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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14142/2026

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61H29 G924K)[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02566250920), inpersona del liquidatore, legale rappresentante pro tem-pore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02446160927), in persona del li-quidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:02146420928), in persona del liquidatore, legale rappre-sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PaniSIDDU Viviana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L69 B745V)[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 003283950925), inpersona della legale rappresentante pro tempore, Vi-viana SidduBONI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D61 L202J)BONI Loreta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L64 L202R)BONI Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D65 G113 T)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MLNRLF 46T14 F272G)-ricorrenti-nei confronti diSTAITI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D62 F158A)DETTORI Piera (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D66 E366P)CARCANGIU Monica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L43 B354O)CARCANGIU Fabrizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M23 B354C)Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026CARCANGIU Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L08 E336K)Data pubblicazione 14/05/2026PITZALIS Antonina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D50 D947K)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 44H01 G058K)MELIS Enrico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76A13 B354O)LAI Ivan (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H22 E336P)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSNMNL 65M05 B465B)-controricorrenti-nonchéZEDDA Claudio (C.F.: non indicato)-intimato-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliarin. 257/2023, pubblicata in data 19 luglio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del16 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Loreta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., HorizontaS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Partecipazioni StrategieS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., si sono costi-tuiti parti civili nel processo penale contro [OSCURATO:PERSONA], EnricoMelis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso, del reato di diffamazione (artt. 110e 595, commi 1, 2 e 3, c.p.), per aver redatto e diffuso, tra icittadini del paese di Isili, un volantino contenente offese allaloro reputazione.Gli imputati, in sede penale, sono stati condannati in primogrado e, poi, assolti in appello, ma la sentenza di assoluzione,su ricorso delle parti civili, è stata cassata, ai soli effetti civili,da questa Corte (Cass. pen. n. 5899/2021), con rinvio al giu-dice civile competente in grado di appello, per nuovo esame, aisensi dell’art. 622 c.p.p.Le domande risarcitorie, dopo la riassunzione, sono state soloparzialmente accolte dalla Corte d’appello di Cagliari, che hacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Enrico Melis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamentoNumero di raccolta generale 14142/2026della somma di € 3.000,00 ciascuno a: [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CentroServizi [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (detrattoquanto già ricevuto in forza della sentenza n. 918/2018 del Tri-bunale Penale di Cagliari), oltre accessori; non sono state, in-vece, accolte le altre domande proposte.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen-tante delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ePartecipazioni e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] IncantadaS.r.l., [OSCURATO:PERSONA], Loreta e [OSCURATO:PERSONA], sulla base diotto motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Monica, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giu-dizio); b) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimatoClaudio Zedda.È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..I ricorrenti ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lai hanno depositatomemorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «A) Nullità dellasentenza per erronea e falsa applicazione al giudizio civile degliartt. 623 – 627 cpp e 384-392 e ss cpc violazione e falsa appli-cazione dell’art. 622 cpp (art. 360 1° comma n. cpp).

B) Viola-zione e falsa applicazione dell’art 622 cpp in relazione all’art.2909 cc (art 360 1 c n 4 cpc)».1.1 I ricorrenti contestano «il capo in cui, al fine di delineare ilthema decidendum la Corte d’Appello ha ritenuto fosse suo ob-bligo doversi conformare alla decisione della Cassazione nelRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026senso di limitare detto thema decidendum solo alle questioniData pubblicazione 14/05/2026dalla stessa espressamente decise così pervenendo alla dichia-razione di inammissibilità delle domande proposte da tutte leSignore Boni, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] srl.L’impugnazione investe, inoltre, il punto in cui si afferma che lasentenza della Corte d’Appello penale non sarebbe stato tra-volto interamente dall’annullamento, ma solo limitatamente almotivo espressamente deciso applicando erroneamente le re-gole e principi del processo penale, tra l’altro dando rilievo de-terminante alle ragioni dell’annullamento».Il motivo è infondato.1.2 La Corte d’appello ha rilevato che, in seguito alla pronunciadella Corte di cassazione in sede penale, era stata annullata lasentenza penale di assoluzione emessa in secondo grado (e,quindi, il conseguente rigetto della domanda delle parti civili)esclusivamente nella parte relativa alla condotta diffamatoriaposta in essere con la seguente espressione contenuta nel vo-lantino diffuso dai convenuti: «Infine, a proposito del tentativoposto in essere attraverso il ricorso al Tar, sulla decisione dellagiunta comunale di riportare al 4% la destinazione delle areeurbanizzate per gli insediamenti fotovoltaici, di intimidire gliamministratori, con minacce di stampo mafioso, di risarcimentodanni per milioni di euro, diffondendo l’informazione in modotrionfalistico».In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’annullamentodella sentenza penale di assoluzione degli imputati aveva ri-guardato solo la valenza diffamatoria dell’accusa rivolta alleparti civili di aver tentato di intimidire gli amministratori «conminacce di stampo mafioso», in relazione ad un ricorso ammi-nistrativo che era stato proposto da alcune delle parti stesse,mentre per gli altri aspetti delle condotte oggetto dell’imputa-zione penale si era ormai consolidato il giudicato interno di as-soluzione.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Secondo i ricorrenti, invece, nel giudizio civile di rinvio avrebbeNumero di raccolta generale 14142/2026dovuto essere oggetto di una nuova valutazione l’intero conte- Data pubblicazione 14/05/2026nuto diffamatorio del volantino, senza limiti.In particolare, l’assunto dei ricorrenti, in diritto, è quello percui, una volta annullata la decisione penale di completa assolu-zione degli imputati, al giudice civile competerebbe di accertaresenza limiti il fondamento della domanda risarcitoria delle particivili, in ogni suo aspetto e non solo con riguardo al limitatoprofilo oggetto dell’annullamento pronunciato dalla Corte diCassazione in sede penale.Tale assunto non è condivisibile.1.3 Nonostante sia ormai consolidato l’indirizzo che riconoscepiena autonomia al giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622c.p.p., rispetto a quello penale precedentemente svoltosi (cfr.,ad es.: Cass., Sez. 3, n. 25481 del 17/9/2025; Sez. 3, n. 30496del 18/10/2022; Sez. 3, n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, n.15859 del 12/6/2019), resta fermo che tale autonomia può edeve operare, comunque, nei limiti del rinvio e non oltre, trat-tandosi pur sempre di una «translatio iudicii» e non di un giu-dizio del tutto nuovo.Va data, quindi, continuità al principio di diritto (rispetto alquale il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre ad alcunarimeditazione) secondo il quale «in tema di annullamento pro-nunciato dalla Cassazione penale ai soli effetti civili, il rinvio exart. 622 c.p.p., operando solo una translatio iudicii, non nullificala precedente fase del giudizio civile, svoltasi congiuntamentecon il giudizio penale perché la parte offesa si è costituita qualeparte civile, con la conseguenza che davanti al giudice civile adquem non sono proponibili domande del tutto nuove» (Cass.,Sez. 3, n. 4743 del 23/2/2025; conferma l’operatività delle pre-clusioni di cui all’art. 183 c.p.c., anche nel giudizio di rinvio insede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la stessa, già richiamata,Cass., Sez. 3, n. 25481 del 17/9/2025).Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026Di conseguenza, in una fattispecie in cui in sede penale è stataData pubblicazione 14/05/2026formulata una imputazione per una pluralità di condotte, ov-vero, come nel caso in esame, per una condotta complessa chepresenta vari e differenti profili, nel caso in cui, per una speci-fica condotta, ovvero per alcuni profili della condotta com-plessa, sia intervenuta l’assoluzione (indipendentemente dallaformula) e non vi sia stato annullamento di tale assoluzione, ciòcomporta che, per il profilo in esame, resta confermata la sen-tenza penale di assoluzione (che implica l’automatico rigettodella domanda risarcitoria delle parti civili) e non opera alcunrinvio al giudice civile.Ne consegue, altresì, che al giudice civile è trasferita l’azionerisarcitoria, già avanzata in sede penale, limitatamente ai profiliche non hanno avuto un esito definitivo nel giudizio penale:onde, il giudizio di rinvio davanti al giudice civile in grado diappello avrà oggetto limitato a tali profili.1.4 La decisione impugnata risulta conforme ai principi di dirittosin qui esposti, onde il motivo di ricorso in esame è infondato.2.

Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 622 cpp e 112 cpc (art. 360 1° comma n.4 cp)».2.1 I ricorrenti contestano «il capo della sentenza caratteriz-zato dalla conseguente omessa decisione sul contenuto illecito– perché offensivo, denigratorio e diffamatorio – del residuocontenuto del volantino oggetto dell’imputazione penale e sulleconseguenti pretese azionate in quella sede dai ricorrenti».Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte conriguardo al precedente.2.2 Sulla base della corretta ricostruzione dell’oggetto del giu-dizio di rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ri-sulta conforme a diritto la decisione impugnata, anche nellaparte in cui ha ritenuto di limitare il proprio accertamento alsolo profilo della condotta oggetto di imputazione penale per ilRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026quale aveva avuto luogo l’annullamento della sentenza di asso-Data pubblicazione 14/05/2026luzione.2.3 Non può ritenersi fondato neanche l’assunto per cui la va-lutazione complessiva del volantino costituiva una questioneconnessa per interdipendenza logico-giuridica, non suscettibiledi autonoma decisione, rispetto al profilo della pretesa condottadiffamatoria per cui aveva avuto luogo l’annullamento dellasentenza di assoluzione.Al contrario, tale annullamento aveva riguardato proprio – edesclusivamente – lo specifico punto costituito dall’attribuzionealle parti civili di una condotta intimidatoria «di stampo ma-fioso» in relazione al ricorso amministrativo, senza che tale af-fermazione fosse sostenuta da almeno un nucleo di verità sto-rica, ma non il resto del contenuto del volantino e i riferimentialle vicende in esso richiamate.2.4 Per gli altri profili della condotta che si assume diffamatoria,d’altronde, la sentenza della Corte di Cassazione emessa insede penale non può affatto intendersi come di “assorbimento”:si tratta, al contrario, di una pronuncia di rigetto dell’impugna-zione o, quanto meno, di mancato accoglimento della stessa, ilche comporta le medesime conseguenze sin qui illustrate.3.

Con il terzo motivo si denunzia «1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 622 in relazione all’art. 112 cpc (art. 360 1°comma n. 4 cpc). 2) Violazione dell’art 115 cpc (art 360 1 c n4 cpc). 3) Omessa decisione su un fatto decisivo oggetto di di-scussione tra le parti (Art. 360 1° comma n. 5 cpc). 4) Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 622 cpp in relazione agliartt. 183 5° - 6° comma cpc in ordine alla presunta novità ditalune delle domande proposte in questo giudizio (art. 360 1°comma n. 4 cpc)».3.1 I ricorrenti contestano «i capi della sentenza in cui venivanodichiarate inammissibili le domande risarcitorie proposte conl’atto di citazione con riferimento ai fatti e ai comportamentiRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026pregiudizievoli antecedenti e successivi al volantino (dal 2011Data pubblicazione 14/05/2026al 2018) perché le relative pretese risarcitorie non erano stateformulate nel giudizio penale e l’altro in cui venivano respintele domande proposte dalle sorelle Boni, dalla Siddu e da [OSCURATO:PERSONA] perché non ritenute destinatarie delle dichiara-zioni considerate diffamatorie dal giudice di rinvio».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.2 Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello, in sede di rinvio aisensi dell’art. 622 c.p.p., avrebbe addirittura dovuto pronun-ciarsi anche sul contenuto diffamatorio di condotte estranee aquelle oggetto dell’imputazione penale.L’assunto non è condivisibile, per le medesime ragioni già espo-ste in relazione ai primi due motivi del ricorso.Nonostante l’autonomia del giudizio civile di rinvio ai sensidell’art. 622 c.p.p., come già chiarito, in tale sede non si pos-sono proporre domande risarcitorie del tutto nuove e, in parti-colare, non sono proponibili domande fondate su condotteestranee a quelle oggetto dell’imputazione penale.3.3 Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto non ammissibilela nuova domanda risarcitoria estesa alla considerazione delle«iniziative politiche e giudiziarie assunte e delle dichiarazioniassunte dai resistenti anche con l’ausilio di terzi come dal 2011al 2018», perché tali condotte non rientravano tra quelle og-getto di imputazione in sede penale.Se avesse ammesso l’ampliamento del thema decidendum a taliulteriori condotte, avrebbe – di fatto – consentito la proposi-zione di vere e proprie domande nuove, fondate su fatti diversida quelli in origini allegati, nel corso di un giudizio di rinvio disecondo grado che trae origine da una mera «translatio iudicii»,domande la cui ammissibilità è, invece, certamente da esclu-dere sul piano processuale.3.4 I ricorrenti contestano, altresì, la statuizione con cui, in re-lazione ai profili oggetto del rinvio in sede civile, è stato esclusoRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026che fossero state vittime di diffamazione alcune delle parti civiliData pubblicazione 14/05/2026costituite in sede penale (segnatamente, le sorelle Boni e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l.).La Corte d’appello ha ritenuto che tali soggetti non fossero, inradice, coinvolti nell’unico profilo di responsabilità oggetto delrinvio e, cioè, quello relativo alle pretese minacce intimidatoriedi stampo mafioso, essendo tali minacce, a loro volta, correlatead un ricorso presentato al T.A.R., in cui essi non erano coin-volti.Secondo i ricorrenti, al contrario, il comportamento minacciosoe intimidatorio, per quanto emergeva dal complesso del volan-tino, doveva ritenersi attribuito anche a tali soggetti giuridici enon solo a quelli che avevano proposto il ricorso al T.A.R..Ricostruito in tali termini l’oggetto della censura, essa si risolvenella contestazione di un accertamento di fatto in ordine al si-gnificato ed al senso effettivo, in concreto, dello scritto diffa-matorio, accertamento sostenuto da adeguata motivazione,non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoriasul piano logico e, come tale, non sindacabile in sede di legitti-mità.4.

Con il quarto motivo si denunzia «Nullità della sentenza perviolazione degli art. 112-99 cpc relativo alla violazione del po-tere dovere di corretta interpretazione conseguente valutazionedella una domanda effettivamente proposta (art. 360 1°comma n. 3 cp)».4.1 I ricorrenti contestano «il punto della sentenza in cui venivadichiarata l’inammissibilità della domanda volta a ritenere re-sponsabili i convenuti del reato di diffamazione aggravata».Sostengono che «la richiesta di condanna per diffamazione ag-gravata ai fini civilistici, oltre che essere ultronea e irrilevantedi fronte alla completezza delle precedenti conclusioni, va lettanel suo contenuto sostanziale e cioè come diretta a ottenerel’accertamento della responsabilità dei ricorrenti per l’illecitoRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026civile costituito dal contenuto gravemente diffamatorio del vo-Data pubblicazione 14/05/2026lantino» e «quindi dichiarare inammissibile la domanda sullabase delle mere espressioni letterali della stessa significa nonsolo assumere una decisione irrilevante ai fini del decidere, maviolare apertamente il potere-dovere del giudice di interpre-tarne il contenuto effettivo e sostanziale».4.2 Per quanto è possibile comprendere dal contenutodell’esposizione (che non appare affatto chiara e di agevole per-cezione, in verità), secondo i ricorrenti non sarebbe stata ade-guatamente intesa dalla Corte d’appello, in sede di rinvio, laportata dalla loro domanda risarcitoria, estesa all’intero conte-nuto del volantino controverso e non solo ad alcune delleespressioni in esso contenute.4.3 Il motivo di ricorso – così ricostruito il suo oggetto, l’unicoche la Corte ritiene effettivamente desumibile dal contenutodell’esposizione – è anch’esso infondato.In realtà, come già ampiamente chiarito, la Corte d’appello nonha erroneamente ritenuto non proposta la domanda di unanuova valutazione, ai fini civilistici, degli aspetti del contenutodel volantino diversi da quelli per cui era stata annullata la sen-tenza di assoluzione in sede penale.Ha ritenuto, al contrario, che si trattasse di una domanda inam-missibile, perché in parte relativa a condotte non oggettodell’imputazione in sede penale ed in parte relativa a profilidella condotta diffamatoria per i quali era passata in giudicatola pronuncia di assoluzione.Ciò è sufficiente ad escludere la dedotta violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato.5.

Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica-zione degli artt 115-116-177-188-189-244 cpc per omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art360 1 c n 5 cpc)».Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20265.1 I ricorrenti contestano «il punto della sentenza in cui veni-Data pubblicazione 14/05/2026vano rigettate le istanze istruttorie».Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.5.2 Gli stessi ricorrenti fanno presente che i mezzi di prova ri-tenuti inammissibili erano relativi ai profili della domanda risar-citoria ritenuti inammissibili dalla Corte d’appello.Di conseguenza, il motivo in esame non può che seguire la sortedei primi tre.Ciò assorbe ogni altra questione sul punto.5.3 Solo a fini di completezza, si osserva che appaiono condi-visibili le valutazioni della Corte d’appello, che ha giudicatoinammissibili i capitoli di prova in contestazione (che sonoesclusivamente quelli indicati con i nn. 4, 11, 14, 15, 16 e 17),perché generici, perché alcuni di essi contenevano valutazionie giudizi non demandabili al testimone e perché alcune dellerelative circostanze di fatto erano già provate documental-mente.6.

