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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12396/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gor OSSERVA

1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè del tutto genericamente formulati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto all'imputazione di furto aggravato di energia elettrica (si veda, in particolare, pag. 1, quarto capoverso e ss., della sentenza impugnata, circa le ragioni del mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità del bisogno economico: primo motivo; nonché pag. 1, penultimo capoverso, quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione a pubblica fede: secondo motivo).

2. Considerato che la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere mediante gli istituti di assistenza sociale (tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640).

3. Ritenuto, altresì, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato il bilanciamento equivalente con motivazione adeguata, facendo leva sull'indubbio valor negativo delle aggravanti riconosciute in relazione al furto di energia elettrica siccome commesso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gor OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè del tutto genericamente formulati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto all'imputazione di furto aggravato di energia elettrica (si veda, in particolare, pag. 1, quarto capoverso e ss., della sentenza impugnata, circa le ragioni del mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità del bisogno economico: primo motivo; nonché pag. 1, penultimo capoverso, quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione a pubblica fede: secondo motivo). 2. Considerato che la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere mediante gli istituti di assistenza sociale (tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640). 3. Ritenuto, altresì, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato il bilanciamento equivalente con motivazione adeguata, facendo leva sull'indubbio valor negativo delle aggravanti riconosciute in relazione al furto di energia elettrica siccome commesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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