN hanno la qualità di destinatari delle decisioni dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali presso le banche. 33 Senza che sia necessario esaminare il rispetto delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve constatare che il presente ricorso è manifestamente irricevibile, per le ragioni di seguito esposte. 34 A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. 35 Nel caso di specie, le decisioni impugnate non sono state né pubblicate né notificate alla ricorrente, che non ne è la destinataria. 36 Per costante giurisprudenza, in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere solamente dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole.

Con questa riserva, il termine di ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 18; sentenze del 19 febbraio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑309/95, EU:C:1998:66, punto 18, e del 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑48/96 P, EU:C:1998:223, punto 25). 37 Pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che decorre – in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza, è diverso dal termine ragionevole di cui detta parte dispone per chiedere la trasmissione del testo integrale dell’atto stesso al fine di averne esatta conoscenza (ordinanza del 10 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punto 128). 38 Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha ricevuto, come tutti gli istituti interessati dal versamento di un contributo ex ante per il 2016 all’SRF, i documenti e i questionari necessari per fornire i dati atti a consentire il calcolo dei contributi individuali da parte dell’SRB.

Tali documenti e questionari informavano la ricorrente delle basi giuridiche applicabili e del fatto che il contributo all’SRF sarebbe stato calcolato dall’SRB. 39 Successivamente, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della prima decisione impugnata attraverso la nota dell’ARN italiana del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, e della seconda decisione impugnata attraverso la nota della suddetta ARN del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016. 40 Sebbene la ricorrente consideri che solo dopo il deposito delle decisioni impugnate avvenuto in data 8 luglio 2016 essa ne ha potuto prendere conoscenza, si deve constatare che essa non nega di essere stata a conoscenza dell’esistenza di dette decisioni prima di tale data. 41 Dato che la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate, essa doveva o proporre un ricorso a titolo conservativo in attesa della trasmissione di tali decisioni oppure chiederne la comunicazione entro il termine ragionevole stabilito dalla giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 37 supra. 42 Il «termine ragionevole» per chiedere la trasmissione di una decisione a seguito della presa di conoscenza della sua esistenza non è un termine prefissato che si deduce automaticamente dalla durata del termine del ricorso di annullamento, bensì un termine che dipende dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 32 a 34). 43 Riguardo alla nozione di termine ragionevole, si deve notare, da un lato, che la Corte ha giudicato in altre cause che un termine di due mesi, calcolato a decorrere dalla data di conoscenza dell’esistenza di una decisione, per chiederne la comunicazione, superava il termine ragionevole (ordinanza del 5 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 19; v. anche, in tal senso, ordinanza del 10 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punti 131 e 132). 44 Si deve rilevare, dall’altro lato, che il Tribunale ha giudicato in altri casi che una domanda di trasmissione del testo integrale di una decisione presentata oltre quattro mesi dopo che il ricorrente aveva preso conoscenza dell’esistenza dell’atto doveva ritenersi formulata al di fuori di qualsiasi termine ragionevole (v., in tal senso, ordinanze del 15 luglio 1998, LPN e GEOTA/[OSCURATO:PERSONA], T‑155/95, EU:T:1998:167, punto 44, e del 18 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑200/09, non pubblicata, EU:T:2010:200, punto 63). 45 Date le circostanze del caso di specie, non vi è motivo per adottare un approccio differente rispetto a quello seguito dalla Corte e dal Tribunale. 46 Alla luce dei fatti richiamati ai punti 38 e 39 supra, la ricorrente non poteva ignorare, a partire dal 3 e dal 30 maggio 2016, l’esistenza delle decisioni impugnate.

Essa era pertanto tenuta o a presentare un ricorso entro il termine di ricorso, oppure almeno a chiedere la trasmissione di tali decisioni entro un termine ragionevole, ai fini della proposizione di un ricorso. 47 Ebbene, la ricorrente, dopo aver preso conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate, non ha chiesto la trasmissione di queste ultime, tanto meno entro un termine ragionevole. 48 Inoltre, la ricorrente non ha dedotto né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto. 49 Ne consegue che il ricorso, presentato il 19 settembre 2016, è manifestamente tardivo e deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sull’irricevibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del regolamento delegato n. 2015/63 50 La ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento delegato n. 2015/63, nonché dell’allegato I al medesimo, o, se del caso, dell’intero regolamento. 51 Occorre ricordare che la possibilità di far valere l’illegittimità di un atto a carattere generale in forza dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto d’azione autonomo e non può essere esercitata in mancanza di un diritto di ricorso principale (v. sentenza del 6 giugno 2013, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑279/11, EU:T:2013:299, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 52 Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato n. 2015/63 è manifestamente irricevibile, in mancanza di un diritto d’azione autonomo per far valere l’illegittimità di un atto di portata generale. 53 Inoltre, e dato che la domanda della ricorrente volta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato n. 2015/63 mira implicitamente ma necessariamente, a fortiori, ad ottenere una dichiarazione di illegittimità nel contesto di un ricorso di annullamento delle decisioni impugnate, va osservato che l’assenza di un diritto d’azione autonomo implica altresì che l’irricevibilità del ricorso principale comporti quella dell’eccezione di illegittimità formulata a sostegno dello stesso. 54 Orbene, è stato dichiarato che il ricorso di annullamento, nella parte in cui è diretto contro le decisioni controverse, è manifestamente irricevibile (v. punto 49 supra).

Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63 è, in ogni caso, manifestamente irricevibile. 55 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve, nei suoi diversi aspetti e componenti, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese 56 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 57 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Lussemburgo, 19 novembre 2018 Il cancelliere Il presidente E. Coulon A.M.

Collins * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 19 novembre 2018 ( * ) «Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Termine di ricorso – Tardività - Eccezione d’illegittimità – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑661/16, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati, ricorrente, sostenuta da Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, A. Villani e M. Caccialanza, avvocati, convenuto, sostenuto da: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA], A. Steiblytė e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto una domanda fondata, da un lato, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, e, dall’altro, sull’articolo 277 TFUE, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti 1 Con decisione del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), il [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB), in sessione esecutiva, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). 2 L’SRB ha notificato tale decisione alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori. 3 Con nota n. 585762/16 del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, la Banca d’Italia (in prosieguo: l’«ARN italiana») ha informato la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo. 4 Con decisione del 20 maggio 2016 sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), l’SRB ha aumentato il contributo della ricorrente. 5 L’SRB ha parimenti notificato la seconda decisione impugnata alle ARN. 6 Con nota n. 709489/16 del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016, l’ARN italiana ha informato la ricorrente della necessità di versare l’importo della maggiorazione indicata al punto 4 supra. 7 La ricorrente ha chiesto ai competenti uffici dell’ARN italiana chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle ragioni dell’ammontare, particolarmente elevato, del suo contributo. 8 Il 15 giugno 2016, la ricorrente ha notificato all’ARN italiana e all’SRB il ricorso iscritto al numero di R.G. 6964/2016 da essa proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, delle note n. 585762/16 e n. 709489/16 dell’ARN italiana. 9 Nelle more del giudizio nazionale, l’ARN italiana ha depositato la propria memoria difensiva l’8 luglio 2016, allegando le decisioni impugnate. 10 Con ordinanza del 14 luglio 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la domanda di misure cautelari. Procedimento e conclusioni delle parti 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 12 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 13 gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] europea è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’SRB. 13 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 19 gennaio 2017, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 14 Con ordinanza del 14 dicembre 2017, il Tribunale ha ordinato all’SRB, a titolo di misure istruttorie, di produrre, nelle versioni riservata e non riservata, le copie integrali degli originali delle decisioni impugnate, ivi compresi i loro allegati. 15 Il 15 gennaio e il 16 febbraio 2018, l’SRB ha ottemperato a tale ordinanza. 