CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 24116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorson. 4550/2024 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministropro tempore, intimatocon atto di costituzione avverso il decreto n. cronol. 4671 /202 4 del Tribunale di Roma , pubblicato il 02/02/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino indiano, presenta va in data 07/07/2022 istanza di protezione internazionale in Italia a seguito della quale l’[OSCURATO:PERSONA] - verificato tramite il sistema Eurodac che lo stesso aveva ottenuto in Spagna un visto d’ingresso valido dal 10/06/2022 al 24/07/2022- inviava all a Spagna la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 12.4 Reg olamento ( UE ) n. 604/2013 (di seguito anche [OSCURATO:PERSONA] III o Regolamento ) , che veniva accettata con nota dell’11/10/2022. Il 24 /0 2 / 20 2 3 l’[OSCURATO:PERSONA] adottava il provvedimento di trasferimento del ricorrente. Con ricorso exartt. 3 bis e ss. d.lgs. n. 25 del 2008 e art. 27 R eg. (UE) n. 604/2013, il ricorrente proponeva impugnazione contro i l riferito provvedimento. Il cittadino straniero deduceva:la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3.2 del Regolamento (UE)n. 604/2013; la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dello stesso Regolamento; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del medesimo Regolamento. Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale respingeva il ricorso. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a tre motividi doglianza. L’intimato non si è difes o con controricorso , ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione in caso di fissazione dell’udienza pubblica. In data 09/05/2025, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto che , in pendenza del presente giudizio di legittimità, lo Stato italiano ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la posizione giuridica del ricorrente, provvedendo, poi , ad accogliere la domanda di protezione internazionale.Ha quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la liquidazione degli onorari in suo favore , essendo il cittadino straniero ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, letto in combinato disposto con l’art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 29, commi 1 e 2, Regolamento (UE) n.604/2013. 2. Come già anticipato, il difensore del ricorrente nella memoria difensiva del 09/05/2025 ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dando atto che, in pendenza del presente procedimento, lo Stato italiano ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la posizione giuridica del ricorrentee, all’esito del relativo procedimento, ha attribuito allo stesso lo statusdi rifugiato. 3. Questa Corte ha precisato che, n el giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso(cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015), sicché, ove sia solo il ricorrente a rappresentare la cessazione della materia del contendere, e la sua controparte si sia difesa con controricorso, senza dedurre nulla in proposito, tale pronuncia non può essere adottata. In effetti, l’accertamento in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ove non sia dedotta concordemente dalle parti, implica un accertamento in fatto su eventuali sopravven ienze , che attiene al merito della causa e non è consentito in sede di legittimità. 4. Può , tuttavia, ritenersi che il ricorrente abbia manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del ricorso, poiché ha rappresentato di non avere interesse ad una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento, per avere lo Stato italiano deciso di non dare esecuzione allo stesso. Com’è noto, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 29590 del 11/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22806 del 06/12/2004). 5. In mancanza di deduzioni conformi del controricorrente, d eve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29590 del 11/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021), ma per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente (per alcuni precedenti specific i , v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24116 del 09/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23169 del 27/08/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23169 del 27/08/2024). 6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta , tenuto conto che il Ministero intimato non si è difeso con controricorso. 7. Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, nel caso di giudizio di cassazione, va liquidato,ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, d al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, dunque, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato. 8.Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; Cosìdeciso