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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 18900/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 08/07/2025, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 (per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto) e 337 cod. pen. (per averadoperato violenza e minaccia nei confronti di militari in forza alla [OSCURATO:PERSONA] diOrta Nova, al fine di opporsi alle operazioni di controllo e di identificazione alle quali questistavano procedendo) e per l’effetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche eunificati i reati sotto il vincolo della continuazione – lo aveva condannato alla pena di anniuno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e, in particolare,deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per motivazione apparentee carente, nonché manifestamente illogica e inosservanza o erronea applicazione di legge,con riferimento: - all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; - all’art. 131-bis cod. pen; - all’art. 337cod. pen.; - agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di unarivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativapreclusa in questa sede.

Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, infatto e in diritto, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia sotto quello dell’elementosoggettivo del reato contestato.

A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - linearie scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca diaspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo.

Più nellospecifico:- quanto al primo motivo, viene svolta una critica meramente rivalutativa e fattuale,esponendosi enunciati in contrasto con il dato normativo e con i principi di diritto fissati daquesta Corte;- ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fattoè da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto dinon poter riconoscere il beneficio de quo, evidenziando “la natura, la specie, i mezzi,l’oggetto, il tempo e il luogo dell’azione”;- il terzo motivo, inerente all’art. 337 cod. pen., auspica una vera e propriarivisitazione, ad opera di questa Corte, degli elementi di valutazione e conoscenza versatinell’incarto processuale (attività estranea al giudizio di legittimità);- l’impugnazione deve ritenersi inammissibile anche per ciò che attiene altrattamento sanzionatorio (essendo state accordate, peraltro, le circostanze attenuantigeneriche), atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oneremotivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissatidall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto dielementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano esserestati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.4.

L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 08/07/2025, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 (per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto) e 337 cod. pen. (per averadoperato violenza e minaccia nei confronti di militari in forza alla [OSCURATO:PERSONA] diOrta Nova, al fine di opporsi alle operazioni di controllo e di identificazione alle quali questistavano procedendo) e per l’effetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche eunificati i reati sotto il vincolo della continuazione – lo aveva condannato alla pena di anniuno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e, in particolare,deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per motivazione apparentee carente, nonché manifestamente illogica e inosservanza o erronea applicazione di legge,con riferimento: - all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; - all’art. 131-bis cod. pen; - all’art. 337cod. pen.; - agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di unarivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativapreclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, infatto e in diritto, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia sotto quello dell’elementosoggettivo del reato contestato. A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - linearie scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca diaspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo. Più nellospecifico:- quanto al primo motivo, viene svolta una critica meramente rivalutativa e fattuale,esponendosi enunciati in contrasto con il dato normativo e con i principi di diritto fissati daquesta Corte;- ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fattoè da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto dinon poter riconoscere il beneficio de quo, evidenziando “la natura, la specie, i mezzi,l’oggetto, il tempo e il luogo dell’azione”;- il terzo motivo, inerente all’art. 337 cod. pen., auspica una vera e propriarivisitazione, ad opera di questa Corte, degli elementi di valutazione e conoscenza versatinell’incarto processuale (attività estranea al giudizio di legittimità);- l’impugnazione deve ritenersi inammissibile anche per ciò che attiene altrattamento sanzionatorio (essendo state accordate, peraltro, le circostanze attenuantigeneriche), atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oneremotivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissatidall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto dielementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano esserestati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.4. L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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