16 Con lettera del 12 marzo 2018, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha posto taluni quesiti all’SRB. 17 Il 27 marzo 2018, l’SRB ha parzialmente risposto a tali quesiti, sostenendo, riguardo alla parte restante, la necessità di adottare una misura istruttoria a causa della presenza di informazioni riservate. 18 Con ordinanza del 2 maggio 2018, il Tribunale ha adottato una misura istruttoria. 19 Con lettera del 18 maggio 2018, regolarizzata il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato a tale ordinanza. 20 Con decisione del 16 luglio 2018, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo di causa le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB, ad eccezione dei files in formato TXT contenuti nelle chiavette USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e non contenenti alcun dato riservato; detti files sono stati versati agli atti in formato cartaceo. 21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare, nelle parti in cui la riguardano, le decisioni impugnate; –        dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), incompatibile con i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della certezza del diritto, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; –        dichiarare l’allegato I del regolamento delegato n. 2015/63 incompatibile con i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della certezza del diritto, come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali; –        dichiarare il regolamento delegato n. 2015/63 incompatibile con il principio della libertà di impresa, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali; –        condannare l’SRB alle spese. 22 L’SRB chiede che il Tribunale voglia: –        dichiarare il ricorso irricevibile; –        in via alternativa, respingere il ricorso in quanto infondato; –        in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese; –        in subordine, qualora il Tribunale dovesse accogliere uno o più motivi dedotti dalla ricorrente, limitare l’effetto temporale della dichiarazione di illegittimità a partire dalla scadenza del primo semestre successivo al passaggio in giudicato della emandanda sentenza. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. 24 La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile e fondato. 25 Nella replica, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’SRB. In diritto 26 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. Sull’irricevibilità del ricorso di annullamento 27 L’SRB sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto gli atti impugnati non riguardano direttamente e individualmente la ricorrente. Soltanto l’atto adottato dall’ARN italiana sulla base della decisione dell’SRB produrrebbe un effetto giuridico nei confronti della ricorrente. Quest’ultima dovrebbe adire il giudice nazionale, il quale potrebbe sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. 28 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica italiana, contesta tali argomenti. 29 Per quanto riguarda il termine, la ricorrente osserva che la nota dell’ARN italiana del 3 maggio 2016 si limitava ad informarla dell’importo da versare, menzionando un regolamento di riferimento errato e senza notificarle né renderle «altrimenti» nota la prima decisione impugnata. Allo stesso modo, neppure la seconda decisione impugnata le è stata notificata. Nelle more del giudizio nazionale, detta ARN ha depositato la propria memoria difensiva l’8 luglio 2016, allegandovi le decisioni impugnate. La ricorrente afferma che è solo in quel momento che ne ha preso conoscenza. 30 In primo luogo, si evince chiaramente dalla normativa applicabile al caso di specie, in particolare dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto delle decisioni impugnate che approvano e rettificano detti contributi. Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ARN non modifica questa constatazione. 31 In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (GU 2015, L 15, pag. 1), gli organi ai quali l’SRB, autore delle decisioni che fissano gli importi dei contributi ex ante, comunica dette decisioni sono le ARN e non le banche. Le ARN sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, le sole entità alle quali l’autore delle decisioni in argomento è tenuto ad inviare queste ultime, e, pertanto, in ultima analisi, i destinatari di tali decisioni ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 32 La constatazione che le ARN hanno la qualità di destinatari delle decisioni dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali presso le banche. 33 Senza che sia necessario esaminare il rispetto delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve constatare che il presente ricorso è manifestamente irricevibile, per le ragioni di seguito esposte. 34 A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. 35 Nel caso di specie, le decisioni impugnate non sono state né pubblicate né notificate alla ricorrente, che non ne è la destinataria. 36 Per costante giurisprudenza, in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere solamente dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. Con questa riserva, il termine di ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 18; sentenze del 19 febbraio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑309/95, EU:C:1998:66, punto 18, e del 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑48/96 P, EU:C:1998:223, punto 25). 37 Pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che decorre – in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza, è diverso dal termine ragionevole di cui detta parte dispone per chiedere la trasmissione del testo integrale dell’atto stesso al fine di averne esatta conoscenza (ordinanza del 10 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punto 128). 38 Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha ricevuto, come tutti gli istituti interessati dal versamento di un contributo ex ante per il 2016 all’SRF, i documenti e i questionari necessari per fornire i dati atti a consentire il calcolo dei contributi individuali da parte dell’SRB. Tali documenti e questionari informavano la ricorrente delle basi giuridiche applicabili e del fatto che il contributo all’SRF sarebbe stato calcolato dall’SRB. 39 Successivamente, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della prima decisione impugnata attraverso la nota dell’ARN italiana del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, e della seconda decisione impugnata attraverso la nota della suddetta ARN del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016. 40 Sebbene la ricorrente consideri che solo dopo il deposito delle decisioni impugnate avvenuto in data 8 luglio 2016 essa ne ha potuto prendere conoscenza, si deve constatare che essa non nega di essere stata a conoscenza dell’esistenza di dette decisioni prima di tale data. 41 Dato che la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate, essa doveva o proporre un ricorso a titolo conservativo in attesa della trasmissione di tali decisioni oppure chiederne la comunicazione entro il termine ragionevole stabilito dalla giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 37 supra. 42 Il «termine ragionevole» per chiedere la trasmissione di una decisione a seguito della presa di conoscenza della sua esistenza non è un termine prefissato che si deduce automaticamente dalla durata del termine del ricorso di annullamento, bensì un termine che dipende dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 32 a 34). 43 Riguardo alla nozione di termine ragionevole, si deve notare, da un lato, che la Corte ha giudicato in altre cause che un termine di due mesi, calcolato a decorrere dalla data di conoscenza dell’esistenza di una decisione, per chiederne la comunicazione, superava il termine ragionevole (ordinanza del 5 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 19; v. anche, in tal senso, ordinanza del 10 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punti 131 e 132). 44 Si deve rilevare, dall’altro lato, che il Tribunale ha giudicato in altri casi che una domanda di trasmissione del testo integrale di una decisione presentata oltre quattro mesi dopo che il ricorrente aveva preso conoscenza dell’esistenza dell’atto doveva ritenersi formulata al di fuori di qualsiasi termine ragionevole (v., in tal senso, ordinanze del 15 luglio 1998, LPN e GEOTA/[OSCURATO:PERSONA], T‑155/95, EU:T:1998:167, punto 44, e del 18 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑200/09, non pubblicata, EU:T:2010:200, punto 63). 45 Date le circostanze del caso di specie, non vi è motivo per adottare un approccio differente rispetto a quello seguito dalla Corte e dal Tribunale. 46 Alla luce dei fatti richiamati ai punti 38 e 39 supra, la ricorrente non poteva ignorare, a partire dal 3 e dal 30 maggio 2016, l’esistenza delle decisioni impugnate. Essa era pertanto tenuta o a presentare un ricorso entro il termine di ricorso, oppure almeno a chiedere la trasmissione di tali decisioni entro un termine ragionevole, ai fini della proposizione di un ricorso. 47 Ebbene, la ricorrente, dopo aver preso conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate, non ha chiesto la trasmissione di queste ultime, tanto meno entro un termine ragionevole. 48 Inoltre, la ricorrente non ha dedotto né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto. 49 Ne consegue che il ricorso, presentato il 19 settembre 2016, è manifestamente tardivo e deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sull’irricevibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del regolamento delegato n. 2015/63 50 La ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento delegato n. 2015/63, nonché dell’allegato I al medesimo, o, se del caso, dell’intero regolamento. 51 Occorre ricordare che la possibilità di far valere l’illegittimità di un atto a carattere generale in forza dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto d’azione autonomo e non può essere esercitata in mancanza di un diritto di ricorso principale (v. sentenza del 6 giugno 2013, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑279/11, EU:T:2013:299, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 52 Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato n. 2015/63 è manifestamente irricevibile, in mancanza di un diritto d’azione autonomo per far valere l’illegittimità di un atto di portata generale. 53 Inoltre, e dato che la domanda della ricorrente volta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato n. 2015/63 mira implicitamente ma necessariamente, a fortiori, ad ottenere una dichiarazione di illegittimità nel contesto di un ricorso di annullamento delle decisioni impugnate, va osservato che l’assenza di un diritto d’azione autonomo implica altresì che l’irricevibilità del ricorso principale comporti quella dell’eccezione di illegittimità formulata a sostegno dello stesso. 54 Orbene, è stato dichiarato che il ricorso di annullamento, nella parte in cui è diretto contro le decisioni controverse, è manifestamente irricevibile (v. punto 49 supra). Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63 è, in ogni caso, manifestamente irricevibile. 55 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve, nei suoi diversi aspetti e componenti, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sulle spese 56 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 57 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. Lussemburgo, 19 novembre 2018 Il cancelliere Il presidente E. Coulon A.M. Collins * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris