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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28297/2026

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d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 33656 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione penale diquesta Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti diconfermato la decisione del Tribunale della stessa città di condannadell’imputato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 17 gennaio2021 sino al fallimento dichiarato il 28 luglio 2014, per il delitto di bancarottafraudolenta documentale, escluse le aggravanti del danno di rilevante gravità edei più fatti di bancarotta, alla pena di anni tre di reclusione, oltre peneaccessorie.2.

La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, in accoglimentodel terzo e ultimo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza della Corteterritoriale con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appellodi Roma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando, in particolare,un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Osservava laCorte di legittimità come la sentenza di primo grado avesse testualmenteaffermato che «non possono essere riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla residua aggravante»; tuttavia, prima di pervenire atale conclusione, aveva escluso sia la sussistenza dell’aggravante del danno dirilevante gravità, sia quella di cui all’art. 219 l. fall., in ragione dell’assoluzionedal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ne discendeva che il motivo diappello, con cui si chiedeva una rimodulazione della pena sul presupposto chele attenuanti non potessero ritenersi equivalenti in assenza di aggravanti,imponeva una specifica risposta motivazionale, che la Corte territoriale avevaomesso di fornire, essendosi limitata a confermare la pena inflitta in primogrado.3.

Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, consentenza deliberata il 24/09/2025, ha confermato la sentenza di primo grado,sul presupposto che le parole «prevalenti sulla residua aggravante», cheseguivano la frase «non possono essere riconosciute circostanze attenuantigeneriche», fossero frutto di un mero errore materiale; il Tribunale avevaquindi inteso tout court denegare le circostanze attenuanti generiche, e la Cortecondivideva tale approdo, in assenza di elementi positivi di valutazione, anchein considerazione della pericolosità dell’imputato desunta dai precedenti penalispecifici.4.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazionemotivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e nullità dellasentenza per inosservanza del vincolo derivante dall’annullamento con rinvio, inrelazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.La Suprema Corte aveva annullato la precedente decisione perché la penaera stata determinata sulla base di un erroneo presupposto, costituitodall’esistenza di una residua aggravante, e perché la Corte territoriale nonaveva motivato sulla richiesta di rideterminazione della pena conseguenteall’esclusione delle aggravanti.

In sede di rinvio, la Corte romana avrebbe elusoil dictum rescindente, pervenendo al medesimo esito decisorio mediante unadiversa, ma solo apparente, giustificazione motivazionale.4.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena, in relazione agli artt. 132,133 e 62-bis cod. pen.La Corte ha errato nel ritenere di non poter ulteriormente ridurre la penairrogata dal primo giudice, perché già fissata nel minimo edittale, dal momentoche l’esclusione delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti genericheimponevano una nuova valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio,che avrebbe consentito di determinare la pena in misura inferiore al minimoedittale.4.3.

Con il terzo motivo denuncia mancanza e apparenza dellamotivazione sul trattamento sanzionatorio.La Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente sultrattamento sanzionatorio, essendosi limitata a richiamare in modo generico iprecedenti penali dell’imputato, senza spiegare per quale ragione l’esclusionedelle aggravanti non avesse inciso sulla dosimetria sanzionatoria e senzaesplicitare alcun concreto criterio valutativo ai sensi dell’art. 133 cod. pen.Inoltre, la Corte, nell’affermare per la prima volta che il riferimento alla«residua aggravante» contenuto nella sentenza di primo grado integra un«errore materiale», non chiarisce su quali elementi fonda tale conclusione, néda quali passaggi della motivazione di prime cure desume che il Tribunaleavesse inteso negare, e non riconoscere, l’attenuante di cui all’art. 62-bis cod.pen.

Il Tribunale, infatti, aveva assolto l’imputato dalle più gravi condottedistrattive originariamente contestate, sicché, residuata la sola condanna perbancarotta fraudolenta documentale, il riconoscimento delle circostanzeera stato espressamente operato dal primo giudice.

L’errore in cui era incorso ilTribunale sarebbe stato, semmai, diverso: pur dopo avere escluso leaggravanti, aveva posto le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzarispetto a una «residua aggravante» che lo stesso giudice aveva previamentereputato insussistente.

Ne conseguirebbe che la ricostruzione della Corteromana, nel qualificare tale incongruenza come mero refuso e nel giungere, perquesta via, a negare tout court le attenuanti, non solo non sarebbeadeguatamente giustificata, ma risulterebbe eccentrica rispetto alla realeportata dell’errore commesso in primo grado.5.

All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I tre motivi, pur declinati attraverso profili formalmente diversi —violazione del vincolo nascente dalla sentenza rescindente, erronea applicazionedegli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e apparenza della motivazione — sonostrettamente connessi, poiché muovono tutti dalla medesima premessainterpretativa: l’assunto secondo cui il Tribunale di Roma avrebbe riconosciuto,in favore dell’imputato, le circostanze attenuanti generiche e la Corte diappello, in sede di rinvio, avrebbe illegittimamente trasformato tale statuizionein un diniego, qualificando come mero errore materiale il riferimento alla«residua aggravante» contenuto nella sentenza di primo grado.È dunque da tale premessa comune che occorre prendere le mosse,poiché solo dalla sua verifica dipende la fondatezza delle ulteriori deduzionidifensive concernenti il contenuto del vincolo di rinvio, la possibilità di ridurre lapena al di sotto del minimo edittale e la tenuta della motivazione resa sultrattamento sanzionatorio.Va innanzitutto osservato che la sentenza rescindente non avevaaffermato alcun principio di diritto nel senso dell’avvenuto riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, né aveva imposto al giudice del rinvio diprocedere ad una rideterminazione della pena sul presupposto della loroconcessione.

La Quinta Sezione di questa Corte si era limitata a constatare chela Corte di appello, investita di uno specifico motivo concernente ladeterminazione della pena, non aveva dato risposta alla doglianza difensivafondata sull’apparente contraddizione della sentenza di primo grado, nella partein cui questa aveva escluso le aggravanti e, nondimeno, aveva fatto riferimentoa circostanze attenuanti generiche non riconoscibili come «prevalenti sullaresidua aggravante».L’annullamento, dunque, era stato pronunciato per difetto di motivazionesul trattamento sanzionatorio e non per violazione di un vincolo contenutisticogià definito in ordine alla spettanza delle attenuanti generiche.

Ne consegue cheil giudice del rinvio, chiamato a colmare la lacuna argomentativa rilevata,conservava i medesimi poteri valutativi del giudice la cui decisione era stataannullata, nei limiti del punto devoluto, ed era tenuto soltanto a confrontarsicon la questione posta dalla decisione rescindente.La Corte territoriale ha assolto tale onere motivazionale, avendoesaminato proprio il passaggio segnalato dalla sentenza rescindente e ritenutoche l’espressione relativa alla «residua aggravante» non esprimesse unaeffettiva operazione di bilanciamento, ma costituisse il frutto di un’improprietàlessicale o di un refuso, incompatibile con il complessivo tenore della decisionedi primo grado.La conclusione è logicamente sostenibile.La sentenza di primo grado, infatti, dopo avere escluso le aggravanticontestate, ha determinato la pena nella misura di anni tre di reclusione,corrispondente al minimo edittale previsto per la bancarotta fraudolentadocumentale, senza indicare alcuna pena base superiore e senza operarealcuna diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche.

Se ilTribunale avesse realmente inteso riconoscere dette attenuanti, avrebbe dovutodar conto del relativo percorso dosimetrico, indicando la pena base e la misuradella riduzione applicata; nulla di tutto ciò risulta, invece, dalla motivazione.La lettura della sentenza nel suo complesso consente, pertanto, diritenere che il primo giudice non abbia affatto concesso le attenuanti generiche,ma le abbia negate, e che il riferimento alla loro non prevalenza su unaaggravante ormai esclusa sia rimasto privo di reale incidenza sulla concretaoperazione di commisurazione della pena.

In questa prospettiva, la Corte diappello non ha violato il vincolo di rinvio, ma ha fornito la rispostamotivazionale che era mancata nella precedente decisione di secondo grado.Chiarito tale profilo, vengono meno anche le ulteriori ricadute che ilricorso pretende di far discendere dalla lettura della sentenza di primo gradocome decisione concessiva delle attenuanti generiche.

Se queste ultime nonsono state riconosciute, né dal Tribunale né dalla Corte di appello in sede dirinvio, non vi era alcuna ragione per procedere ad una riduzione della pena al disotto del minimo edittale.

La pena irrogata, pari ad anni tre di reclusione, sicolloca anzi nel minimo previsto per il reato contestato e risulta coerente con lascelta, congruamente motivata, di non riconoscere elementi di favore idonei agiustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio.Sotto il concorrente profilo della sufficienza della motivazione, la sentenzaimpugnata supera parimenti il vaglio di legittimità.La Corte di appello ha infatti indicato le ragioni del diniego dellecircostanze attenuanti generiche, valorizzando l’assenza di elementi positivi divalutazione e, in senso ostativo, i precedenti penali specifici dell’imputato,ritenuti espressivi di negativa personalità e di pericolosità.

Si tratta dimotivazione non apparente, perché individua gli elementi ritenuti decisivi ai finidel giudizio discrezionale demandato al giudice di merito, né manifestamenteillogica, atteso che, secondo il costante orientamento di legittimità, il diniegodelle attenuanti generiche può essere fondato anche sul richiamo ai precedentipenali e alla mancanza di dati favorevoli, senza che il giudice sia tenuto aconfutare analiticamente ogni possibile elemento astrattamente valorizzabile insenso contrario.In definitiva, il ricorso non evidenzia né la violazione del vincolo di rinvio,né un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., masollecita una diversa lettura della sentenza di primo grado e una rivalutazionedel giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio, precluse in questa sedea fronte di una motivazione esistente, non contraddittoria e nonmanifestamente i l logica.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 33656 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione penale diquesta Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti diconfermato la decisione del Tribunale della stessa città di condannadell’imputato, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 17 gennaio2021 sino al fallimento dichiarato il 28 luglio 2014, per il delitto di bancarottafraudolenta documentale, escluse le aggravanti del danno di rilevante gravità edei più fatti di bancarotta, alla pena di anni tre di reclusione, oltre peneaccessorie.2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, in accoglimentodel terzo e ultimo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza della Corteterritoriale con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appellodi Roma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando, in particolare,un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Osservava laCorte di legittimità come la sentenza di primo grado avesse testualmenteaffermato che «non possono essere riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla residua aggravante»; tuttavia, prima di pervenire atale conclusione, aveva escluso sia la sussistenza dell’aggravante del danno dirilevante gravità, sia quella di cui all’art. 219 l. fall., in ragione dell’assoluzionedal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ne discendeva che il motivo diappello, con cui si chiedeva una rimodulazione della pena sul presupposto chele attenuanti non potessero ritenersi equivalenti in assenza di aggravanti,imponeva una specifica risposta motivazionale, che la Corte territoriale avevaomesso di fornire, essendosi limitata a confermare la pena inflitta in primogrado.3. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, consentenza deliberata il 24/09/2025, ha confermato la sentenza di primo grado,sul presupposto che le parole «prevalenti sulla residua aggravante», cheseguivano la frase «non possono essere riconosciute circostanze attenuantigeneriche», fossero frutto di un mero errore materiale; il Tribunale avevaquindi inteso tout court denegare le circostanze attenuanti generiche, e la Cortecondivideva tale approdo, in assenza di elementi positivi di valutazione, anchein considerazione della pericolosità dell’imputato desunta dai precedenti penalispecifici.4. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazionemotivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e nullità dellasentenza per inosservanza del vincolo derivante dall’annullamento con rinvio, inrelazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.La Suprema Corte aveva annullato la precedente decisione perché la penaera stata determinata sulla base di un erroneo presupposto, costituitodall’esistenza di una residua aggravante, e perché la Corte territoriale nonaveva motivato sulla richiesta di rideterminazione della pena conseguenteall’esclusione delle aggravanti. In sede di rinvio, la Corte romana avrebbe elusoil dictum rescindente, pervenendo al medesimo esito decisorio mediante unadiversa, ma solo apparente, giustificazione motivazionale.4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena, in relazione agli artt. 132,133 e 62-bis cod. pen.La Corte ha errato nel ritenere di non poter ulteriormente ridurre la penairrogata dal primo giudice, perché già fissata nel minimo edittale, dal momentoche l’esclusione delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti genericheimponevano una nuova valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio,che avrebbe consentito di determinare la pena in misura inferiore al minimoedittale.4.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza e apparenza dellamotivazione sul trattamento sanzionatorio.La Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente sultrattamento sanzionatorio, essendosi limitata a richiamare in modo generico iprecedenti penali dell’imputato, senza spiegare per quale ragione l’esclusionedelle aggravanti non avesse inciso sulla dosimetria sanzionatoria e senzaesplicitare alcun concreto criterio valutativo ai sensi dell’art. 133 cod. pen.Inoltre, la Corte, nell’affermare per la prima volta che il riferimento alla«residua aggravante» contenuto nella sentenza di primo grado integra un«errore materiale», non chiarisce su quali elementi fonda tale conclusione, néda quali passaggi della motivazione di prime cure desume che il Tribunaleavesse inteso negare, e non riconoscere, l’attenuante di cui all’art. 62-bis cod.pen. Il Tribunale, infatti, aveva assolto l’imputato dalle più gravi condottedistrattive originariamente contestate, sicché, residuata la sola condanna perbancarotta fraudolenta documentale, il riconoscimento delle circostanzeera stato espressamente operato dal primo giudice. L’errore in cui era incorso ilTribunale sarebbe stato, semmai, diverso: pur dopo avere escluso leaggravanti, aveva posto le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzarispetto a una «residua aggravante» che lo stesso giudice aveva previamentereputato insussistente. Ne conseguirebbe che la ricostruzione della Corteromana, nel qualificare tale incongruenza come mero refuso e nel giungere, perquesta via, a negare tout court le attenuanti, non solo non sarebbeadeguatamente giustificata, ma risulterebbe eccentrica rispetto alla realeportata dell’errore commesso in primo grado.5. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I tre motivi, pur declinati attraverso profili formalmente diversi —violazione del vincolo nascente dalla sentenza rescindente, erronea applicazionedegli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e apparenza della motivazione — sonostrettamente connessi, poiché muovono tutti dalla medesima premessainterpretativa: l’assunto secondo cui il Tribunale di Roma avrebbe riconosciuto,in favore dell’imputato, le circostanze attenuanti generiche e la Corte diappello, in sede di rinvio, avrebbe illegittimamente trasformato tale statuizionein un diniego, qualificando come mero errore materiale il riferimento alla«residua aggravante» contenuto nella sentenza di primo grado.È dunque da tale premessa comune che occorre prendere le mosse,poiché solo dalla sua verifica dipende la fondatezza delle ulteriori deduzionidifensive concernenti il contenuto del vincolo di rinvio, la possibilità di ridurre lapena al di sotto del minimo edittale e la tenuta della motivazione resa sultrattamento sanzionatorio.Va innanzitutto osservato che la sentenza rescindente non avevaaffermato alcun principio di diritto nel senso dell’avvenuto riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, né aveva imposto al giudice del rinvio diprocedere ad una rideterminazione della pena sul presupposto della loroconcessione. La Quinta Sezione di questa Corte si era limitata a constatare chela Corte di appello, investita di uno specifico motivo concernente ladeterminazione della pena, non aveva dato risposta alla doglianza difensivafondata sull’apparente contraddizione della sentenza di primo grado, nella partein cui questa aveva escluso le aggravanti e, nondimeno, aveva fatto riferimentoa circostanze attenuanti generiche non riconoscibili come «prevalenti sullaresidua aggravante».L’annullamento, dunque, era stato pronunciato per difetto di motivazionesul trattamento sanzionatorio e non per violazione di un vincolo contenutisticogià definito in ordine alla spettanza delle attenuanti generiche. Ne consegue cheil giudice del rinvio, chiamato a colmare la lacuna argomentativa rilevata,conservava i medesimi poteri valutativi del giudice la cui decisione era stataannullata, nei limiti del punto devoluto, ed era tenuto soltanto a confrontarsicon la questione posta dalla decisione rescindente.La Corte territoriale ha assolto tale onere motivazionale, avendoesaminato proprio il passaggio segnalato dalla sentenza rescindente e ritenutoche l’espressione relativa alla «residua aggravante» non esprimesse unaeffettiva operazione di bilanciamento, ma costituisse il frutto di un’improprietàlessicale o di un refuso, incompatibile con il complessivo tenore della decisionedi primo grado.La conclusione è logicamente sostenibile.La sentenza di primo grado, infatti, dopo avere escluso le aggravanticontestate, ha determinato la pena nella misura di anni tre di reclusione,corrispondente al minimo edittale previsto per la bancarotta fraudolentadocumentale, senza indicare alcuna pena base superiore e senza operarealcuna diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Se ilTribunale avesse realmente inteso riconoscere dette attenuanti, avrebbe dovutodar conto del relativo percorso dosimetrico, indicando la pena base e la misuradella riduzione applicata; nulla di tutto ciò risulta, invece, dalla motivazione.La lettura della sentenza nel suo complesso consente, pertanto, diritenere che il primo giudice non abbia affatto concesso le attenuanti generiche,ma le abbia negate, e che il riferimento alla loro non prevalenza su unaaggravante ormai esclusa sia rimasto privo di reale incidenza sulla concretaoperazione di commisurazione della pena. In questa prospettiva, la Corte diappello non ha violato il vincolo di rinvio, ma ha fornito la rispostamotivazionale che era mancata nella precedente decisione di secondo grado.Chiarito tale profilo, vengono meno anche le ulteriori ricadute che ilricorso pretende di far discendere dalla lettura della sentenza di primo gradocome decisione concessiva delle attenuanti generiche. Se queste ultime nonsono state riconosciute, né dal Tribunale né dalla Corte di appello in sede dirinvio, non vi era alcuna ragione per procedere ad una riduzione della pena al disotto del minimo edittale. La pena irrogata, pari ad anni tre di reclusione, sicolloca anzi nel minimo previsto per il reato contestato e risulta coerente con lascelta, congruamente motivata, di non riconoscere elementi di favore idonei agiustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio.Sotto il concorrente profilo della sufficienza della motivazione, la sentenzaimpugnata supera parimenti il vaglio di legittimità.La Corte di appello ha infatti indicato le ragioni del diniego dellecircostanze attenuanti generiche, valorizzando l’assenza di elementi positivi divalutazione e, in senso ostativo, i precedenti penali specifici dell’imputato,ritenuti espressivi di negativa personalità e di pericolosità. Si tratta dimotivazione non apparente, perché individua gli elementi ritenuti decisivi ai finidel giudizio discrezionale demandato al giudice di merito, né manifestamenteillogica, atteso che, secondo il costante orientamento di legittimità, il diniegodelle attenuanti generiche può essere fondato anche sul richiamo ai precedentipenali e alla mancanza di dati favorevoli, senza che il giudice sia tenuto aconfutare analiticamente ogni possibile elemento astrattamente valorizzabile insenso contrario.In definitiva, il ricorso non evidenzia né la violazione del vincolo di rinvio,né un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., masollecita una diversa lettura della sentenza di primo grado e una rivalutazionedel giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio, precluse in questa sedea fronte di una motivazione esistente, non contraddittoria e nonmanifestamente i l logica.3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris