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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31093/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato\ a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12052/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai predetti avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, che aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale e la confisca dei beni del predetto e della [OSCURATO:PERSONA].

Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che non contiene argomentazioni in grado di superare le ragioni di inammissibilità di seguito illustrate; Rilevato che si tratta di un ricorso straordinario inammissibile perché, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con principio mai successivamente smentito, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum", tra cui anche quelle concernenti le misure di prevenzione (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2025 Il co .gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato\ a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12052/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai predetti avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, che aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale e la confisca dei beni del predetto e della [OSCURATO:PERSONA]. Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che non contiene argomentazioni in grado di superare le ragioni di inammissibilità di seguito illustrate; Rilevato che si tratta di un ricorso straordinario inammissibile perché, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con principio mai successivamente smentito, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum", tra cui anche quelle concernenti le misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 - 01). Considerato che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il co .gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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