CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15856 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15856del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., società a responsabilità limitata con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappre- sentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E19 F499Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61 H45 D8430) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B02 D843Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 643/2022, pubblicata in data 28 gennaio 20 22 (e notificata in data 14 aprile 2022); Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]., cui era subentrata [OSCURATO:PERSONA]- ment [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionariadei crediti fatti valere, e nella quale erano intervenuti gli ulteriori creditori [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Latina, nonché [OSCURATO:PERSONA] n. 3 S.r.l., anch’essa rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla quale erano state riunite altre procedure esecutive, promosse (anche contro altri soggetti) dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ulteriori interventi dell’agente della ri- scossione (in parte oggetto di rinuncia), la debitrice [OSCURATO:PERSONA]- dato ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., contestando i crediti di [OSCURATO:SOCIETA].. Dopo il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, l’op- ponente ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Il Tribunale di Latina ha così statuito: «dichiara la carenza di legittimazione passiva delle convenute e, per l’effetto, accoglie l'opposizione». La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (rap- presentata da doValue S.p.A., nuova denominazione assunta da doBank S.p.A., cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e quello di [OSCURATO:SOCIETA]., società con unico socio (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da doValue S.p.A., sulla base di cinquemotivi. Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ex art. 360, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e dell’intero giudizio per viola- zione e falsa applicazionedegli artt. 101, 102, 111 e ss., 615 e 617 c.p.c.». La società ricorrente deduce la nullità dell’intero giudizio di me- rito, non avendo allo stesso partecipato alcuni litisconsorti ne- cessari e, segnatamente: a) [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. (originario creditore procedente, la cui perdita di legitti- mazione era peraltro controversa); b) [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato, unitamente all’opponente [OSCURATO:PERSONA]); c) Equi- talia [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], quale Agente della Riscos- sione per la Provincia di Latina (creditore intervenuto). Il motivo è fondato ed il suo accoglimento determina altresì l’assorbimento delle questioni poste con i successivi motivi, tutti relativi allo sviluppo del giudizio ed a questioni malamente affrontate a contraddittorio non integro: la correttezza della cui formulazione ed il cui contenuto, di conseguenza, non è nean- che necessario esaminare e riportare. 1.1 In tutte le opposizioni esecutive, secondo il consolidato orientamento di questa stessa Corte, sussiste litisconsorzio ne- cessariotra i debitori esecutati e tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singolaopposizione sia instaurata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11187del 15/05/2007, Rv. 597775 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875 – 01; Sez. Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 3,Sentenza n. 18110 del 05/09/2011, Rv. 619403 – 01; Sez.3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355 – 01; Sez.3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01) . 1.2Nella specie, dunque, certamente il contraddittorio avrebbe dovuto estendersi, quanto meno, all’altro debitore esecutato nell’espropriazione oggetto dell’esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], non- ché, in considerazione della circostanza che ne era stata conte- stata l’effettiva perdita della titolarità sostanziale dei crediti azionati e, quindi, della legittimazione attiva in executivisin fa- vore di quelli intervenuti ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in qualità di pretesi nuovi titolari dei suddetti crediti, all’originario credi- tore procedente ([OSCURATO:SOCIETA]., incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), oltre a tutti i creditori già intervenuti (che non avessero rinunciato al proprio intervento),quali litisconsorti necessari. 1.3Di conseguenza, il giudizio di merito deve ritenersi effetti- vamente viziato da nullità per difetto di integrità del contrad- dittorio, come dedotto dalla società ricorrente, senza che possa assumere alcun rilievo la mancata deduzione di un pregiudizio concreto sul piano processuale per la stessa ricorrente, stante l’assoluta nullità della sentenza pronunciata all’esito di processo celebrato in mancanza di alcune delle parti necessarie. 1.4La nullità del giudizio di merito comporta la necessità della sua integrale rinnovazione, a contraddittorio integro, con ri- messione delle parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. 2.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Latina , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - a ccoglie il p rimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ; Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio al Tribunale di Latina, in persona di di- verso magistrat