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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 25338/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (87 giorni) per il delitto di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 4, cod. pen., per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione per delinquere avente lo scopo di realizzare degli impianti fotovoltaici in violazione delle procedure previste dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché di commettere delitti di falso (artt. 359, 481 e 483 cod. pen.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 81 e 316-ter cod. pen.), rispetto al quale, dopo essere stata emessa sentenza di incompetenza territoriale dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 12 novembre 2015, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su conforme richiesta del P.M., aveva emesso in data 21 marzo 2019 decreto di archiviazione.

1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, il provvedimento di archiviazione, pur avendo espresso una prognosi negativa circa la possibilità di sostenere fondatamente l'accusa in giudizio, ha, pur tuttavia, ritenuto comprovata l'esistenza di comportamenti, imputabili alla Puleio, idonei ad escludere il riconoscimento in suo favore del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione.

A dire del giudice della riparazione, infatti, l'istante non avrebbe fornito, in primo luogo, supporto alcuno alle indagini nel corso del celebrato interrogatorio di garanzia, in cui si era limitata ad esprimere affermazioni generiche ed incerte, senza offrire adeguata esplicazione del singolare ruolo da costei ricoperto di unico centro di interessi di diverse società da lei gestite ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era amministratore unico), tutte coinvolte, secondo la prospettazione accusatoria, in una complessa operazione di aggiramento della normativa di settore, realizzata frazionando artificiosamente un unico impianto fotovoltaico di notevole potenza in 21 impianti di potenza inferiore, tutti contigui tra loro, al fine di eludere l'obbligo della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], rendendo sufficiente la presentazione di semplici [OSCURATO:PERSONA].

La colpa grave della Puleio è stata, in particolare, individuata nel fatto di essersi trovata in una situazione di palese conflitto di interessi, avendo ricoperto, ad un tempo, sia la carica di amministratore unico delle società conduttrici ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che quella di membro del consiglio di amministrazione della società locatrice dei terreni ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mantenendo tale ultima qualifica perfino dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare nei suoi confronti, continuando a percepire, fino all'ultimo, i canoni locativi versati da ciascuno degli apparenti conduttori.

Da tali elementi i giudici della riparazione hanno desunto una situazione tale da poter degenerare nel pericolo di una devastazione su vasta scala del territorio salentino, a scapito della collettività, conseguentemente ritenendo che la Puleio avesse, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Deduce la ricorrente che la condotta imputatale non sarebbe stata tale da configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio, considerato che la Corte di merito si sarebbe limitata ad operare una critica del contenuto del provvedimento di archiviazione, ravvisando la ricorrenza di una condotta gravemente colposa sulla scorta di elementi già risultati insufficienti a far ritenere integrata la sua colpevolezza.

Non risulterebbe, in particolare, tale il suo mancato contributo alle indagini nel corso dell'interrogatorio di garanzia, considerato che si tratterebbe dell'espressione del suo diritto di difesa, non ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo per la ingiusta detenzione sofferta. [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, era stata sottoposta a misura cautelare per aver ricoperto, ma solo fino a tre anni prima, la carica di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in tale qualità presentando al Comune di Brindisi, oltre cinque anni prima, D.I.A. e rispettive dichiarazioni di inizio lavori, ragion per cui, anche volendo, non sarebbe stata in grado di riferire alcunché di rilievo nel corso del suddetto interrogatorio.

Quanto, poi, al fatto di aver ricoperto cariche sociali e di aver continuato a detenere una partecipazione nella società proprietaria dei terreni su cui erano collocati gli impianti fotovoltaici anche dopo l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, la ricorrente lamenta che si tratterebbe di dati non comprovati da alcun tipo di riscontro obiettivo e che, in ogni caso, assumerebbe troncante rilievo il fatto di essere stata solo componente, senza deleghe, del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quindi priva di ogni potere decisorio.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidít secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte della ricorrente.

Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, anche a volersi prescindere dalle propalazioni rese dalla Puleio nel corso dell'interrogatorio di garanzia, risulta giudizialmente accertato - in quanto non contraddetto, nella sua storicità, dal disposto provvedimento di archiviazione - che la ricorrente si era trovata in una situazione di evidente conflitto di interessi, avendo ricoperto, ad un tempo, sia la carica di amministratore unico delle società conduttrici ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che quella di membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società locatrice dei terreni, mantenendo tale ultima qualifica perfino dopo l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, così continuando a percepire i canoni locativi versati dagli apparenti conduttori. [OSCURATO:PERSONA] era stata unico centro di interessi di diverse società ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) di cui era stata amministratore unico, e in tale veste aveva presentato al Comune di Brindisi sia le D.I.A. che le rispettive dichiarazioni di inizio lavori.

Ed allora, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia, in modo logico e congruo, qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., avendo i giudici della riparazione ragionevolmente desunto, dai rappresentati aspetti, una situazione tale da poter degenerare nel pericolo di una devastazione su vasta scala del territorio salentino, conseguentemente ritenendo che la Puleio abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare inflittale.

5. Alla stregua degli indicati elementi, deve conclusivamente ritenersi, allora, che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento 6 I lika posto in essere dalla richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato.

6. Ne deriva, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della Puleio al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (87 giorni) per il delitto di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 4, cod. pen., per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione per delinquere avente lo scopo di realizzare degli impianti fotovoltaici in violazione delle procedure previste dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché di commettere delitti di falso (artt. 359, 481 e 483 cod. pen.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 81 e 316-ter cod. pen.), rispetto al quale, dopo essere stata emessa sentenza di incompetenza territoriale dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 12 novembre 2015, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su conforme richiesta del P.M., aveva emesso in data 21 marzo 2019 decreto di archiviazione. 1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, il provvedimento di archiviazione, pur avendo espresso una prognosi negativa circa la possibilità di sostenere fondatamente l'accusa in giudizio, ha, pur tuttavia, ritenuto comprovata l'esistenza di comportamenti, imputabili alla Puleio, idonei ad escludere il riconoscimento in suo favore del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione. A dire del giudice della riparazione, infatti, l'istante non avrebbe fornito, in primo luogo, supporto alcuno alle indagini nel corso del celebrato interrogatorio di garanzia, in cui si era limitata ad esprimere affermazioni generiche ed incerte, senza offrire adeguata esplicazione del singolare ruolo da costei ricoperto di unico centro di interessi di diverse società da lei gestite ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era amministratore unico), tutte coinvolte, secondo la prospettazione accusatoria, in una complessa operazione di aggiramento della normativa di settore, realizzata frazionando artificiosamente un unico impianto fotovoltaico di notevole potenza in 21 impianti di potenza inferiore, tutti contigui tra loro, al fine di eludere l'obbligo della richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], rendendo sufficiente la presentazione di semplici [OSCURATO:PERSONA]. La colpa grave della Puleio è stata, in particolare, individuata nel fatto di essersi trovata in una situazione di palese conflitto di interessi, avendo ricoperto, ad un tempo, sia la carica di amministratore unico delle società conduttrici ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che quella di membro del consiglio di amministrazione della società locatrice dei terreni ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mantenendo tale ultima qualifica perfino dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare nei suoi confronti, continuando a percepire, fino all'ultimo, i canoni locativi versati da ciascuno degli apparenti conduttori. Da tali elementi i giudici della riparazione hanno desunto una situazione tale da poter degenerare nel pericolo di una devastazione su vasta scala del territorio salentino, a scapito della collettività, conseguentemente ritenendo che la Puleio avesse, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce la ricorrente che la condotta imputatale non sarebbe stata tale da configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio, considerato che la Corte di merito si sarebbe limitata ad operare una critica del contenuto del provvedimento di archiviazione, ravvisando la ricorrenza di una condotta gravemente colposa sulla scorta di elementi già risultati insufficienti a far ritenere integrata la sua colpevolezza. Non risulterebbe, in particolare, tale il suo mancato contributo alle indagini nel corso dell'interrogatorio di garanzia, considerato che si tratterebbe dell'espressione del suo diritto di difesa, non ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo per la ingiusta detenzione sofferta. [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, era stata sottoposta a misura cautelare per aver ricoperto, ma solo fino a tre anni prima, la carica di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in tale qualità presentando al Comune di Brindisi, oltre cinque anni prima, D.I.A. e rispettive dichiarazioni di inizio lavori, ragion per cui, anche volendo, non sarebbe stata in grado di riferire alcunché di rilievo nel corso del suddetto interrogatorio. Quanto, poi, al fatto di aver ricoperto cariche sociali e di aver continuato a detenere una partecipazione nella società proprietaria dei terreni su cui erano collocati gli impianti fotovoltaici anche dopo l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, la ricorrente lamenta che si tratterebbe di dati non comprovati da alcun tipo di riscontro obiettivo e che, in ogni caso, assumerebbe troncante rilievo il fatto di essere stata solo componente, senza deleghe, del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quindi priva di ogni potere decisorio.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidít secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte della ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, anche a volersi prescindere dalle propalazioni rese dalla Puleio nel corso dell'interrogatorio di garanzia, risulta giudizialmente accertato - in quanto non contraddetto, nella sua storicità, dal disposto provvedimento di archiviazione - che la ricorrente si era trovata in una situazione di evidente conflitto di interessi, avendo ricoperto, ad un tempo, sia la carica di amministratore unico delle società conduttrici ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che quella di membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società locatrice dei terreni, mantenendo tale ultima qualifica perfino dopo l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, così continuando a percepire i canoni locativi versati dagli apparenti conduttori. [OSCURATO:PERSONA] era stata unico centro di interessi di diverse società ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) di cui era stata amministratore unico, e in tale veste aveva presentato al Comune di Brindisi sia le D.I.A. che le rispettive dichiarazioni di inizio lavori. Ed allora, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia, in modo logico e congruo, qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., avendo i giudici della riparazione ragionevolmente desunto, dai rappresentati aspetti, una situazione tale da poter degenerare nel pericolo di una devastazione su vasta scala del territorio salentino, conseguentemente ritenendo che la Puleio abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare inflittale. 5. Alla stregua degli indicati elementi, deve conclusivamente ritenersi, allora, che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento 6 I lika posto in essere dalla richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato. 6. Ne deriva, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della Puleio al pagamento dell
Decreto Cassazione n. 25338/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris