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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30167/2026

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ato a MARSALA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ n. 80 N. 8483/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 99, 385, commi primo e terzo, cod. pen.); Ritenuto i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, sia quanto all'apprezzamento della prova dell'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dell'imputato dal luogo di esecuzione della misura (cfr. pag. 1-4 della sentenza impugnata), sia quanto alla insussistenza dei presupposti di applicabilità dell'ar. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, dell'entità del vulnus al bene giuridico protetto e della condotta susseguente al reato che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, costituisce parametro espressamente evocato dall'art 131-bis cit., (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), sia quanto all'applicazione della recidiva, in considerazione dei precedenti penali (uno dei quali commessi entro il quinquiennio precedente rispetto alla commissione del fatto) ed all'elevato grado di offensività delle condotte delittuose espressive di maggiore pericolosità (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MARSALA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ n. 80 N. 8483/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 99, 385, commi primo e terzo, cod. pen.); Ritenuto i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, sia quanto all'apprezzamento della prova dell'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dell'imputato dal luogo di esecuzione della misura (cfr. pag. 1-4 della sentenza impugnata), sia quanto alla insussistenza dei presupposti di applicabilità dell'ar. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, dell'entità del vulnus al bene giuridico protetto e della condotta susseguente al reato che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, costituisce parametro espressamente evocato dall'art 131-bis cit., (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), sia quanto all'applicazione della recidiva, in considerazione dei precedenti penali (uno dei quali commessi entro il quinquiennio precedente rispetto alla commissione del fatto) ed all'elevato grado di offensività delle condotte delittuose espressive di maggiore pericolosità (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris