CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in quanto presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge, disponendo l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Udine che ha condannato l'imputato per il concorso nei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen. (capo 32) e di contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto e falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 110, 81, 476 e 482 cod. pen. (capo 33); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta inosservanza di norme processuali relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è fondato in quanto la Corte territoriale, nel calcolare il termine per proporre l'impugnazione, non ha considerato l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza, applicabile al caso per cui si procede. L'appello proposto in data 15 marzo 2023 deve quindi considerarsi tempestivo dal momento che il termine per l'impugnazione, correttamente calcolato, sarebbe maturato solo il giorno 20 marzo 2023; Rilevato che entrambi i reati contestati risultano estinti per intervenuta prescrizione (termine massimo di prescrizione per entrambi i capi pari ad anni 7 e mesi 6) in data 7/01/2024 (capo 32) e 16/11/2023 (capo 33), maturata precedentemente alla pronunzia della sentenza impugnata; In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sonò estinti per prescrizione. Così deciso il 14 maggio 2