CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6325/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 45 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , ra ppresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 47/2017, depositata l’11 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata l’11 gennaio 2017, che, in accoglimento solo parziale del suo appello Oggetto: banca incidentale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore della somma di euro 10.329,14, quale importo risultante dalla liquidazione di una polizza assicurativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, confermando per il resto la sentenza del Tribunale di Ancona, sez. dist. di Senigallia, che aveva condannato la banca al pagamento in favore della ricorrente dell’ulteriore somma di euro 361.519,83, oltre interessi legali e maggior danno, in adempimento di un contratto di conto corrente bancario e di deposito titoli; - dall’esame della sentenza si evince che il giudizio trae origine da una domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per la condanna della banca al pagamento dell’importo corrispondente al valore dei titoli e delle somme da quest’ultimo depositati presso l’istituto bancario e ivi giacenti alla data del suo decesso; - il giudice di appello ha riferito che il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, nei limiti riferiti in precedenza, dichiarando inammissibile la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa e respingendo quella, indirizzata anche a [OSCURATO:PERSONA], di pagamento di somme portate da assegni bancari incassati successivamente alla morte del traente; - disattese alcune eccezioni preliminari vertenti sulla nullità dell’appello principale e sulla incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado, nonché sull’inammissibilità della domanda proposta da parte attricedi liquidazione di un certificato di deposito al portatore, ha respinto il gravame principale, accogliendo quello incidentale solo limitatamente alla liquidazione della polizza assicurativa; -il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; - avverso il ricorso incidentale proposto dalla banca [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; - la [OSCURATO:SOCIETA]., deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la motivazione apparente della sentenza sui motivi dell’appello incidentale indirizzati avverso le statuizioni di primo grado aventi ad oggetto: l’infondatezza della domanda di condanna svolta nei confronti della banca e di [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso degli importi indicati in due assegni tratti sul conto corrente acceso da [OSCURATO:PERSONA] e negoziati dopo il decesso di quest’ultimo ; la condanna alle spese di giudizio di primo grado, poste anche a suo carico; il mancato accoglimento delle istanze istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale); la reiezione della domanda di rimborso delle imposte che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano versato all’erario sulla base della dichiarazione del credito non integralmente onorata dalla banca; - con il primo motivo del ricorso incidentale la banca deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, cod. proc. civ., e 1182, terzo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata ha affermato la competenza del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, in applicazione del criterio del forum destinatae solutionisriferito all’attore [OSCURATO:PERSONA] e non già a [OSCURATO:PERSONA], originario titolare del rapporto obbligatorio nel quale era subentrato il predetto Chiaraluce iure ereditatis; - con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 183 e 189 cod. proc. civ., e 2729 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, per aver la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente al valore del certificato di deposito al portatore, accolta in primo grado, benché proposta solamente in sede di precisazione delle conclusioni; - con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 112, 115, 116, 183 e 189 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello accolto la domanda di rimborso dell’importo di una polizza assicurativa, ritenuta tardiva e, dunque, inammissibile dal Tribunale, benché anch’essa proposta nel corso del giudizio di primo grado solo in sede di precisazione delle conclusioni; - non su ssistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, relativa alla individuazione del giudice territorialmente competente, sollevata con il primo motivo del ricorso incidentale ed esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico P.Q.M. La Corte ri