CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 10593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 517-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARO I 1A ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, Raffaele, Elvira e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia assoluta, nei loro confronti, dell'atto col quale [OSCURATO:PERSONA] si era spogliato in modo fittizio della nuda proprietà dei suoi beni, vendendoli ai suoi figli Elvira e Giuseppe. A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, di essere creditori di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una sentenza emessa dal medesimo Tribunale. Si costituirono in giudizio Raffaele, Elvira e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Salerno, davanti al quale la causa fu riassunta, accolse la domanda, dichiarò l'inefficacia dell'atto di vendita in questione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 21 maggio 2019, ha rigettato l'appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2020 n. 00517 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 163, n. 3) e n. 4), unitamente all'art. 164, n. 4), cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di merito avrebbe omesso di rilevare l'indeterminatezza del petitum ed avrebbe erroneamente accolto la domanda di revocatoria senza considerare che la domanda era stata formulata come domanda di simulazione. Osserva la ricorrente che il tipo di domanda proposta risultava in modo chiaro dall'atto di citazione, dove si chiedeva la declaratoria di inefficacia assoluta dell'atto di trasferimento; mentre nessun riferimento veniva compiuto al consilium fraudis ed alla stientia fraudir. Da tale impostazione deriverebbe che il diritto di difesa non si sia potuto esplicare in relazione all'azione revocatoria, ma solo alla diversa azione di simulazione. 1.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, occupandosi proprio della questione qui in esame, ha osservato che nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano precisato che il Marotta aveva compiuto l'atto di vendita nella consapevolezza e volontà di sottrarsi all'obbligo di pagamento dei propri debiti, in modo da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Oltre a ciò, la Corte di merito ha aggiunto che i convenuti avevano svolto le loro difese «rispetto alla proposta azione revocatoria, così mostrando di avere ben compreso la domanda» avanzata nei loro confronti. Ric. 2020 n. 00517 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -3- Si tratta di una motivazione corretta, bene argomentata, rispetto alla quale il motivo di ricorso non si confronta, continuando ad insistere sul solo elemento costituito dal richiamo all'espressione «inefficacia assoluta»; elemento che, assunto di per sé, non può in alcun modo escludere trattarsi anche di una domanda di revocatoria. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 cod. civ., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che Elvira e [OSCURATO:PERSONA] fossero consapevoli, per il solo rapporto di parentela, del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto in questione, senza che la presunzione fosse supportata da elementi gravi, precisi e concordanti. Secondo la ricorrente, sarebbe circostanza pacifica quella che i figli acquirenti non convivessero più da molti anni col padre; oltre a ciò, il credito sulla cui base è stata accolta la domanda di revocatoria si fonderebbe su di una sentenza passata in giudicato non nel 2003, bensì nel 2010, per cui Elvira e [OSCURATO:PERSONA] non potevano sapere, nel momento in cui fu compiuto l'atto in questione, quale fosse la situazione economica del padre. 2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Esso è formulato, innanzitutto, con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché pone a fondamento della doglianza una serie di atti e di documenti senza dire se, come e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte. Oltre a ciò, il ricorso è evidentemente teso al riesame del merito, perché sollecita una diversa valutazione della prova presuntiva che, pacificamente ammessa nell'azione revocatoria, è stata utilizzata dalla Corte d'appello richiamando una serie di ragioni dimostrative della Ric. 2020 n. 00517 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -4- conoscenza, da parte dell'odierna ricorrente, del pregiudizio che l'atto andava a determinare rispetto alle ragioni dei creditori. La sentenza impugnata, infatti, ha indicato non soltanto il rapporto di filiazione come indice della conoscenza, da parte degli acquirenti, della situazione economica dell'alienante, ma anche ulteriori elementi quali il mancato pagamento del prezzo pari alla metà della somma pattuita, nonché il momento in cui l'atto in questione venne stipulato. Si tratta di una motivazione, fondata su di una serie di elementi indiziari, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ammette il ricorso alla prova presuntiva proprio in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria. Non è quindi configurabile la prospettata violazione di legge. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 24 febbraio 2022. Il Presidente estensor