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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 29343/2022

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seguente ORDINANZA in relazione alla sentenza del 29/09/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pronunciata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 questa Corte Suprema, provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento R.G. 22283/2021), ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dello stesso ricorrente (datata 25/26 marzo 2021 e depositata il 6 maggio 2021) limitatamente ai reati di cui ai capi 29 bis, 19 e 18 dell'incolpazione e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

2. Per mero errore materiale, nel dispositivo della medesima sentenza di questa Corte (e in parte qua nel ruolo), nella parte in cui è stato disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, non è stato specificato che esso è stato pronunciato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Deve, dunque, procedersi alla correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza e di quello in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 4909/2022 (n. sez. 1264/2021) emessa da questa Corte il 29/09/2021 nel procedimento R.G. 22283/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FORASTEFANO, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame».

P.Q.M.

Dispone correggersi i dispositivi annotati sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2021, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame».

Manda la Cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA in relazione alla sentenza del 29/09/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pronunciata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 questa Corte Suprema, provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (nel procedimento R.G. 22283/2021), ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dello stesso ricorrente (datata 25/26 marzo 2021 e depositata il 6 maggio 2021) limitatamente ai reati di cui ai capi 29 bis, 19 e 18 dell'incolpazione e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. 2. Per mero errore materiale, nel dispositivo della medesima sentenza di questa Corte (e in parte qua nel ruolo), nella parte in cui è stato disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, non è stato specificato che esso è stato pronunciato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Deve, dunque, procedersi alla correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza e di quello in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 4909/2022 (n. sez. 1264/2021) emessa da questa Corte il 29/09/2021 nel procedimento R.G. 22283/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FORASTEFANO, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame». P.Q.M. Dispone correggersi i dispositivi annotati sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2021, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame». Manda la Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris