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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2004

Cassazione n. 28181/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15 luglio 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità è inammissibile in quanto, a fronte della motivazione in cui si dà atto delle risultanze dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria (da cui era emersa la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un cliente non identificato di una dose di sostanza stupefacente e del rinvenimento presso la sua abitazione di un quantitativo pari a 360 grammi lordi di marijuana, oltre che di materiale per il confezionamento delle singole dosi), tende ad una rivalutazione del compendio probatorio.

A tale fine deve ribadirsi che esule dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

Nel rispetto di tale principio, la Corte ha dato atto che non erano emersi, né erano stati allegati elementi tali da giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15 luglio 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena e concesso il beneficio della sospensione condizionale. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità è inammissibile in quanto, a fronte della motivazione in cui si dà atto delle risultanze dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria (da cui era emersa la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un cliente non identificato di una dose di sostanza stupefacente e del rinvenimento presso la sua abitazione di un quantitativo pari a 360 grammi lordi di marijuana, oltre che di materiale per il confezionamento delle singole dosi), tende ad una rivalutazione del compendio probatorio. A tale fine deve ribadirsi che esule dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Nel rispetto di tale principio, la Corte ha dato atto che non erano emersi, né erano stati allegati elementi tali da giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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