Con il sesto motivo si denunzia «1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cpc (art. 360 1° comma n. 4) 2) Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 2043 – 2059 cc (art. 3601° comma n. 3 cp)».6.1 I ricorrenti contestano «il capo della sentenza in cui, qualeconseguenza dell’affermazione secondo cui i ricorrenti nonavrebbero chiesto il danno patrimoniale in sede penale e lostesso non veniva liquidato nonché l’ulteriore capo in cui, pereffetto della limitazione del thema decidendum l’illecito ritenutoveniva ritenuto di lieve entità e liquidato in misura irrisoria».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.6.2 La richiesta di danni patrimoniali era, come riconoscono glistessi ricorrenti, in buona parte ricollegata ai profili della do-manda ritenuti inammissibili in sede di rinvio.Sotto tale aspetto, il motivo in esame non può che seguire lasorte dei precedenti.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20266.3 Sotto altro aspetto, l’esclusione della possibilità di ricono-Data pubblicazione 14/05/2026scere il risarcimento dei danni patrimoniali è stata motivatadalla Corte d’appello sul rilievo che, nell’atto di costituzione diparte civile, non erano state effettuate adeguate allegazioni inrelazione a tali danni.I ricorrenti si limitano, in proposito, a sostenere che, nel costi-tuirsi parti civili nel processo penale, avevano chiesto il risarci-mento dei danni sia non patrimoniali, sia patrimoniali, ma nonrichiamano adeguatamente, in violazione dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., il contenuto dell’atto di costituzione di parte ci-vile, in relazione alle eventuali allegazioni formulate con ri-guardo ai suddetti danni patrimoniali, il che non consente diaccedere al merito della censura, al fine di verificare la corret-tezza del rilievo operato dalla Corte territoriale sul difetto diallegazioni in proposito.In altri termini, i ricorrenti sembrano confondere il rilievo dellaCorte d’appello sul difetto di attività assertiva in relazione aidanni patrimoniali con un rilievo di omessa proposizione dellastessa domanda di risarcimenti di tali danni.Sotto tale profilo, le censure non sembrano neanche cogliereadeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della statui-zione impugnata.6.4 In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso in radice che lecondotte diffamatorie ancora ammissibilmente in contestazionenel giudizio di rinvio potessero avere causato i danni patrimo-niali indicati in tale ultima sede dai ricorrenti.Sotto tale aspetto, le censure di cui al motivo di ricorso inesame si risolvono nella contestazione di un accertamento difatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente ap-parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e,come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nellarichiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il chenon è consentito nel giudizio di legittimità.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20266.5 Altrettanto è a dirsi con riguardo alla valutazione dell’entitàData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del pregiudizio ai fini della liquidazione equitativa del danno,che è stato parametrato ad una diffamazione a mezzo stampadi «tenue gravità», con il richiamo alle «tabelle del Tribunale diMilano redatte tenendo conto del risultato della raccolta edell’analisi da parte dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Mi-lano dei criteri di orientamento per la liquidazione equitativa deldanno da diffamazione, applicati tra 2014 ed il 2017 tra i varitribunali dislocati su tutto il territorio nazionale, ivi compreso ilTribunale di Cagliari».La liquidazione equitativa del danno è stata, comunque, effet-tuata considerando tutti i parametri in proposito rilevanti (inparticolare: «l’assai limitata notorietà dei diffamanti, il fatto chel’episodio diffamatorio ha sicuramente avuto una minima diffu-sione tenuto conto che il volantino risulta essere stato distri-buito esclusivamente all’interno del paese di Isili direttamenteinteressato all’iniziativa imprenditoriale del Pani senza chel’espressione diffamatoria risulti aver avuto una qualche riso-nanza mediatica, la tenue intensità dell’elemento soggettivo, ilcontesto di forte contrasto politico nel quale il volantino è statostilato e le importanti problematiche di carattere politico, so-ciale ed ambientale ad esso sottese, la promozione del giudizioamministrativo nel quale le ricorrenti si sono riservate le do-mande risarcitorie prospettate anche nell’articolo di stampa ri-chiamato»).Anche per tale profilo, le censure si risolvono nella contesta-zione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata moti-vazione, non meramente apparente, né insanabilmente con-traddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nellapresente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversavalutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio dilegittimità.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20267.

Con il settimo motivo si denunzia «1) Nullità della sentenzaData pubblicazione 14/05/2026per violazione degli artt. 99 – 112 cpc (art. 360 1° comma n. 4cpc) 2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 4°comma cpc (art 360 1 c n 4 cpc)».7.1 I ricorrenti contestano « … il capo della sentenza in cui ilGiudice andando ultra petita per un verso e in difetto di provasotto altro ha detratto dal danno liquidato presunte somme pa-gate in esecuzione della sentenza di primo grado».Il motivo è infondato.7.2 La Corte d’appello non ha operato alcun accertamento difatto in ordine all’effettivo avvenuto pagamento di somme invirtù della sentenza di primo grado, ma ha semplicemente pre-cisato che, dall’importo da pagare a titolo risarcitorio, oggettodella condanna pronunciata a carico di alcuni dei convenuti,avrebbe dovuto essere detratto quanto eventualmente daglistessi già pagato in esecuzione della sentenza penale di primogrado, che prevedeva una provvisionale, come è – ovviamente– corretto che avvenga, onde evitare indebite duplicazioni ri-sarcitorie.8.

Con l’ottavo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica-zione degli artt. 622 – 91 – 92 – 96 – 112 cpc (art. 360 1°comma n. 4 cpp)».8.1 I ricorrenti contestano «i capi della sentenza in cui le sorelleBoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannatealle spese del giudizio in favore delle due parti costituite e ve-nivano compensate per la metà delle spese di tutti i gradi delgiudizio tra i resistenti e i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA], Partecipazioni e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SardegnaEuropa».Il motivo è infondato.8.2 In primo luogo, i ricorrenti chiedono una nuova regolamen-tazione delle spese dell’intero giudizio, quale conseguenzadell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso,Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026richiesta che, evidentemente, non può che seguire la sorte deiNumero di raccolta generale 14142/2026medesimi: e tanto vale anche per la posizione dei soggetti giu- Data pubblicazione 14/05/2026ridici in relazione ai quali la domanda risarcitoria è stata inte-gralmente rigettata, la cui soccombenza giustifica, di per sé, aisensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle speseprocessuali.8.3 È, d’altronde, manifestamente infondato, in diritto, l’as-sunto per cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto liquidare lespese del processo penale, con riguardo ad ogni sua fase, ben-ché ciò debba sempre avvenire, evidentemente, sulla base diuna valutazione globale della soccombenza all’esito finale dellacontroversia, come, del resto, ha correttamente fatto la Corted’appello (cfr. Cass., Sez. 3, n. 1570 del 19/1/2023; Sez. 3, n.17134 del 15/6/2023).8.4 È, infine, evidente che le spese relative alle fasi del giudiziosvoltesi in sede penale non possono che essere liquidate conl’utilizzazione della relativa tariffa.9.

Il ricorso è rigettato.9.1 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sullabase del principio della soccombenza, come in dispositivo.9.2 Non possono essere liquidate tali spese in favore dei con-troricorrenti Lai e Melis, in quanto la loro costituzione risultairregolare.Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., il controricorso va depositato neltermine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ri-corso, insieme con gli atti e i documenti e con la procura spe-ciale, se conferita con atto separato.Nella specie, la procura speciale rilasciata (con distinti atti se-parati) dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lai al loro difensore non èstata depositata entro tale termine: il ricorso è stato loro noti-ficato in data 3 novembre 2023; in data 13 dicembre 2023,quindi nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., è stato depositato ilRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026controricorso, ma non le procure speciali, che sono poi stateData pubblicazione 14/05/2026depositate solo in data 2 gennaio 2024, quindi tardivamente.9.3 Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presuppostiper la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c..9.4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proces-suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro-cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le-gittimità in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], PieraDettori, nonché [OSCURATO:PERSONA], Monica, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole, in complessivi € 5.000,00,oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac-cessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 16 aprile 2026.Il PresidenteAntonietta SCRIMARic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61H29 G924K)[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02566250920), inpersona del liquidatore, legale rappresentante pro tem-pore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02446160927), in persona del li-quidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.:02146420928), in persona del liquidatore, legale rappre-sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PaniSIDDU Viviana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L69 B745V)[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 003283950925), inpersona della legale rappresentante pro tempore, Vi-viana SidduBONI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D61 L202J)BONI Loreta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L64 L202R)BONI Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D65 G113 T)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MLNRLF 46T14 F272G)-ricorrenti-nei confronti diSTAITI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55D62 F158A)DETTORI Piera (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D66 E366P)CARCANGIU Monica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L43 B354O)CARCANGIU Fabrizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M23 B354C)Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026CARCANGIU Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L08 E336K)Data pubblicazione 14/05/2026PITZALIS Antonina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D50 D947K)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 44H01 G058K)MELIS Enrico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76A13 B354O)LAI Ivan (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H22 E336P)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSNMNL 65M05 B465B)-controricorrenti-nonchéZEDDA Claudio (C.F.: non indicato)-intimato-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliarin. 257/2023, pubblicata in data 19 luglio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del16 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Loreta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., HorizontaS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Partecipazioni StrategieS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., si sono costi-tuiti parti civili nel processo penale contro [OSCURATO:PERSONA], EnricoMelis, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso, del reato di diffamazione (artt. 110e 595, commi 1, 2 e 3, c.p.), per aver redatto e diffuso, tra icittadini del paese di Isili, un volantino contenente offese allaloro reputazione.Gli imputati, in sede penale, sono stati condannati in primogrado e, poi, assolti in appello, ma la sentenza di assoluzione,su ricorso delle parti civili, è stata cassata, ai soli effetti civili,da questa Corte (Cass. pen. n. 5899/2021), con rinvio al giu-dice civile competente in grado di appello, per nuovo esame, aisensi dell’art. 622 c.p.p.Le domande risarcitorie, dopo la riassunzione, sono state soloparzialmente accolte dalla Corte d’appello di Cagliari, che hacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Enrico Melis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamentoNumero di raccolta generale 14142/2026della somma di € 3.000,00 ciascuno a: [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CentroServizi [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (detrattoquanto già ricevuto in forza della sentenza n. 918/2018 del Tri-bunale Penale di Cagliari), oltre accessori; non sono state, in-vece, accolte le altre domande proposte.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen-tante delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ePartecipazioni e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] IncantadaS.r.l., [OSCURATO:PERSONA], Loreta e [OSCURATO:PERSONA], sulla base diotto motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Monica, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giu-dizio); b) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimatoClaudio Zedda.È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..I ricorrenti ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lai hanno depositatomemorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «A) Nullità dellasentenza per erronea e falsa applicazione al giudizio civile degliartt. 623 – 627 cpp e 384-392 e ss cpc violazione e falsa appli-cazione dell’art. 622 cpp (art. 360 1° comma n. cpp). B) Viola-zione e falsa applicazione dell’art 622 cpp in relazione all’art.2909 cc (art 360 1 c n 4 cpc)».1.1 I ricorrenti contestano «il capo in cui, al fine di delineare ilthema decidendum la Corte d’Appello ha ritenuto fosse suo ob-bligo doversi conformare alla decisione della Cassazione nelRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026senso di limitare detto thema decidendum solo alle questioniData pubblicazione 14/05/2026dalla stessa espressamente decise così pervenendo alla dichia-razione di inammissibilità delle domande proposte da tutte leSignore Boni, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] srl.L’impugnazione investe, inoltre, il punto in cui si afferma che lasentenza della Corte d’Appello penale non sarebbe stato tra-volto interamente dall’annullamento, ma solo limitatamente almotivo espressamente deciso applicando erroneamente le re-gole e principi del processo penale, tra l’altro dando rilievo de-terminante alle ragioni dell’annullamento».Il motivo è infondato.1.2 La Corte d’appello ha rilevato che, in seguito alla pronunciadella Corte di cassazione in sede penale, era stata annullata lasentenza penale di assoluzione emessa in secondo grado (e,quindi, il conseguente rigetto della domanda delle parti civili)esclusivamente nella parte relativa alla condotta diffamatoriaposta in essere con la seguente espressione contenuta nel vo-lantino diffuso dai convenuti: «Infine, a proposito del tentativoposto in essere attraverso il ricorso al Tar, sulla decisione dellagiunta comunale di riportare al 4% la destinazione delle areeurbanizzate per gli insediamenti fotovoltaici, di intimidire gliamministratori, con minacce di stampo mafioso, di risarcimentodanni per milioni di euro, diffondendo l’informazione in modotrionfalistico».In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’annullamentodella sentenza penale di assoluzione degli imputati aveva ri-guardato solo la valenza diffamatoria dell’accusa rivolta alleparti civili di aver tentato di intimidire gli amministratori «conminacce di stampo mafioso», in relazione ad un ricorso ammi-nistrativo che era stato proposto da alcune delle parti stesse,mentre per gli altri aspetti delle condotte oggetto dell’imputa-zione penale si era ormai consolidato il giudicato interno di as-soluzione.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Secondo i ricorrenti, invece, nel giudizio civile di rinvio avrebbeNumero di raccolta generale 14142/2026dovuto essere oggetto di una nuova valutazione l’intero conte- Data pubblicazione 14/05/2026nuto diffamatorio del volantino, senza limiti.In particolare, l’assunto dei ricorrenti, in diritto, è quello percui, una volta annullata la decisione penale di completa assolu-zione degli imputati, al giudice civile competerebbe di accertaresenza limiti il fondamento della domanda risarcitoria delle particivili, in ogni suo aspetto e non solo con riguardo al limitatoprofilo oggetto dell’annullamento pronunciato dalla Corte diCassazione in sede penale.Tale assunto non è condivisibile.1.3 Nonostante sia ormai consolidato l’indirizzo che riconoscepiena autonomia al giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622c.p.p., rispetto a quello penale precedentemente svoltosi (cfr.,ad es.: Cass., Sez. 3, n. 25481 del 17/9/2025; Sez. 3, n. 30496del 18/10/2022; Sez. 3, n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, n.15859 del 12/6/2019), resta fermo che tale autonomia può edeve operare, comunque, nei limiti del rinvio e non oltre, trat-tandosi pur sempre di una «translatio iudicii» e non di un giu-dizio del tutto nuovo.Va data, quindi, continuità al principio di diritto (rispetto alquale il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre ad alcunarimeditazione) secondo il quale «in tema di annullamento pro-nunciato dalla Cassazione penale ai soli effetti civili, il rinvio exart. 622 c.p.p., operando solo una translatio iudicii, non nullificala precedente fase del giudizio civile, svoltasi congiuntamentecon il giudizio penale perché la parte offesa si è costituita qualeparte civile, con la conseguenza che davanti al giudice civile adquem non sono proponibili domande del tutto nuove» (Cass.,Sez. 3, n. 4743 del 23/2/2025; conferma l’operatività delle pre-clusioni di cui all’art. 183 c.p.c., anche nel giudizio di rinvio insede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la stessa, già richiamata,Cass., Sez. 3, n. 25481 del 17/9/2025).Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026Di conseguenza, in una fattispecie in cui in sede penale è stataData pubblicazione 14/05/2026formulata una imputazione per una pluralità di condotte, ov-vero, come nel caso in esame, per una condotta complessa chepresenta vari e differenti profili, nel caso in cui, per una speci-fica condotta, ovvero per alcuni profili della condotta com-plessa, sia intervenuta l’assoluzione (indipendentemente dallaformula) e non vi sia stato annullamento di tale assoluzione, ciòcomporta che, per il profilo in esame, resta confermata la sen-tenza penale di assoluzione (che implica l’automatico rigettodella domanda risarcitoria delle parti civili) e non opera alcunrinvio al giudice civile.Ne consegue, altresì, che al giudice civile è trasferita l’azionerisarcitoria, già avanzata in sede penale, limitatamente ai profiliche non hanno avuto un esito definitivo nel giudizio penale:onde, il giudizio di rinvio davanti al giudice civile in grado diappello avrà oggetto limitato a tali profili.1.4 La decisione impugnata risulta conforme ai principi di dirittosin qui esposti, onde il motivo di ricorso in esame è infondato.2. Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 622 cpp e 112 cpc (art. 360 1° comma n.4 cp)».2.1 I ricorrenti contestano «il capo della sentenza caratteriz-zato dalla conseguente omessa decisione sul contenuto illecito– perché offensivo, denigratorio e diffamatorio – del residuocontenuto del volantino oggetto dell’imputazione penale e sulleconseguenti pretese azionate in quella sede dai ricorrenti».Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte conriguardo al precedente.2.2 Sulla base della corretta ricostruzione dell’oggetto del giu-dizio di rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ri-sulta conforme a diritto la decisione impugnata, anche nellaparte in cui ha ritenuto di limitare il proprio accertamento alsolo profilo della condotta oggetto di imputazione penale per ilRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026quale aveva avuto luogo l’annullamento della sentenza di asso-Data pubblicazione 14/05/2026luzione.2.3 Non può ritenersi fondato neanche l’assunto per cui la va-lutazione complessiva del volantino costituiva una questioneconnessa per interdipendenza logico-giuridica, non suscettibiledi autonoma decisione, rispetto al profilo della pretesa condottadiffamatoria per cui aveva avuto luogo l’annullamento dellasentenza di assoluzione.Al contrario, tale annullamento aveva riguardato proprio – edesclusivamente – lo specifico punto costituito dall’attribuzionealle parti civili di una condotta intimidatoria «di stampo ma-fioso» in relazione al ricorso amministrativo, senza che tale af-fermazione fosse sostenuta da almeno un nucleo di verità sto-rica, ma non il resto del contenuto del volantino e i riferimentialle vicende in esso richiamate.2.4 Per gli altri profili della condotta che si assume diffamatoria,d’altronde, la sentenza della Corte di Cassazione emessa insede penale non può affatto intendersi come di “assorbimento”:si tratta, al contrario, di una pronuncia di rigetto dell’impugna-zione o, quanto meno, di mancato accoglimento della stessa, ilche comporta le medesime conseguenze sin qui illustrate.3. Con il terzo motivo si denunzia «1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 622 in relazione all’art. 112 cpc (art. 360 1°comma n. 4 cpc). 2) Violazione dell’art 115 cpc (art 360 1 c n4 cpc). 3) Omessa decisione su un fatto decisivo oggetto di di-scussione tra le parti (Art. 360 1° comma n. 5 cpc). 4) Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 622 cpp in relazione agliartt. 183 5° - 6° comma cpc in ordine alla presunta novità ditalune delle domande proposte in questo giudizio (art. 360 1°comma n. 4 cpc)».3.1 I ricorrenti contestano «i capi della sentenza in cui venivanodichiarate inammissibili le domande risarcitorie proposte conl’atto di citazione con riferimento ai fatti e ai comportamentiRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026pregiudizievoli antecedenti e successivi al volantino (dal 2011Data pubblicazione 14/05/2026al 2018) perché le relative pretese risarcitorie non erano stateformulate nel giudizio penale e l’altro in cui venivano respintele domande proposte dalle sorelle Boni, dalla Siddu e da [OSCURATO:PERSONA] perché non ritenute destinatarie delle dichiara-zioni considerate diffamatorie dal giudice di rinvio».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.2 Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello, in sede di rinvio aisensi dell’art. 622 c.p.p., avrebbe addirittura dovuto pronun-ciarsi anche sul contenuto diffamatorio di condotte estranee aquelle oggetto dell’imputazione penale.L’assunto non è condivisibile, per le medesime ragioni già espo-ste in relazione ai primi due motivi del ricorso.Nonostante l’autonomia del giudizio civile di rinvio ai sensidell’art. 622 c.p.p., come già chiarito, in tale sede non si pos-sono proporre domande risarcitorie del tutto nuove e, in parti-colare, non sono proponibili domande fondate su condotteestranee a quelle oggetto dell’imputazione penale.3.3 Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto non ammissibilela nuova domanda risarcitoria estesa alla considerazione delle«iniziative politiche e giudiziarie assunte e delle dichiarazioniassunte dai resistenti anche con l’ausilio di terzi come dal 2011al 2018», perché tali condotte non rientravano tra quelle og-getto di imputazione in sede penale.Se avesse ammesso l’ampliamento del thema decidendum a taliulteriori condotte, avrebbe – di fatto – consentito la proposi-zione di vere e proprie domande nuove, fondate su fatti diversida quelli in origini allegati, nel corso di un giudizio di rinvio disecondo grado che trae origine da una mera «translatio iudicii»,domande la cui ammissibilità è, invece, certamente da esclu-dere sul piano processuale.3.4 I ricorrenti contestano, altresì, la statuizione con cui, in re-lazione ai profili oggetto del rinvio in sede civile, è stato esclusoRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026che fossero state vittime di diffamazione alcune delle parti civiliData pubblicazione 14/05/2026costituite in sede penale (segnatamente, le sorelle Boni e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l.).La Corte d’appello ha ritenuto che tali soggetti non fossero, inradice, coinvolti nell’unico profilo di responsabilità oggetto delrinvio e, cioè, quello relativo alle pretese minacce intimidatoriedi stampo mafioso, essendo tali minacce, a loro volta, correlatead un ricorso presentato al T.A.R., in cui essi non erano coin-volti.Secondo i ricorrenti, al contrario, il comportamento minacciosoe intimidatorio, per quanto emergeva dal complesso del volan-tino, doveva ritenersi attribuito anche a tali soggetti giuridici enon solo a quelli che avevano proposto il ricorso al T.A.R..Ricostruito in tali termini l’oggetto della censura, essa si risolvenella contestazione di un accertamento di fatto in ordine al si-gnificato ed al senso effettivo, in concreto, dello scritto diffa-matorio, accertamento sostenuto da adeguata motivazione,non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoriasul piano logico e, come tale, non sindacabile in sede di legitti-mità.4. Con il quarto motivo si denunzia «Nullità della sentenza perviolazione degli art. 112-99 cpc relativo alla violazione del po-tere dovere di corretta interpretazione conseguente valutazionedella una domanda effettivamente proposta (art. 360 1°comma n. 3 cp)».4.1 I ricorrenti contestano «il punto della sentenza in cui venivadichiarata l’inammissibilità della domanda volta a ritenere re-sponsabili i convenuti del reato di diffamazione aggravata».Sostengono che «la richiesta di condanna per diffamazione ag-gravata ai fini civilistici, oltre che essere ultronea e irrilevantedi fronte alla completezza delle precedenti conclusioni, va lettanel suo contenuto sostanziale e cioè come diretta a ottenerel’accertamento della responsabilità dei ricorrenti per l’illecitoRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026civile costituito dal contenuto gravemente diffamatorio del vo-Data pubblicazione 14/05/2026lantino» e «quindi dichiarare inammissibile la domanda sullabase delle mere espressioni letterali della stessa significa nonsolo assumere una decisione irrilevante ai fini del decidere, maviolare apertamente il potere-dovere del giudice di interpre-tarne il contenuto effettivo e sostanziale».4.2 Per quanto è possibile comprendere dal contenutodell’esposizione (che non appare affatto chiara e di agevole per-cezione, in verità), secondo i ricorrenti non sarebbe stata ade-guatamente intesa dalla Corte d’appello, in sede di rinvio, laportata dalla loro domanda risarcitoria, estesa all’intero conte-nuto del volantino controverso e non solo ad alcune delleespressioni in esso contenute.4.3 Il motivo di ricorso – così ricostruito il suo oggetto, l’unicoche la Corte ritiene effettivamente desumibile dal contenutodell’esposizione – è anch’esso infondato.In realtà, come già ampiamente chiarito, la Corte d’appello nonha erroneamente ritenuto non proposta la domanda di unanuova valutazione, ai fini civilistici, degli aspetti del contenutodel volantino diversi da quelli per cui era stata annullata la sen-tenza di assoluzione in sede penale.Ha ritenuto, al contrario, che si trattasse di una domanda inam-missibile, perché in parte relativa a condotte non oggettodell’imputazione in sede penale ed in parte relativa a profilidella condotta diffamatoria per i quali era passata in giudicatola pronuncia di assoluzione.Ciò è sufficiente ad escludere la dedotta violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato.5. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica-zione degli artt 115-116-177-188-189-244 cpc per omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art360 1 c n 5 cpc)».Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20265.1 I ricorrenti contestano «il punto della sentenza in cui veni-Data pubblicazione 14/05/2026vano rigettate le istanze istruttorie».Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.5.2 Gli stessi ricorrenti fanno presente che i mezzi di prova ri-tenuti inammissibili erano relativi ai profili della domanda risar-citoria ritenuti inammissibili dalla Corte d’appello.Di conseguenza, il motivo in esame non può che seguire la sortedei primi tre.Ciò assorbe ogni altra questione sul punto.5.3 Solo a fini di completezza, si osserva che appaiono condi-visibili le valutazioni della Corte d’appello, che ha giudicatoinammissibili i capitoli di prova in contestazione (che sonoesclusivamente quelli indicati con i nn. 4, 11, 14, 15, 16 e 17),perché generici, perché alcuni di essi contenevano valutazionie giudizi non demandabili al testimone e perché alcune dellerelative circostanze di fatto erano già provate documental-mente.6. Con il sesto motivo si denunzia «1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cpc (art. 360 1° comma n. 4) 2) Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 2043 – 2059 cc (art. 3601° comma n. 3 cp)».6.1 I ricorrenti contestano «il capo della sentenza in cui, qualeconseguenza dell’affermazione secondo cui i ricorrenti nonavrebbero chiesto il danno patrimoniale in sede penale e lostesso non veniva liquidato nonché l’ulteriore capo in cui, pereffetto della limitazione del thema decidendum l’illecito ritenutoveniva ritenuto di lieve entità e liquidato in misura irrisoria».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.6.2 La richiesta di danni patrimoniali era, come riconoscono glistessi ricorrenti, in buona parte ricollegata ai profili della do-manda ritenuti inammissibili in sede di rinvio.Sotto tale aspetto, il motivo in esame non può che seguire lasorte dei precedenti.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20266.3 Sotto altro aspetto, l’esclusione della possibilità di ricono-Data pubblicazione 14/05/2026scere il risarcimento dei danni patrimoniali è stata motivatadalla Corte d’appello sul rilievo che, nell’atto di costituzione diparte civile, non erano state effettuate adeguate allegazioni inrelazione a tali danni.I ricorrenti si limitano, in proposito, a sostenere che, nel costi-tuirsi parti civili nel processo penale, avevano chiesto il risarci-mento dei danni sia non patrimoniali, sia patrimoniali, ma nonrichiamano adeguatamente, in violazione dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., il contenuto dell’atto di costituzione di parte ci-vile, in relazione alle eventuali allegazioni formulate con ri-guardo ai suddetti danni patrimoniali, il che non consente diaccedere al merito della censura, al fine di verificare la corret-tezza del rilievo operato dalla Corte territoriale sul difetto diallegazioni in proposito.In altri termini, i ricorrenti sembrano confondere il rilievo dellaCorte d’appello sul difetto di attività assertiva in relazione aidanni patrimoniali con un rilievo di omessa proposizione dellastessa domanda di risarcimenti di tali danni.Sotto tale profilo, le censure non sembrano neanche cogliereadeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della statui-zione impugnata.6.4 In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso in radice che lecondotte diffamatorie ancora ammissibilmente in contestazionenel giudizio di rinvio potessero avere causato i danni patrimo-niali indicati in tale ultima sede dai ricorrenti.Sotto tale aspetto, le censure di cui al motivo di ricorso inesame si risolvono nella contestazione di un accertamento difatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente ap-parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e,come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nellarichiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il chenon è consentito nel giudizio di legittimità.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20266.5 Altrettanto è a dirsi con riguardo alla valutazione dell’entitàData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del pregiudizio ai fini della liquidazione equitativa del danno,che è stato parametrato ad una diffamazione a mezzo stampadi «tenue gravità», con il richiamo alle «tabelle del Tribunale diMilano redatte tenendo conto del risultato della raccolta edell’analisi da parte dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Mi-lano dei criteri di orientamento per la liquidazione equitativa deldanno da diffamazione, applicati tra 2014 ed il 2017 tra i varitribunali dislocati su tutto il territorio nazionale, ivi compreso ilTribunale di Cagliari».La liquidazione equitativa del danno è stata, comunque, effet-tuata considerando tutti i parametri in proposito rilevanti (inparticolare: «l’assai limitata notorietà dei diffamanti, il fatto chel’episodio diffamatorio ha sicuramente avuto una minima diffu-sione tenuto conto che il volantino risulta essere stato distri-buito esclusivamente all’interno del paese di Isili direttamenteinteressato all’iniziativa imprenditoriale del Pani senza chel’espressione diffamatoria risulti aver avuto una qualche riso-nanza mediatica, la tenue intensità dell’elemento soggettivo, ilcontesto di forte contrasto politico nel quale il volantino è statostilato e le importanti problematiche di carattere politico, so-ciale ed ambientale ad esso sottese, la promozione del giudizioamministrativo nel quale le ricorrenti si sono riservate le do-mande risarcitorie prospettate anche nell’articolo di stampa ri-chiamato»).Anche per tale profilo, le censure si risolvono nella contesta-zione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata moti-vazione, non meramente apparente, né insanabilmente con-traddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nellapresente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversavalutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio dilegittimità.Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/20267. Con il settimo motivo si denunzia «1) Nullità della sentenzaData pubblicazione 14/05/2026per violazione degli artt. 99 – 112 cpc (art. 360 1° comma n. 4cpc) 2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 4°comma cpc (art 360 1 c n 4 cpc)».7.1 I ricorrenti contestano « … il capo della sentenza in cui ilGiudice andando ultra petita per un verso e in difetto di provasotto altro ha detratto dal danno liquidato presunte somme pa-gate in esecuzione della sentenza di primo grado».Il motivo è infondato.7.2 La Corte d’appello non ha operato alcun accertamento difatto in ordine all’effettivo avvenuto pagamento di somme invirtù della sentenza di primo grado, ma ha semplicemente pre-cisato che, dall’importo da pagare a titolo risarcitorio, oggettodella condanna pronunciata a carico di alcuni dei convenuti,avrebbe dovuto essere detratto quanto eventualmente daglistessi già pagato in esecuzione della sentenza penale di primogrado, che prevedeva una provvisionale, come è – ovviamente– corretto che avvenga, onde evitare indebite duplicazioni ri-sarcitorie.8. Con l’ottavo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica-zione degli artt. 622 – 91 – 92 – 96 – 112 cpc (art. 360 1°comma n. 4 cpp)».8.1 I ricorrenti contestano «i capi della sentenza in cui le sorelleBoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannatealle spese del giudizio in favore delle due parti costituite e ve-nivano compensate per la metà delle spese di tutti i gradi delgiudizio tra i resistenti e i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA], Partecipazioni e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SardegnaEuropa».Il motivo è infondato.8.2 In primo luogo, i ricorrenti chiedono una nuova regolamen-tazione delle spese dell’intero giudizio, quale conseguenzadell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso,Ric. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026richiesta che, evidentemente, non può che seguire la sorte deiNumero di raccolta generale 14142/2026medesimi: e tanto vale anche per la posizione dei soggetti giu- Data pubblicazione 14/05/2026ridici in relazione ai quali la domanda risarcitoria è stata inte-gralmente rigettata, la cui soccombenza giustifica, di per sé, aisensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle speseprocessuali.8.3 È, d’altronde, manifestamente infondato, in diritto, l’as-sunto per cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto liquidare lespese del processo penale, con riguardo ad ogni sua fase, ben-ché ciò debba sempre avvenire, evidentemente, sulla base diuna valutazione globale della soccombenza all’esito finale dellacontroversia, come, del resto, ha correttamente fatto la Corted’appello (cfr. Cass., Sez. 3, n. 1570 del 19/1/2023; Sez. 3, n.17134 del 15/6/2023).8.4 È, infine, evidente che le spese relative alle fasi del giudiziosvoltesi in sede penale non possono che essere liquidate conl’utilizzazione della relativa tariffa.9. Il ricorso è rigettato.9.1 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sullabase del principio della soccombenza, come in dispositivo.9.2 Non possono essere liquidate tali spese in favore dei con-troricorrenti Lai e Melis, in quanto la loro costituzione risultairregolare.Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., il controricorso va depositato neltermine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ri-corso, insieme con gli atti e i documenti e con la procura spe-ciale, se conferita con atto separato.Nella specie, la procura speciale rilasciata (con distinti atti se-parati) dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lai al loro difensore non èstata depositata entro tale termine: il ricorso è stato loro noti-ficato in data 3 novembre 2023; in data 13 dicembre 2023,quindi nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., è stato depositato ilRic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 22943/2023Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14142/2026controricorso, ma non le procure speciali, che sono poi stateData pubblicazione 14/05/2026depositate solo in data 2 gennaio 2024, quindi tardivamente.9.3 Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presuppostiper la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c..9.4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proces-suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro-cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le-gittimità in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], PieraDettori, nonché [OSCURATO:PERSONA], Monica, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole, in complessivi € 5.000,00,oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac-cessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 16 aprile 2026.Il PresidenteAntonietta SCRIMARic. n. 22943/2023 – Sez. 3 – Ad. 16 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 16 di 16
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